
5. L’organizzazione dell’Assemblea è curata dal Direttivo di Circolo, secondo
le direttive e sotto vigilanza della Federazione Provinciale.
6. La data, il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dell’Assemblea
devono essere comunicati agli iscritti almeno 3 giorni prima mediante
idonea comunicazione e comunque con avviso affisso rispettivamente
nella sede del Circolo o della Federazione in mancanza di sede del
Circolo.
7. Le date dello svolgimento delle Assemblee di Circolo devono essere
comunicate dalle Federazioni Provinciali alla Segreteria Generale dei
Congressi almeno 3 giorni prima dello svolgimento.
8. Gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto devono essere affissi
all’Albo della Federazione Provinciale e nella sede del Circolo, ove esistente,
3 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.
9. Presenzia ai lavori dell’Assemblea un Delegato della Federazione
Provinciale.
10. In caso di mancata convocazione, la Federazione Provinciale si sostituisce
al Presidente di Circolo.
11. Ciascun avente diritto può votare un solo nominativo del Candidato alla
carica di Presidente. Risulta eletto Presidente del Circolo il Candidato
che ha ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti si procede
immediatamente al ballottaggio. Nei Circoli con più di 100 iscritti i
componenti elettivi del direttivo sono eletti dall’Assemblea con voto
limitato a 3.
Articolo 2
(SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DI CIRCOLO)
1. Il Presidente o Commissario di Circolo apre i lavori dell’Assemblea.
L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea è composto dal Delegato della
Federazione e da due Scrutatori eletti per alzata di mano.
2. Qualora in prima convocazione non sia presente il 50% più uno degli
aventi diritto, la seconda convocazione, prevista un’ora dopo la prima, è
valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
3. Terminate le operazioni di scrutinio ed effettuata la proclamazione, deve
essere redatto verbale in duplice copia.
4. Il verbale di cui al comma 3 deve essere sottoscritto dai Componenti
l’Ufficio di Presidenza e deve attestare l’avvenuto adempimento delle
modalità previste dal Regolamento, il regolare andamento delle elezioni,
l’esito delle votazioni, la proclamazione del Presidente eletto, e l’ora di
chiusura delle operazioni.
5. Una copia del verbale deve essere trasmessa alla Federazione Provinciale
tramite il delegato della Federazione.
6. I partecipanti all’Assemblea, aventi diritto al voto, possono presentare
reclamo avverso la proclamazione entro 24 ore dalla chiusura
dell’Assemblea.
7. Sui reclami di cui al comma 6 decide la Commissione Provinciale di
Garanzia e dei Probiviri entro 48 ore dal ricevimento.
8. Avverso tale decisione gli interessati possono ricorrere entro 24 ore alla
Segreteria Generale dei Congressi che decide inappellabilmente entro 30
giorni. Trascorsi i 30 giorni in mancanza di pronunciamento della
Segreteria Generale dei Congressi diventa definitiva la decisione della
Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri.

GiuseppinaAn









Anteprima del commento