
Articolo 4
(PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO PROVINCIALE)
1. Nel Congresso Provinciale hanno diritto di elettorato attivo e passivo gli
iscritti ai Circoli della Federazione, ricompresi negli elenchi ufficiali
degli iscritti 2006 approvati dalla Direzione Nazionale. Hanno, inoltre,
lo stesso diritto coloro che già iscritti nel 2004 o 2005 provvederanno
personalmente a regolarizzare la loro iscrizione entro il 31 gennaio 2007.
2. La Segreteria Generale dei Congressi decide inappellabilmente sulle
controversie relative al diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti.
3. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Articolo 5
(ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO)
1. Il Presidente Nazionale del Partito invierà una apposita lettera agli iscritti
di tutte le Federazioni per informarli che si terranno i Congressi
Provinciali e che la data e il luogo dei singoli Congressi verranno pubblicati
dal Secolo d’Italia e sul sito internet ufficiale del Partito.
2. L’organizzazione del Congresso è curata dall’Esecutivo Provinciale,
secondo le direttive e sotto la supervisione della Segreteria Generale dei
Congressi che autorizza anche la data di svolgimento.
3. La data, il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno del Congresso
Provinciale devono essere comunicati agli iscritti mediante avviso affisso
nei locali dei Circoli e della Federazione almeno 10 giorni prima a
cura, rispettivamente, del Presidente o del Commissario Provinciale e dei
Presidenti di Circolo, nonché pubblicati sul Secolo d’Italia e sul sito internet
ufficiale del Partito
4. Il Presidente o il Commissario Provinciale definisce il programma per
un’adeguata pubblicizzazione del Congresso attraverso manifesti, inserzioni
sul quotidiano del Partito e sui giornali locali, sul sito internet ufficiale
del Partito all’indirizzo www.alleanzanazionale.it, e con comunicati
stampa, d’intesa con la Segreteria Generale dei Congressi.
5. In caso di inadempienza, il Coordinatore regionale, sentita la Segreteria
Generale dei Congressi, si sostituisce agli organi provinciali.
Articolo 6
(SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO)
1. Il Presidente o Commissario Provinciale apre i lavori del Congresso.
2. Presiede i lavori del Congresso un Delegato Nazionale designato dalla
Segreteria Generale dei Congressi o un iscritto da questi proposto al voto
dell’Assemblea. L’Assemblea procede, quindi, su proposta del Presidente
o Commissario, all’elezione per alzata di mano dell’Ufficio di Presidenza,
composto dal Presidente, da un vice Presidente e da due Segretari.
3. L’Assemblea elegge, per alzata di mano, su proposta del suo Presidente,
la Commissione di Verifica Poteri, con la funzione di dichiarare, inappellabilmente,
la legittimità dei titoli di partecipazione al Congresso.
L’Assemblea elegge altresì, per alzata di mano, su proposta del
Presidente, la Commissione per lo Scrutinio.
4. La Commissione di Verifica Poteri controlla la regolarità di tutte le procedure
congressuali di voto, scrutinio e registrazione dei risultati elettorali,
nonché l’autenticità delle firme dei partecipanti sottoscrittori delle liste.
5. Il Congresso si svolge nel comune dove ha sede la Federazione
Provinciale o, su proposta della Federazione, in un diverso comune della
Provincia ritenuto dalla Segreteria Generale dei Congressi logisticamente
più idoneo.

GiuseppinaAn








