
dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, unitamente alle liste collegate.
2. Le candidature devono essere sottoscritte da un numero non inferiore al
20% e non superiore al 33% degli aventi diritto al voto. L’autenticità
delle firme è certificata dal candidato Presidente Provinciale.
3. Tuttavia, giusta la previsione dell’art. 42 dello Statuto le firme necessarie
risulteranno le seguenti:
- Nelle Federazioni con più di 10.000 iscritti le sottoscrizioni necessarie
e sufficienti alla presentazione delle candidature saranno 2.000 e non
potranno essere presentate più di 3.000;
- Nelle Federazioni da 5.000 a 10.000 iscritti le sottoscrizioni necessarie e
sufficienti saranno 1.000 e non potranno essere presentate più di 1.500;
- Nelle Federazioni fino a 5.000 iscritti le firme necessarie e sufficienti
saranno il 20% degli aventi diritto al voto e non potranno essere presentate
più del 33%.
4. Il candidato dovrà inoltre presentare la lista dei Delegati all’Assemblea
regionale per l’elezione del Coordinatore e del Coordinamento regionale
ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto. In caso di più candidati a Presidente
Provinciale tale lista deve contenere un numero di candidati pari al 50%
del numero dei Delegati da eleggere, secondo quanto previsto all’articolo
36 dello Statuto. L’elettore, vota nel complesso e contestualmente il
candidato Presidente Provinciale, la lista dei candidati elettivi
dell’Esecutivo Provinciale e la lista dei candidati Delegati all’Assemblea
regionale per l’elezione del Coordinamento regionale ai sensi dell’articolo
36 dello Statuto. Può altresì aggiungere alla lista dei candidati a
Delegati altri nominativi fino alla metà del restante numero dei Delegati
Articolo 8
(ELEZIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE E DEI DELEGATI
ALL’ASSEMBLEA REGIONALE PER L’ELEZIONE DEL COORDINAMENTO
REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DELLO STATUTO)
1. E’ proclamato eletto Presidente Provinciale il candidato che ottiene il
maggior numero dei voti validi qualora siano state presentate più candidature.
In caso di parità prevale il più anziano d’età. In caso di lista unica
si prescinde dal numero dei voti conseguiti.
2. Nella composizione delle liste si devono favorire pari opportunità di
accesso a entrambi i generi. L’Ufficio di Presidenza sovrintende all’osservanza
di tale norma d’intesa con la Segreteria Generale dei Congressi.
3. Con un’unica scheda si procede all’elezione del Presidente Provinciale,
dei membri elettivi dell’Esecutivo Provinciale e dei Delegati
all’Assemblea regionale per l’elezione del Coordinamento regionale ai
sensi dell’articolo 36 dello Statuto.
4. Per partecipare al riparto dei componenti dell’Esecutivo Provinciale, la
lista collegata al candidato Presidente deve avere conseguito almeno il
10% dei voti congressuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di
minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente Provinciale
della lista medesima.
5. Qualora siano state presentate più liste, per la ripartizione dei Delegati, si
divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza
del numero dei Delegati da eleggere e quindi, si scelgono, fra i quo
zienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare
disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà
tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il
posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,
a parità di quest’ultima, per sorteggio.
6. In caso di presentazione di un’unica lista, risultano eletti tutti i
Candidati indicati nella stessa e il restante 25% tra coloro che hanno
riportato più voti.
7. Assegnati i Delegati alle liste in base ai comma 5 e 6, le proclamazioni
vengono effettuate secondo l’ordine di lista.
8. Nelle procedure di scrutinio le cifre vanno arrotondate sempre per eccesso.

GiuseppinaAn








