NUOVO REGOLAMENTO PARTITO (3)

Articolo 7 (CANDIDATURE) 1. Ogni candidato alla carica di Presidente Provinciale deve presentare un documento programmatico-organizzativo. Al documento deve essere allegata la lista dei candidati da eleggere nell'Esecutivo Provinciale, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto. La lista si intende bloccata secondo l'ordine di indicazione dei nomi e può contenere al massimo un numero di nomi doppio rispetto ai componenti da eleggere. I candidati non eletti subentreranno agli eletti secondo l'ordine di lista in caso di dimissioni, impedimento non temporaneo o non reiscrizione ad Alleanza Nazionale. Le candidature dovranno essere presentate entro 2 ore dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, unitamente alle liste collegate.

dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, unitamente alle liste collegate.


2.
Le candidature devono essere sottoscritte da un numero non inferiore al

20% e non superiore al 33% degli aventi diritto al voto. L’autenticità

delle firme è certificata dal candidato Presidente Provinciale.


3.
Tuttavia, giusta la previsione dell’art. 42 dello Statuto le firme necessarie

risulteranno le seguenti:

- Nelle Federazioni con più di 10.000 iscritti le sottoscrizioni necessarie

e sufficienti alla presentazione delle candidature saranno 2.000 e non

potranno essere presentate più di 3.000;

- Nelle Federazioni da 5.000 a 10.000 iscritti le sottoscrizioni necessarie e

sufficienti saranno 1.000 e non potranno essere presentate più di 1.500;

- Nelle Federazioni fino a 5.000 iscritti le firme necessarie e sufficienti

saranno il 20% degli aventi diritto al voto e non potranno essere presentate

più del 33%.


4.
Il candidato dovrà inoltre presentare la lista dei Delegati all’Assemblea

regionale per l’elezione del Coordinatore e del Coordinamento regionale

ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto. In caso di più candidati a Presidente

Provinciale tale lista deve contenere un numero di candidati pari al 50%

del numero dei Delegati da eleggere, secondo quanto previsto all’articolo

36 dello Statuto. L’elettore, vota nel complesso e contestualmente il

candidato Presidente Provinciale, la lista dei candidati elettivi

dell’Esecutivo Provinciale e la lista dei candidati Delegati all’Assemblea

regionale per l’elezione del Coordinamento regionale ai sensi dell’articolo

36 dello Statuto. Può altresì aggiungere alla lista dei candidati a

Delegati altri nominativi fino alla metà del restante numero dei Delegati


Articolo 8

(ELEZIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE E DEI DELEGATI

ALL’ASSEMBLEA REGIONALE PER L’ELEZIONE DEL COORDINAMENTO

REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DELLO STATUTO)

1. E’ proclamato eletto Presidente Provinciale il candidato che ottiene il

maggior numero dei voti validi qualora siano state presentate più candidature.

In caso di parità prevale il più anziano d’età. In caso di lista unica

si prescinde dal numero dei voti conseguiti.


2.
Nella composizione delle liste si devono favorire pari opportunità di

accesso a entrambi i generi. L’Ufficio di Presidenza sovrintende all’osservanza

di tale norma d’intesa con la Segreteria Generale dei Congressi.


3.
Con un’unica scheda si procede all’elezione del Presidente Provinciale,

dei membri elettivi dell’Esecutivo Provinciale e dei Delegati

all’Assemblea regionale per l’elezione del Coordinamento regionale ai

sensi dell’articolo 36 dello Statuto.


4.
Per partecipare al riparto dei componenti dell’Esecutivo Provinciale, la

lista collegata al candidato Presidente deve avere conseguito almeno il

10% dei voti congressuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di

minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente Provinciale

della lista medesima.


5.
Qualora siano state presentate più liste, per la ripartizione dei Delegati, si

divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza

del numero dei Delegati da eleggere e quindi, si scelgono, fra i quo

zienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare

disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà

tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi

nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il

posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,

a parità di quest’ultima, per sorteggio.


6.
In caso di presentazione di un’unica lista, risultano eletti tutti i

Candidati indicati nella stessa e il restante 25% tra coloro che hanno

riportato più voti.


7.
Assegnati i Delegati alle liste in base ai comma 5 e 6, le proclamazioni

vengono effettuate secondo l’ordine di lista.


8.
Nelle procedure di scrutinio le cifre vanno arrotondate sempre per eccesso.

Peeplo News

Attualità e Notizie su Peeplo News.

Cercale ora!

Ultimi interventi

Vedi tutti