nuovo regolamento partito (4)

Articolo 9 (COMMISSIONE PROVINCIALE DI GARANZIA E DEI PROBIVIRI) 1. La Commissione Provinciale di Garanzia e dei probiviri è eletta dall'Assemblea, anche con scrutinio palese, su proposta dell'Ufficio di presidenza. 2. Qualora si dovesse procedere con votazione a scrutinio segreto ciascun iscritto vota il Presidente e fino a due Componenti della Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri di cui all'Articolo 58 dello Statuto. L'elezione ha luogo su proposta dell'Ufficio di Presidenza e si svolge contemporaneamente a quella del Presidente Provinciale, con apposita scheda.


Articolo 10

(LAVORI CONGRESSUALI)

1. I Delegati possono iscriversi a parlare e presentare ordini del giorno.


2.
Sono invitati a partecipare al Congresso Provinciale i Rappresentanti dei

partiti e dei movimenti politici, delle organizzazioni culturali, professionali,

sindacali e sociali operanti nel territorio.


3.
Il Presidente dell’Assemblea congressuale dirige i lavori e fissa i tempi

dei singoli interventi.


4.
I lavori congressuali sono dichiarati chiusi dal Presidente dell’Assemblea

dopo la proclamazione degli eletti.


5.
Il Presidente Provinciale, l’Esecutivo Provinciale e la Commissione

Provinciale di Garanzia e dei Probiviri sono insediati subito dopo la proclamazione,

con provvedimento del Delegato della Direzione Nazionale.

Alla prima riunione successiva dell’Esecutivo Provinciale il Presidente

dovrà provvedere ad integrare l’Esecutivo stesso con i componenti di sua

nomina.


6.
I reclami avverso la proclamazione dei risultati possono essere presentati,

anche tramite fax, entro 3 giorni dalla predetta proclamazione, alla

Segreteria Generale dei Congressi che decide, inappellabilmente, nei

successivi due giorni.


Articolo 11

(SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO)

1. Tutte le operazioni elettorali avranno luogo dopo la chiusura del dibattito

in Assemblea e dureranno, senza interruzione, secondo una programmazione

oraria stabilita dalla Segreteria Generale dei Congressi, su proposta

della Federazione Provinciale.


2.
Su motivata richiesta della Federazione Provinciale la Segreteria Generale

dei Congressi potrà autorizzare lo svolgimento delle operazioni di voto in

più seggi e, in ogni caso, in un numero non superiore a quattro.


Articolo 12

(RAPPRESENTANTI DI LISTA)

1. Alle operazioni di votazione e di scrutinio dei singoli seggi assistono i

Rappresentanti delle liste presentate, accreditati preventivamente presso

l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea congressuale.

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