
Articolo 10
(LAVORI CONGRESSUALI)
1. I Delegati possono iscriversi a parlare e presentare ordini del giorno.
2. Sono invitati a partecipare al Congresso Provinciale i Rappresentanti dei
partiti e dei movimenti politici, delle organizzazioni culturali, professionali,
sindacali e sociali operanti nel territorio.
3. Il Presidente dell’Assemblea congressuale dirige i lavori e fissa i tempi
dei singoli interventi.
4. I lavori congressuali sono dichiarati chiusi dal Presidente dell’Assemblea
dopo la proclamazione degli eletti.
5. Il Presidente Provinciale, l’Esecutivo Provinciale e la Commissione
Provinciale di Garanzia e dei Probiviri sono insediati subito dopo la proclamazione,
con provvedimento del Delegato della Direzione Nazionale.
Alla prima riunione successiva dell’Esecutivo Provinciale il Presidente
dovrà provvedere ad integrare l’Esecutivo stesso con i componenti di sua
nomina.
6. I reclami avverso la proclamazione dei risultati possono essere presentati,
anche tramite fax, entro 3 giorni dalla predetta proclamazione, alla
Segreteria Generale dei Congressi che decide, inappellabilmente, nei
successivi due giorni.
Articolo 11
(SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO)
1. Tutte le operazioni elettorali avranno luogo dopo la chiusura del dibattito
in Assemblea e dureranno, senza interruzione, secondo una programmazione
oraria stabilita dalla Segreteria Generale dei Congressi, su proposta
della Federazione Provinciale.
2. Su motivata richiesta della Federazione Provinciale la Segreteria Generale
dei Congressi potrà autorizzare lo svolgimento delle operazioni di voto in
più seggi e, in ogni caso, in un numero non superiore a quattro.
Articolo 12
(RAPPRESENTANTI DI LISTA)
1. Alle operazioni di votazione e di scrutinio dei singoli seggi assistono i
Rappresentanti delle liste presentate, accreditati preventivamente presso
l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea congressuale.

GiuseppinaAn








