
Articolo 14
(ASSEMBLEE REGIONALI PER L’ELEZIONE DEL COORDINAMENTO REGIONALE )
1. Le Assemblee Regionali sono convocate dal Presidente Nazionale, entro
60 giorni dallo svolgimento dell’ultimo Congresso Provinciale della
Regione interessata.
2. Sono Membri dell’Assemblea Regionale per l’elezione del
Coordinamento Regionale quelli previsti dagli articoli 35 e 36 dello
Statuto
3. Ai fini dell’elezione del Coordinamento regionale partecipano con diritto
di voto all’Assemblea di cui all’articolo 36 dello Statuto un numero
massimo di 60 dirigenti nazionali dell’Organizzazione giovanile in carica
e trasmessi alla Segreteria Generale dei Congressi entro il 31 dicembre
2006.
4. Nei 60 dirigenti di cui al comma precedente dovranno essere compresi
almeno un dirigente per ciascuna Regione e i Presidenti Provinciali di
Azione Universitaria delle sette città di cui all’articolo 46 dello Statuto
5. Sono invitati a partecipare all’Assemblea Regionale i Rappresentanti dei
partiti e dei movimenti politici e delle organizzazioni culturali, professionali,
sindacali e sociali.
6. L’Assemblea Regionale discute e determina la linea politica regionale
del Partito e procede all’elezione diretta del Coordinatore e della parte
elettiva del Coordinamento regionale.
7. Partecipano all’Assemblea Regionale delle Regioni incluse nella circoscrizione
in cui sono stati eletti, senza diritto di voto, i Parlamentari
Nazionali ed Europei che non vi partecipino ad altro titolo.
Articolo 15
(ORGANIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE)
L’Assemblea Regionale è articolata nei seguenti Uffici:
a) Ufficio di Presidenza
b) Questori
c) Commissione per la Verifica dei Poteri
d) Commissione per lo Scrutinio
Articolo 16
(L’UFFICIO DI PRESIDENZA)
1. L’Ufficio di Presidenza - da eleggersi con la modalità di cui al successivo
Articolo 21 - è presieduto un Delegato Nazionale designato dalla
Segreteria Generale dei Congressi o da un componente l’Assemblea
Regionale da questi proposto al voto dell’Assemblea ed è composto da un
minimo di 4 a un massimo di 10 Componenti. I componenti l’Ufficio di
Presidenza dirigono a turno i lavori dell’Assemblea Regionale secondo le
norme dello Statuto vigente e del presente Regolamento e ne proclamano
le decisioni.
Articolo 17
(I QUESTORI)
1. I Questori sono un minimo di 10 ed un massimo di 20 e vengono eletti
dall’Assemblea Regionale con le modalità previste dal successivo
Articolo 21. Assolvono il compito di garantire il regolare svolgimento dei
lavori dell’Assemblea Regionale secondo le disposizioni impartite
dall’Ufficio di Presidenza
Articolo 18
(LA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI POTERI)
1. La Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da tre membri oltre
al Presidente e ad un Segretario, è eletta dall’Assemblea Regionale
secondo le modalità previste dall’Articolo 21 ed assolve le funzioni previste
dalle successive disposizioni.
2. La Commissione Verifica dei Poteri:
a) prende atto dell’elenco dei Componenti l’Assemblea Regionale trasmessi
dalla Segreteria Generale dei Congressi;
b) controlla la regolarità della documentazione ricevuta;
c) compila l’elenco ufficiale dei Partecipanti all’Assemblea Regionale
comprendente i nominativi dei componenti ai sensi dell’articolo 35
dello Statuto e dei componenti eletti ai sensi dell’articolo 36 dello
Statuto.
3. Le deliberazioni della Commissione per la Verifica dei Poteri saranno
ricevute dalla Segreteria Generale dei Congressi come atti ufficiali
dell’Assemblea stessa.
Articolo 19
(LA COMMISSIONE PER LO SCRUTINIO)
1. La Commissione per lo Scrutinio è composta da un massimo di 20 membri
oltre al Presidente ed al Segretario ed è nominata dall’Assemblea
Regionale con le modalità previste dal successivo Articolo 21. Essa ha il
compito di controllare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali che
avranno luogo durante l’Assemblea con le modalità previste dai successivi
articoli.

GiuseppinaAn








