
Articolo 21
(ELEZIONE DEGLI UFFICI DEL CONGRESSO)
1. Su proposta del Delegato Nazionale designato dalla Segreteria Generale
dei Congressi, all’apertura dei lavori, l’Assemblea Regionale, con distinte
votazioni, per alzata di mano, procede all’elezione dei Componenti
dell’Ufficio di Presidenza, dei Questori, della Commissione di Verifica
dei Poteri e della Commissione per lo Scrutinio.
Articolo 22
(SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO)
1. Il Coordinatore Regionale uscente apre i lavori dell’Assemblea
Regionale.
2. I lavori dell’Assemblea Regionale si svolgono secondo le modalità stabilite
dall’Ufficio di Presidenza nel rispetto delle direttive della Segreteria
Generale dei Congressi. La discussione è disciplinata dall’Ufficio di
Presidenza che è collegialmente responsabile dello svolgimento dei lavori
assembleari.
Articolo 23
(ELEZIONE DEL COORDINATORE E DEL COORDINAMENTO REGIONALE)
1. Il Coordinatore Regionale viene eletto dall’Assemblea Regionale secondo
le disposizioni dell’articolo 37 dello Statuto vigente.
2. Ogni Candidato alla carica di Coordinatore Regionale deve presentare
un documento politico-programmatico unitamente alla collegata lista dei
Candidati a componenti il Coordinamento regionale, nel numero stabilito
dall’Articolo 38 dello Statuto.
3. La lista o le liste devono essere sottoscritte da un numero pari al 20%
degli aventi diritto al voto. In caso di un’unica candidatura alla carica di
Coordinatore Regionale la lista collegata deve contenere un numero di
Componenti da eleggere al Coordinamento regionale pari al 75%.
L’elettore può aggiungere alla lista altri nominativi fino alla metà dei
rimanenti membri da eleggere. I nominativi in eccedenza non verranno
conteggiati.
4. In caso di presentazione di più candidature alla carica di Coordinatore
Regionale ognuna delle rispettive liste collegate deve contenere un
numero di Candidati pari al 50% di quello dei membri da eleggere.
L’elettore può altresì aggiungere alla lista altri nominativi fino alla metà
del restante numero dei membri da eleggere. I nominativi segnati in
eccedenza non vengono conteggiati. Il voto si esprime, con scheda unica,
per il nominativo del Candidato alla carica di Coordinatore Regionale e
per la lista collegata nel suo complesso. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza
dei voti validi dei partecipanti alla votazione.
5. Qualora nella prima votazione nessun candidato risulti eletto, si procede
ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti.
Nel ballottaggio risulta eletto quello dei due che riporta il maggior numero dei
voti.
6. Per la ripartizione dei Componenti da eleggere, in caso di presentazione
di più candidature e quindi di più liste collegate, si divide la cifra elettorale
di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4 . sino alla concorrenza del numero
dei Delegati da eleggere e, quindi, si scelgono tra i quozienti così ottenuti
i più alti, in numero uguale a quello dei Componenti da assegnare
disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti
eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il posto è
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, a parità di
quest’ultima, per sorteggio.
7. In caso di presentazione di un’unica lista, risultano eletti tutti i Candidati
indicati nella stessa ed il 25% tra coloro che hanno riportato più voti.
8. Nelle procedure di scrutinio le cifre vanno arrotondate sempre per eccesso.

GiuseppinaAn








