
Il distacco del lavoratore viene disciplinato dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il distacco avviene quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il datore di lavoro originario rimane obbligato a corrispondere il trattamento economico e normativo.
Se il distacco prevede un mutamento di mansioni, diventa necessario il consenso del lavoratore.
Se il distacco avviene a più di 50 chilometri, questo può essere realizzato solo per ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive.
Se non vengono rispettati i requisiti finora detti, si ha la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Angela Cavinato








