
La somministrazione di lavoro è stata introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che ha abolito il lavoro interinale (legge n. 196 del 1997).
Una Finanziaria di qualche anno fa aveva abolito la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), ma successivamente venne ripristinata.
La somministrazione di lavoro è fornitura professionale di manodopera, fornita tramite Agenzia per il lavoro.
Consiste in un rapporto trilaterale tra somministratore, utilizzatore, e lavoratore.
Tra il lavoratore ed il somministratore viene stipulato un contratto di lavoro.
Il potere disciplinare è in capo al somministratore, mentre il potere organizzativo è in capo all’utilizzatore; retribuzione e contributi venegono pagati solidarmente.
La somministrazione a tempo determinato segue le regole del contratto a termine.
Vigono lo stesso trattamento e gli stessi diritti tra lavoratori somministrati e dipendenti dell’utilizzatore.
Il contratto di somministrazione viene stipulato in forma scritta.
Si verifica somministrazione irregolare quando non vi è il rispetto delle condizioni di legge, previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003; allora il contratto viene trasformato a tempo indeterminato.
Vi è somministrazione fraudolenta quando si verifca un’elusione di legge (allora si può anche incorrere in sanzioni penali).

Angela Cavinato








