
Dal sito LavoriPubblici.it
“’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 30/E dell’1 febbraio 2008 interviene sul problema relativo alla vendita, effettuata entro cinque anni dalla data di acquisto, di un posto auto comprato con i benefici “prima casa”.
L’Agenzia precisa che la vendita comporta la perdita delle agevolazioni fruite; né il successivo acquisto, entro un anno, di un nuovo box dà diritto al credito d’imposta, previsto invece per gli immobili abitativi.
L’atto di acquisto della nuova pertinenza potrà godere dell’agevolazione “prima casa” soltanto se ricorrono i requisiti e le condizioni di legge (comma 3, nota II-bis, articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sul Registro, Dpr 131/1986).
Nell’ipotesi, poi, di riacquisto di un box auto in seguito alla cessione di un’altra autorimessa, pertinenziale alla cd. “prima casa”, sono riconosciuti i benefici fiscali di cui alla nota II-bis dell’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, in presenza delle condizioni ivi previste.
L’Agenzia, nella risoluzione in argomento dopo un’attenta ricostruzione dei dati normativi, chiarisce alcuni punti…”
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Luigi Perillo









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