Le azioni postergate

Il loro nome deriva dal fatto che continuano ad attribuire il diritto di godimento, cioè di partecipazione agli utili in una certa misura ed entro certi limiti anche alla ripartizione del patrimonio sociale dopo la liquidazione.

Con l’espressione ‘azioni postergate’ si definiscono quelle azioni che, rispetto alle altre, hanno un trattamento meno favorevole sia nell’esercizio del diritto di voto sia nei diritti a contenuto economico e patrimoniale. Esse non sono ammesse alla quotazione ufficiale di Borsa.

Questo tipo di azioni non dà diritto al voto. Rientrano tra le azioni postergate quelle con voto limitato, che attribuiscono cioè il diritto di voto soltanto nelle assemblee straordinarie

Tipiche azioni postergate sono le azioni di godimento che nel caso di riduzione del capitale sociale possono essere attribuite ai soci, ai quali viene rimborsato l’ammontare del capitale corrispondente all’azione. .

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