
Con l’espressione ‘azioni postergate’ si definiscono quelle azioni che, rispetto alle altre, hanno un trattamento meno favorevole sia nell’esercizio del diritto di voto sia nei diritti a contenuto economico e patrimoniale. Esse non sono ammesse alla quotazione ufficiale di Borsa.
Questo tipo di azioni non dà diritto al voto. Rientrano tra le azioni postergate quelle con voto limitato, che attribuiscono cioè il diritto di voto soltanto nelle assemblee straordinarie
Tipiche azioni postergate sono le azioni di godimento che nel caso di riduzione del capitale sociale possono essere attribuite ai soci, ai quali viene rimborsato l’ammontare del capitale corrispondente all’azione. .

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