
Con riferimento ai punti c) e d) delle Norme Preliminari e Generali del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e tenuto conto che obiettivo degli artt. 38 e 39 è quello di perseguire la cessazione più rapida possibile della pubblicità ritenuta non conforme al Codice, il Consiglio Direttivo dell’Istituto ha stabilito in 7 giorni lavorativi il termine perentorio entro il quale deve cessare la pubblicità riprovata, con riguardo ai seguenti mezzi: TV, Radio, Quotidiani b/n, Affissioni.
Detto termine è da intendersi come limite massimo e decorre dal giorno lavorativo successivo alla pronuncia in udienza del dispositivo del Giurì.
La Segreteria dell’Istituto, il giorno stesso della decisione, comunica tale dispositivo a tutte le parti ed a tutti i mezzi citati che potranno farsi parte diligente per informare della decisione eventuali altri interessati.
Per i provvedimenti del Comitato di Controllo, il termine perentorio decorre dal giorno lavorativo successivo al ricevimento dell’ingiunzione divenuta definitiva.
In considerazione delle peculiari caratteristiche dei mezzi diversi da quelli sopra richiamati, l’ordine di cessazione dovrà essere eseguito entro i tempi tecnici strettamente indispensabili.
Termini più ampi potranno essere valutati dal Giurì a fronte di particolari esigenze tecniche.
L’utente pubblicitario, in relazione alla propria responsabilità per una tempestiva e concreta esecuzione delle decisioni assunte nei riguardi della sua pubblicità, è tenuto a comunicare per iscritto (anche a mezzo fax) alla Segreteria dell’Istituto, entro il giorno lavorativo successivo a quello della decisione definitiva degli organi autodisciplinari, di essersi già attivato per far sospendere la pubblicità in parola, non oltre i termini massimi suindicati, su tutti i mezzi inseriti nella pianificazione della campagna.

Matteo Calbiani








