VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Inoltre, in caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come l’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, enunciando principi generali in materia di sanzioni amministrative, sia pienamente applicabile anche alle materie di competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenze 26 del 2007 e 1271 del 2006). In proposito, la sentenza n. 1271 del 2006 ha precisato che: “[…] l’art. 8, l. n. 689/1981, consente il cumulo giuridico delle sanzioni solo nel caso di <> di illeciti amministrativi (unica condotta con cui si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si viola una pluralità di disposizioni normative), e non anche nel caso di <> di illeciti amministrativi (più condotte con cui si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si violano più disposizioni normative)” e che “[…] L’art. 8, co. 2, l. n. 689/1981 consente di tener conto della <> (identità del disegno criminoso), nel caso di <> di illeciti amministrativi, solo se si tratta di violazioni amministrative in materia di previdenza e assistenza. L’intento del legislatore è stato quello di non estendere il regime del cumulo giuridico delle sanzioni ad altre tipologie di illeciti amministrativi”. Alla luce del quadro giurisprudenziale così delineato, poiché nel presente procedimento sono state accertate distinte pratiche commerciali, ciascuna delle quali dotata di autonomia strutturale, poste in essere con condotte prive del requisito dell’unitarietà, non appare applicabile né l’istituto del concorso formale né quello della continuazione, con conseguente esclusione del regime favorevole del cumulo giuridico e necessaria applicazione del cumulo materiale delle sanzioni. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. Con riguardo alla gravità della prima condotta, descritta al punto II, numero 1), viene in rilievo, preliminarmente, l’importanza del professionista e la dimensione economica da questi evidenziata. Sotto tale profilo assume rilievo la posizione di mercato ricoperta dallo stesso, che si pone con il marchio Woolwich quale leader nel settore dei mutui per la casa in Italia, sul presupposto che la pratica posta in essere sfruttando la notorietà e credibilità acquisita presso il pubblico, può essere ritenuta potenzialmente più dannosa se paragonata a quella realizzata da altri operatori meno importanti. Inoltre, occorre rilevare che, nel caso di specie, la gravità è da ricondurre alla stessa tipologia delle condotte riscontrate e al settore al quale l’offerta di servizi in esame si riferisce, ovvero quello finanziario. Per quel che attiene le condotte, dall’istruttoria è emerso che la banca ha risposto all’esigenza della clientela di modificare le condizioni del mutuo prospettando e adottando le modalità meno favorevoli per i consumatori, implicanti l’addebito al mutuatario di costi significativi rispetto alle caratteristiche dell’operazione posta in essere. Tale comportamento ha riguardato il settore finanziario, nel cui ambito l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, anche in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore, dovuta alla complessità della materia e alla scarsa conoscenza da parte del pubblico di un servizio cui non si ricorre con frequenza. Rileva, inoltre, la palese contrarietà alla diligenza professionale, atteso che operatori quali la società Barclays Bank PLC - da lungo tempo attiva nel settore di cui trattasi – è certamente edotta della natura essenziale delle informazioni relative alle caratteristiche del servizio e alle relative condizioni economiche di fruizione, e il fatto che la condotta riscontrata ha avuto un significativo impatto, in quanto la pratica commerciale è stata posta in essere attraverso la rete di vendita del professionista che comprende centri mutui presenti nelle principali città italiane, un servizio online, più di 200 promotori finanziari sul territorio e un network multicanale. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti, si ritiene di considerare un periodo prolungato che va dal febbraio 2008 ad almeno tutto il mese di febbraio 2009, essendo tuttora in corso di applicazione. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla società Barclays Bank PLC una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 335.000 € (trecentotrentacinquemila euro). Con riguardo alla gravità della condotta sub punto II, numero 2), deve in primo luogo ribadirsi l’importanza del professionista e la peculiarità del settore di riferimento, per le medesime motivazioni già espresse nei periodi precedenti. Tale pratica deve considerarsi particolarmente grave in quanto realizzata attraverso diversi comportamenti (avvio unilaterale delle procedure di estinzione anticipata del mutuo, sistematica omissione di risposte ai clienti), volti ad ostacolare l’esercizio di diritti contrattuali del consumatore che intende rivolgersi al altro istituto mutuante tramite la c.d. portabilità passiva. La condotta posta in essere dalla banca ha avuto un significativo impatto in quanto realizzata in modo sistematico come anche dimostrato dalle numerose segnalazioni di consumatori acquisite agli atti del procedimento, causando un concreto pregiudizio economico per i mutuatari interessati dalla pratica. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti, si ritiene di considerare un periodo prolungato che va dal 21 settembre 2007 ad almeno tutto il mese di febbraio 2009, essendo tuttora in corso di applicazione. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla società Barclays Bank PLC una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 410.000 € (quattrocentodiecimila euro). Con riguardo alla gravità della condotta sub punto II, numero 7), deve in primo luogo ribadirsi l’importanza del professionista e la peculiarità del settore di riferimento, per le medesime motivazioni già espresse nei periodi precedenti. Tale pratica deve considerarsi grave in quanto la Banca, di fatto, ha reso obbligatorio il ricorso al numero a tariffazione elevata del customer care da parte del mutuatario che necessita di informazioni in ordine al contratto di finanziamento, imponendo alla clientela un onere economico aggiuntivo. Risulta in atti, infatti, l’impossibilità per i consumatori di ottenere un riscontro dalla banca o di ottenerlo in tempi accettabili attraverso l’utilizzo degli strumenti alternativi al customer care indicati dal professionista. In merito all’ampiezza di tale pratica, si consideri che il customer care, dal dicembre 2007 all’agosto 2008, ha gestito circa [omissis] richieste di consumatori.
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti, si ritiene di considerare un periodo prolungato che va dal 21 settembre 2007 ad almeno tutto il mese di febbraio 2009, essendo tuttora in corso di applicazione. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla società Barclays Bank PLC una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 270.000 € (duecentosettantamila euro).
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale descritta al punto II, numero 1), risulta scorretta in quanto contraria alle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, e 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo;
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto II, numero 2), risulta scorretta in quanto contraria alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo;
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto II, numero 7), risulta scorretta in quanto contraria alle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 24, e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo;
RITENUTO, infine, che le pratiche commerciale descritte al punto II, numeri 3), 4), 5) e 6), non risultano scorrette ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, numero 1), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Barclays Bank PLC, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione;
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, numero 2), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Barclays Bank PLC, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 22, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione;
c) che la pratica commerciale descritta al punto II, numero 7), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Barclays Bank PLC, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 24, e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione;
d) che le pratiche commerciali descritte al punto II, numeri 3), 4), 5) e 6) del presente provvedimento, poste in essere dalla società Barclays Bank PLC, non costituiscono, per le ragioni esposte in motivazione, pratiche commerciali scorrette ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo;
e) che alla società Barclays Bank PLC sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a: – 335.000 € (trecentotrentacinquemila euro), con riferimento alla pratica scorretta descritta al punto II, numero 1), del presente provvedimento; – 410.000 € (quattrocentodiecimila euro), con riferimento alla pratica scorretta descritta al punto II, numero 2), del presente provvedimento; – 270.000 € (duecentosettantamila euro), con riferimento alla pratica scorretta descritta al punto II, numero 7), del presente provvedimento.
Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera e) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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