L’iniziativa Diamogli Credito, promossa dal Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, dal Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dal Ministero dell’Università e della Ricerca in collaborazione con l’ABI (Protocollo di Intesa sottoscritto il 19 dicembre 2007), permette (o promette) agli studenti universitari e post-universitari più meritevoli, di età compresa tra 18 e 35 anni, di poter avere un agevole accesso al credito per sostenere la loro formazione. A tal fine, è stato istituito, presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, un apposito Fondo di Garanzia statale, denominato “Fondo per il Credito ai Giovani“.
La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa per un importo pari al 50% dell’ammontare dell’eventuale esposizione della Banca nei confronti del singolo studente per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per gli oneri fiscali previsti dal finanziamento e per gli interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale (crf. art. 4 del Regolamento del Fondo).
Maggiori informazioni sull’iniziativa e l’elenco delle banche aderenti sono disponibili sul sito www.diamoglicredito.it.
Molti istituti di credito, anche medio-piccoli, hanno aderito all’iniziativa in quanto occasione per approcciare un particolare target di clientela, i giovani, prevedendo prestiti personali a tasso fisso di durata massima 36 mesi, rimborsabile (a scelta dello studente) con rate mensili o in un’unica soluzione alla scadenza. I beneficiari e le finalità del finanziamento, stabiliti dal Governo, devono rispettare le seguenti rigide condizioni di accesso:
- età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- nazionalità italiana o straniera (comunitaria o extracomunitaria);
- residenza anagrafica in Italia;
- regolare iscrizione a Università o Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per corsi di laurea o post-laurea, statali o non statali autorizzati a rilasciare titolo avente valore legale (i corsi di studio devono, comunque, essere organizzati da Enti Formatori italiani in quanto sono gli unici Enti autorizzati a rilasciare il PIN di cui all’ultimo punto);
- possesso di determinati requisiti di merito stabiliti dal Governo;
- consegna in Filiale di un codice identificativo personale (PIN), rilasciato direttamente dall’Ente Formatore.
Si precisa che il possesso dei predetti requisiti (compresi quelli di merito) viene verificato direttamente dall’Ente Formatore in fase di rilascio allo studente dell’attestato di assegnazione del codice identificativo personale (PIN); la consegna del PIN allo studente è, infatti, subordinata al rispetto dei requisiti di cui sopra.
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