L’ottavo Comandamento proibisce:
la falsa testimonianza, lo spergiuro, la menzogna, la cui gravità si commisura alla verità che essa deforma, alle circostanze, alle intenzioni del mentitore e ai danni subiti dalle vittime;
il giudizio temerario, la maldicenza, la diffamazione, la calunnia che diminuiscono o distruggono la buona reputazione e l’onore, a cui ha diritto ogni persona;
la lusinga, l’adulazione o compiacenza, soprattutto se finalizzate a peccati gravi o al conseguimento di vantaggi illeciti.
Una colpa commessa contro la verità comporta la riparazione, se ha procurato un danno ad altri.
L’ottavo Comandamento chiede il rispetto della verità, accompagnato dalla discrezione della carità: nella comunicazione e nell’informazione, che devono valutare il bene personale e comune, la difesa della vita privata, il pericolo di scandalo; nel riserbo dei segreti professionali, che vanno sempre mantenuti tranne in casi eccezionali per gravi e proporzionati motivi. Cosi pure è richiesto il rispetto delle confidenze fatte sotto il sigillo del segreto.

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