
Il Corano (24,2) prescrive che “la fornicatrice e il fornicatore” devono essere “flagellati con cento colpi di frusta ciascuno” escludendo quindi la lapidazione, spesso erroneamente attribuita al testo sacro musulmano.
Essa fu introdotta forse dal califfo ‘Umar (m. 644), comunque all’epoca dei califfi medinesi successori del Profeta (632-661 ca.) quindi dopo la morte di Maometto (632).
La lapidazione è di derivazione ebraica, ne troviamo traccia in Deuteronomio 22,23-25 “quando una fanciulla è fidanzata e un uomo, trovandola in città, pecca con lei, condurrete entrambi alla porta di quella città e li lapiderete”. Nel processo per adulterio i rei dovevano essere accusati da due testimoni oculari maschi, cosa assai difficile; per i testimoni bugiardi ottanta frustate e il divieto di testimoniare nuovamente (in Cor. 24,4 chi accusa ingiustamente una donna sposata è definito “perverso”). Inoltre l’adulterio deve essere avvenuto col consenso dei “peccatori”, ossia se c’è violenza esso non sussiste. Oggi questa pena è applicata in rarissime circostanze e in pochissimi paesi.

arabista83








