Origine del diritto musulmano (parte prima)

Deliniamo qui una sintetica storia del diritto islamico. In questo articolo vediamo una introduzione al problema.

 

A differenza del nostro diritto canonico, la legge islamica (shari‘a) consiste in un corpus comprensivo di diritti e doveri religiosi, i quali codificano l’intera esistenza di ogni musulmano. Infatti, possiamo con certezza affermare che il diritto musulmano è la sintesi più chiara ed efficace dell’intero Islam, lo strumento per capire ed afferrare tutte le logiche e i codici della religione. La Legge, intesa quindi in questa ottica, è di gran lunga superiore alla teologia, poiché gli insegnamenti teologici non sono mai riusciti a raggiungere una simile importanza, con l’unica eccezione della mistica (sufismo); eccetto ciò, praticamente tutti gli aspetti della cultura arabo-islamica (letteratura, poesia, filosofia) attingono a piene mani dal diritto musulmano, che risulta dunque pilastro fondamentale di tale cultura.

La prima caratteristica di questo corpus legislativo è la nozione particolare di “diritto sacro”: infatti il diritto islamico ha la pretesa di codificare gli aspetti giuris- prudenziali di tutti i territori dell’Arabia e di quelli conquistati in epoche successive. Inoltre, altro caposaldo di questo diritto è il dualismo fra norma giuridica e norma religiosa, poiché nell’Islam spesso i due elementi si fondono, dando luogo ad un particolare contrasto che trova la sua più importante espressione nello stato. Per i musulmani – come del resto anche per noi cattolici – lo stato è visto come espres- sione della religione stessa, come una religione “politicizzata”. Ma, mentre il cattoli- cesimo possiede una Chiesa, ossia un clero organizzato ed ha dato vita ad un vero e proprio stato (l’odierna Città del Vaticano, ex Stato pontificio), l’Islam – detto non a caso “religione senza dogmi” – non ha nulla di tutto ciò, quindi l’unico reale contrasto verificatosi fu quello fra Legge sacra e prassi concreta – in cui troviamo le regole poste dallo stato. La risoluzione di tale problema si ottenne grazie a cambia- menti storici dovuti all’evoluzione delle dinastie islamiche.

Sostanzialmente, abbiamo due grandi teorie alla base del diritto musulmano: la prima rifiutava in modo quasi totale qualsiasi norma non islamica, attenendosi solo alle fonti classiche dell’Islam (Corano, Sunna); mentre la seconda innovava queste disposizioni restringendo il campo di attuazione della sharia ed interferendo con la sua forma tradizionale: tale principio è applicato oggi nei paesi musulmani moderati. Resta comunque essenziale il concetto secondo cui la religione islamica deve governare anche il diritto; il nodo cruciale è l’innovazione, ossia se è opportuno rinnovare la sua forma tradizionale e secolare. Tuttavia, siccome l’Islam ha avuto una storia turbolenta e non omogenea, lo sviluppo del diritto non è stato semplice e chiaro in ogni fase, anzi, si sono formate diverse scuole giuridiche che si contrapponevano a quelle classiche; inoltre, la nascita di varie sette (sciiti, ibaditi, ecc…) ha creato sistemi giuridici propri.

Fonti:

Cilardo A., Teorie sull’origine del diritto islamico, 1990

Schacht J, Introduzione al diritto musulmano, 1965.

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