Origine del diritto musulmano (parte quarta)

Continua l'avvincente storia della Legge

La situazione sotto gli omayyadi. Si è spesso sostenuto che gli Omayyadi siano stati avversari dell’Islam, poiché perseguitarono la famiglia del Profeta: ne sanno qualcosa gli sciiti, infatti sotto questo califfato avvenne la strage di Karbala’ in cui perì l’imam Husayn.

Tuttavia, le cose sono più complesse, poiché durante il loro lungo regno (dal 661 al 750 d.C.) essi introdussero norme giuridiche ed economiche essenziali che contribuirono in maniera enorme alla formazione definitiva del diritto islamico. La prima cosa che l’amministrazione omayyade fece fu la riscossione dei tributi dai nemici esterni, e in secondo luogo condusse una guerra notevole contro i bizantini, da sempre avversari del califfato; la vera riforma introdotta dagli Omayyadi fu la nomina dei giudici o qadi, ossia la creazione del qadi, figura essenziale nella futura società araba. Il qadi era un delegato del califfo, ed aveva piena autorità giuridica ed amministrativa, nei limiti del poteri che il sovrano gli conferiva; egli fungeva da “segretario” del califfo, o da suo vice per le questioni giuridiche.

Ovviamente il re poteva in qualsiasi momento licenziare il qadi o cambiargli le mansioni, a seconda dei casi. È importante sottolineare che questa figura aveva potere solo con i musulmani: le tribù non islamiche assoggettate potevano conservare i loro sistemi originali (ad esempio ebraico, ecclesiastico, romano, ecc…), praticamente era riprodotta in chiave musulmana la struttura dello stato bizantino. Insomma, i qadi furono la straordinaria innovazione omayyade, e diedero – con le loro sentenze – uno slancio fondamentale allo sviluppo del diritto musulmano; i primi giudicavano con una sana opinione (ra’y) basata solo sulla pratica consuetudinaria (Corano, altre norme islamiche, ecc…) che riuniva in se due aspetti: la volontà di islamizzare e di effettuare una efficienza amministrativa. Di conseguenza, la disciplina del qadi divenne sempre più specialistica e affidata solo agli specialisti. (continua)

Fonti:

Cilardo A., teorie sull’origine del diritto islamico, 1990

Schacht J., introduzione al diritto islamico, 1964

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