
Il diritto penale islamico sancisce molto duramente l’apostasia. Si chiama apostata (ar. murtadd) colui che abbandona volontariamente la religione islamica.
La cosa non è prevista ai sensi sia del detto del Profeta “chi cambia religione uccidetelo”, sia di alcuni versetti coranici che prescrivono per i miscredenti e gli apostati l’inferno (come in 9,73). Secondo la sharia un individuo accusato di apostasia (ridda) viene rinchiuso in carcere per tre giorni al fine di pentirsi e se al termine di questo periodo sarà ancora determinato nel volere abbandonare l’Islam, sarà ucciso.
Le conseguenze civili per l’apostata sono gravissime: si va dall’annullamento delle nozze, alla revoca di beni e patria potestà, perchè tutto ciò non può essere governato da un infedele; inoltre nella comunità dei credenti egli sarà considerato come morto, oppure rischierà di essere ammazzato. Questa legislazione non è quasi mai applicata ovvero solo tre stati - Mauritania, Sudan, Afganistan - la prevedono, mentre negli altri non esiste alcuna sanzione penale per l’apostata.
La gravità della sanzione è motivabile in questo modo: l’Islam è l’ultima religione rivelata, dunque ha portato un messaggio definitivo che ha abrogato secondo il musulmano tutte le altre fedi (cfr Cor. 3,3 “Dio ha fatto scendere una verità a conferma di ciò che era prima di essa”).
Fonte: Cilardo A., Diritto musulmano.

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