L'apostasia nella religione islamica

In questi giorni un afgano convertito al cristianesimo è stato condannato a morte per apostasia. Ma in effetti cos'è l'apostasia?

Il diritto penale islamico sancisce molto duramente l’apostasia. Si chiama apostata (ar. murtadd) colui che abbandona volontariamente la religione islamica. 

 

 

La cosa non è prevista ai sensi sia del detto del Profeta “chi cambia religione uccidetelo”, sia di alcuni versetti coranici che prescrivono per i miscredenti e gli apostati l’inferno (come in 9,73). Secondo la sharia un individuo accusato di apostasia (ridda) viene rinchiuso in carcere per tre giorni al fine di pentirsi e se al termine di questo periodo sarà ancora determinato nel volere abbandonare l’Islam, sarà ucciso.

 

Le conseguenze civili per l’apostata sono gravissime: si va dall’annullamento delle nozze, alla revoca di beni e patria potestà, perchè tutto ciò non può essere governato da un infedele; inoltre nella comunità dei credenti egli sarà considerato come morto, oppure rischierà di essere ammazzato. Questa legislazione non è quasi mai applicata ovvero solo tre stati - Mauritania, Sudan, Afganistan - la prevedono, mentre negli altri non esiste alcuna sanzione penale per l’apostata.

 

La gravità della sanzione è motivabile in questo modo: l’Islam è l’ultima religione rivelata, dunque ha portato un messaggio definitivo che ha abrogato secondo il musulmano tutte le altre fedi (cfr Cor. 3,3 “Dio ha fatto scendere una verità a conferma di ciò che era prima di essa”).

 

Fonte: Cilardo A., Diritto musulmano.

 

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