L’art. 5 del decreto legislativo 66/2003 afferma che il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. Spetta poi ai singoli contratti collettivi nazionali il compito di regolamentare le eventuali modalità di esecuzione.
In mancanza della disciplina contrattuale, il ricorso al lavoro straordinario è demandato all’accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Si intende per straordinario l’ora eccedente il limite di legge di 40 ore settimanali. Il limite è di 250 ore annuali, salva diversa previsione dei CCNL. Ci sono però delle eccezioni:
• Eccezionali esigenze tecnico produttive e impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di nuovi lavoratori
• Casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione dell’attività comporti un pericolo o un danno alle persone o alla produzione
• Mostre, fiere, manifestazioni collegata alla produzione, all’allestimento di modelli, prototipi o simili, nonché altri eventi particolari individuati dai CCNL.
Sono esclusi dalla normativa i lavoratori domestici, il personale direttivo, i viaggiatori, i lavoratori a domicilio, il personale navigante, il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia, gli addetti ad uffici e servizi pubblici.
Ovviamente ci sono delle condizioni, quale presupposto per il ricorso al lavoro straordinario, che sono le seguenti:
• Consenso delle parti
• Insuperabilità dei limiti massimi
• Compenso aggiuntivo o riposo compensativo fissato dai ccnl
• Sono esclusi gli apprendisti minorenni e le lavoratrici che allattano
• Non sono obbligati i lavoratori studenti.

Giada








