I diritti del padre lavoratore

Il Legislatore, attento e consapevole delle mutate dinamiche familiari, ha regolamentato i diritti dei papà con un'apposita disposizione di Legge n. 53 dell'8 marzo del 2000, che ha portato all'approvazione di un Testo Unico emanato con il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità al fine di garantire un riordino organico e sistematico fra le numerosi norme vigenti.

Le continue evoluzioni della società e dei costumi e una sempre maggiore attenzione al benessere del bambino hanno portato a una rivisitazione della normativa in materia di maternità, che consentisse una più ampia partecipazione del padre lavoratore, anche come soggetto autonomo di tutela. A questa esigenza si è ispirata la legge 8 marzo 2000 n. 53 che, modificando la disciplina precedente, ha da un lato ampliato la tutela prevista per le lavoratrici madri e dall’altro ha esteso alcuni diritti propri delle lavoratrici al lavoratore padre.
Innanzitutto per quanto riguarda il congedo di paternità. Per congedo di paternità si intende l’astensione dal lavoratore fruito in alternativa al congedo di maternità.
Il padre lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di:
- Morte o di grave infermità della madre;
- Abbandono o affidamento esclusive del bambino al padre.
Inoltre al padre lavoratore sono riconosciuti anche i periodi di riposo giornalieri ex art. 40 D. Lgs. N. 151/2001:
- Nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre
- In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga
- Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ma sia ad esempio libera professionista o lavoratrice autonoma)
- In caso di morte e di grave infermità della madre.

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