TFR e riforma della previdenza complementare

Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi.

Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.
Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione –COVIP.

Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e i fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente al novembre 1992).
La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.
Il lavoratore può decidere di avvalersi:

• di una forma pensionistica collettiva, istituita in base di contratti o accordi collettivi anche aziendali stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro o, in determinati casi, prevista da regolamenti di enti o aziende, che individuano specifiche categorie di destinatari (es.: lavoratori di un determinato comparto, di una determinata azienda o gruppo di aziende);

oppure

• di una forma pensionistica individuale, in base esclusivamente alla scelta individuale del lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi.

Peeplo Search

Vuoi inserire la Search di Peeplo sul tuo sito ?

Provala subito!