La totalizzazione dei contributi

La totalizzazione consente ai lavoratori che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un'unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i diversi periodi contributivi, che non devono coincidere.

La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti, ed è completamente gratuita.
Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiederela totalizzazione se possiede determinati requisiti:
- almeno 6 anni di contributi versati in ogni gestione assicurativa
- almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età oppure
- 40 di contribuzione complessiva a prescindere dall’età

Il diritto alla pensione di inabilità si ottiene in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dalla forma pensionistica nella quale il lavoratore risulta iscritto nel momento in cui si è verificato l’evento che determina l’invalidità. Il diritto alla pensione ai superstiti (per i lavoratori deceduti dopo il 3 marzo 2006) spetta se, al momento della morte, il lavoratore aveva raggiunto i requisiti previsti dalla gestione assicurativa in cui era iscritto.
In entrambi i casi, per il perfezionamento dei requisiti, si prendono in considerazione tutti i contributi versati dal lavoratore alle gestioni in cui è stato assicurato.
LA DOMANDA
Va presentata dal lavoratore (o dai superstiti) all’ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi.
Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda. Nel caso in cui sia stata presentata domanda di ricongiunzione prima del 3 marzo 2006, è possibile recedere e chiedere la restituzione dell’importo parziale eventualmente già pagato. Se la ricongiunzione risulta già definita è precluso il ricorso alla totalizzazione.
Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all’anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione è effettuato dall’Inps, ma l’onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote. Le pensioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore.

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