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    <title>guide</title>
    <link>http://guide.supereva.it</link>
    <description>Le guide di Supereva</description>
    <pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:20:42 GMT</pubDate>
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    <copyright>2008-2009 Blogo.it</copyright>
    <language>it-it</language>

    
	<item>
	<title>Legge 3 ottobre 2009 , n. 141: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009,  n.  103,  recante  disposizioni  correttive  del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 </title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/11/legge-3-ottobre-2009-n.-141-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-3-agosto-2009-n.-103-recante-disposizioni-correttive-del-decreto-legge-anticrisi-n.-78-del-2009</link>
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	<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:12:10 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/11/legge-3-ottobre-2009-n.-141-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-3-agosto-2009-n.-103-recante-disposizioni-correttive-del-decreto-legge-anticrisi-n.-78-del-2009#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>banca dati</category><category>codice civile</category><category>decreto anticrisi</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" /></p>
<p>  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>Promulga la seguente legge:</p>
<p>                               Art. 1.</p>
<p>  1.  Il  decreto-legge  3  agosto 2009, n. 103, recante disposizioni<br />
correttive  del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, e&#8217; convertito<br />
in  legge  con  le  modificazioni riportate in allegato alla presente<br />
legge.<br />
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello<br />
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<br />
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserita<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla<br />
osservare come legge dello Stato.</p>
<p>                                                             <strong>Allegato</strong><br />
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 103</p>
<p>  All&#8217;articolo 1, al comma 1:<br />
   nell&#8217;alinea,  le  parole  da:  «recante»  fino  a:  «Camere»  sono<br />
sostituite  dalle  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni, dalla<br />
legge 3 agosto 2009, n. 102»;<br />
  la lettera b) e&#8217; sostituita dalla seguente:<br />
   «b) all&#8217;articolo 13-bis:<br />
    1)  al  comma  3, dopo la parola: &#8220;giudiziaria&#8221;, sono inserite le<br />
seguenti: &#8220;civile, amministrativa ovvero tributaria&#8221; e sono aggiunte,<br />
in  fine,  le  seguenti parole: &#8220;, con esclusione dei procedimenti in<br />
corso  alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del<br />
presente  decreto,  ne&#8217;  comporta  l&#8217;obbligo  di  segnalazione di cui<br />
all&#8217;articolo  41  del  decreto  legislativo 21 novembre 2007, n. 231,<br />
relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si<br />
determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo&#8221;;<br />
    2)  al  comma  4,  il secondo periodo e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8220;Fermo  quanto  sopra  previsto,  e  per l&#8217;efficacia di quanto sopra,<br />
l&#8217;effettivo pagamento dell&#8217;imposta comporta, in materia di esclusione<br />
della   punibilita&#8217;   penale,  limitatamente  al  rimpatrio  ed  alla<br />
regolarizzazione  di  cui  al presente articolo, l&#8217;applicazione della<br />
disposizione  di cui al gia&#8217; vigente articolo 8, comma 6, lettera c),<br />
della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, e successive modificazioni;<br />
resta  ferma  l&#8217;abrogazione  dell&#8217;articolo  2623  del  codice  civile<br />
disposta dall&#8217;articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262&#8243;;<br />
    3)  al comma 6, le parole: &#8220;15 aprile 2010&#8243; sono sostituite dalle<br />
seguenti: &#8220;15 dicembre 2009&#8243;;<br />
    4) dopo il comma 7 e&#8217; inserito il seguente:<br />
  &#8220;7-bis.  Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione<br />
altresi&#8217;  le  imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli<br />
articoli  167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui<br />
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,<br />
e  successive  modificazioni.  In  tal caso gli effetti del rimpatrio<br />
ovvero  della  regolarizzazione  si producono in capo ai partecipanti<br />
nei   limiti   degli   importi  delle  attivita&#8217;  rimpatriate  ovvero<br />
regolarizzate.  Negli  stessi  limiti  non  trovano  applicazione  le<br />
disposizioni  di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico<br />
con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato<br />
nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008&#8243;»;<br />
   alla lettera c), numero 1), nel secondo periodo, le parole: «dalla<br />
legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».</p>
<p>Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
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    ]]></content:encoded>
	<description>La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il [...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>D.L. 25 settembre 2009, n. 134:  Disposizioni  urgenti  per  garantire  la continuita&#039; del servizio scolastico ed educativo per l&#039;anno 2009-2010</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/09/d.l.-25-settembre-2009-n.-134-disposizioni-urgenti-per-garantire-la-continuita-del-servizio-scolastico-ed-educativo-per-lanno-2009-2010</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/09/d.l.-25-settembre-2009-n.-134-disposizioni-urgenti-per-garantire-la-continuita-del-servizio-scolastico-ed-educativo-per-lanno-2009-2010</guid>
	<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:59:03 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/09/d.l.-25-settembre-2009-n.-134-disposizioni-urgenti-per-garantire-la-continuita-del-servizio-scolastico-ed-educativo-per-lanno-2009-2010#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>banca dati</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>legge continuità scolastica</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" /></p>
<p>                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita&#8217;  ed  urgenza  di  emanare<br />
disposizioni  per  consentire  una  maggiore efficienza in termini di<br />
risparmio  di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al<br />
fine di garantire la continuita&#8217; del servizio scolastico ed educativo<br />
per l&#8217;anno 2009-2010;<br />
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle<br />
riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;<br />
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del<br />
Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca;</p>
<p>                              E m a n a<br />
                     il seguente decreto-legge:</p>
<p>                               Art. 1.</p>
<p>  1.  All&#8217;articolo  4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma<br />
14  e&#8217;  aggiunto,  in fine, il seguente: «14-bis. I contratti a tempo<br />
determinato  stipulati  per  il conferimento delle supplenze previste<br />
dai  commi  1,  2  e 3, in quanto necessari per garantire la costante<br />
erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun<br />
caso  trasformarsi  in  rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato e<br />
consentire  la  maturazione  di  anzianita&#8217; utile ai fini retributivi<br />
prima della immissione in ruolo.».<br />
  2.  Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dal  comma  1 e al fine di<br />
assicurare  la  qualita&#8217;  e la continuita&#8217; del servizio scolastico ed<br />
educativo,   per  l&#8217;anno  scolastico  2009-2010  ed  in  deroga  alle<br />
disposizioni  contenute  nella  legge  3  maggio  1999, n. 124, e nei<br />
regolamenti  attuativi  relativi  al  conferimento delle supplenze al<br />
personale   docente   e   al  personale  amministrativo,  tecnico  ed<br />
ausiliario,  l&#8217;amministrazione  scolastica  assegna  le supplenze per<br />
assenza  temporanea  dei  titolari,  con  precedenza  assoluta  ed  a<br />
prescindere   dall&#8217;inserimento  nelle  graduatorie  di  istituto,  al<br />
personale   inserito   nelle   graduatorie  ad  esaurimento  previste<br />
dall&#8217;articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,<br />
n.  296,  e  successive  modificazioni,  ed al personale ATA inserito<br />
nelle  graduatorie permanenti di cui all&#8217;articolo 554 del testo unico<br />
delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia di istruzione,<br />
relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado, di cui al decreto<br />
legislativo  16  aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali<br />
ad  esaurimento,  gia&#8217; destinatario di contratto a tempo determinato,<br />
annuale  o  fino  al  termine  delle  attivita&#8217; didattiche, nell&#8217;anno<br />
scolastico  2008-2009,  che  non  abbia  potuto  stipulare per l&#8217;anno<br />
scolastico  2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di<br />
posti  disponibili,  non  sia  destinatario  di  un contratto a tempo<br />
indeterminato e non risulti collocato a riposo.<br />
  3.  L&#8217;amministrazione scolastica puo&#8217; promuovere, in collaborazione<br />
con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione<br />
dalle   regioni   medesime,   progetti  della  durata  di  tre  mesi,<br />
prorogabili   a   otto,   che   prevedano   attivita&#8217;   di  carattere<br />
straordinario,    anche   ai   fini   dell&#8217;adempimento   dell&#8217;obbligo<br />
dell&#8217;istruzione,  da realizzarsi prioritariamente mediante l&#8217;utilizzo<br />
dei  lavoratori  precari  della  scuola di cui al comma 2, percettori<br />
dell&#8217;indennita&#8217;  di  disoccupazione,  di  cui puo&#8217; essere corrisposta<br />
un&#8217;indennita&#8217;  di  partecipazione  a  carico  delle  risorse  messe a<br />
disposizione dalle regioni.<br />
  4.  Al  personale  di  cui  ai  commi  2  e  3  e&#8217;  riconosciuta la<br />
valutazione    dell&#8217;intero    anno   di   servizio   ai   soli   fini<br />
dell&#8217;attribuzione  del  punteggio  nelle  graduatorie  ad esaurimento<br />
previste  dall&#8217;articolo  1,  comma  605,  lettera  c), della legge 27<br />
dicembre  2006,  n.  296,  e  nelle  graduatorie permanenti di cui al<br />
citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>
<p>                               Art. 2.</p>
<p>  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua<br />
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e<br />
sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090930145903"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090930145903?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090930145903" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090930145903&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F09%2Fd.l.-25-settembre-2009-n.-134-disposizioni-urgenti-per-garantire-la-continuita-del-servizio-scolastico-ed-educativo-per-lanno-2009-2010"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita&amp;#8217;  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per [...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133: Disciplina  sanzionatoria  per la violazione delle disposizioni del regolamento  (CE)  n.  1907/2006  che  stabilisce  i  principi  ed  i requisiti per la registrazione, la valutazione, l&#039;autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/09/d.lgs.-14-settembre-2009-n.-133-disciplina-sanzionatoria-per-la-violazione-delle-disposizioni-del-regolamento-ce-n.-19072006-che-stabilisce-i-principi-ed-i-requisiti-per-la-registrazione-la-valutazion</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/09/d.lgs.-14-settembre-2009-n.-133-disciplina-sanzionatoria-per-la-violazione-delle-disposizioni-del-regolamento-ce-n.-19072006-che-stabilisce-i-principi-ed-i-requisiti-per-la-registrazione-la-valutazion</guid>
	<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:55:30 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/09/d.lgs.-14-settembre-2009-n.-133-disciplina-sanzionatoria-per-la-violazione-delle-disposizioni-del-regolamento-ce-n.-19072006-che-stabilisce-i-principi-ed-i-requisiti-per-la-registrazione-la-valutazion#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>banca dati</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>legge sostanze chimiche</category><category>leggi</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" />DECRETO-LEGGE 18 settembre 2009 , n. 131</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 , n. 133</p>
<p>  Disciplina  sanzionatoria  per la violazione delle disposizioni del<br />
regolamento  (CE)  n.  1907/2006  che  stabilisce  i  principi  ed  i<br />
requisiti per la registrazione, la valutazione, l&#8217;autorizzazione e la<br />
restrizione delle sostanze chimiche.</p>
<p>                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio,  del  18  dicembre  2006, concernente la registrazione, la<br />
valutazione,   l&#8217;autorizzazione   e  la  restrizione  delle  sostanze<br />
chimiche,  che  modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che abroga il<br />
regolamento  (CEE)  n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento (CE) n.<br />
1488/94  della  Commissione,  nonche&#8217;  la  direttiva  76/769/CEE  del<br />
Consiglio  e  le  direttive  della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,<br />
93/105/CE e 2000/21/CE;<br />
  Vista  la  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  ed  in  particolare<br />
l&#8217;articolo 3;<br />
  Ritenuto  necessario  fornire disposizioni applicative del suddetto<br />
regolamento  (CE)  n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le<br />
sanzioni  applicabili  alle  violazioni delle disposizioni del citato<br />
regolamento e l&#8217;individuazione delle misure necessarie affinche&#8217; esse<br />
siano   attuate   in  applicazione  degli  articoli  125  e  126  del<br />
regolamento medesimo;<br />
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,<br />
adottata nella riunione del 19 novembre 2008;<br />
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della<br />
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<br />
  Considerata   la  necessita&#8217;  di  introdurre  nel  testo  modifiche<br />
ulteriori  rispetto  a  quelle  derivanti dai rilievi formulati dalle<br />
competenti  Commissioni  permanenti  della  Camera dei deputati e del<br />
Senato     della     Repubblica,    con    particolare    riferimento<br />
all&#8217;armonizzazione delle sanzioni previste agli articoli 14 e 16;<br />
  Vista  l&#8217;ulteriore  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei<br />
Ministri, adottata nella riunione dell&#8217;8 maggio 2009;<br />
  Acquisiti   nuovamente   i   pareri  delle  competenti  Commissioni<br />
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella<br />
riunione del 24 luglio 2009;<br />
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro<br />
della  giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute<br />
e   delle   politiche  sociali,  dell&#8217;ambiente  e  della  tutela  del<br />
territorio  e  del  mare,  dello sviluppo economico e dell&#8217;economia e<br />
delle finanze;</p>
<p>                              E m a n a</p>
<p>                  il seguente decreto legislativo:</p>
<p>                               Art. 1<br />
                        Campo di applicazione</p>
<p>  1.  Il  presente  decreto  reca  la disciplina sanzionatoria per la<br />
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006<br />
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18  dicembre 2006,<br />
concernente  la  registrazione, la valutazione, l&#8217;autorizzazione e la<br />
restrizione   delle   sostanze   chimiche,   di  seguito  denominato:<br />
«regolamento».</p>
<p>                               Art. 2.<br />
                             Definizioni</p>
<p>  1.  Ai  fini  dell&#8217;attuazione  del presente decreto si applicano le<br />
definizioni di cui all&#8217;articolo 3 del regolamento.<br />
  2.  Ai  fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni previste nel presente<br />
decreto,  il  rappresentante  esclusivo  di  cui  all&#8217;articolo  8 del<br />
regolamento e&#8217; equiparato all&#8217;importatore.<br />
  3.  L&#8217;Autorita&#8217;  competente di cui all&#8217;articolo 121 del regolamento<br />
e&#8217; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.</p>
<p>                               Art. 3.<br />
Violazione  degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e<br />
18  del  regolamento  in  materia  di  registrazione e notifica delle<br />
                              sostanze.</p>
<p>  1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante  o<br />
l&#8217;importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto<br />
tale  o  in quanto componente di uno o piu&#8217; preparati in quantitativi<br />
pari  o  superiori  a  1  tonnellata  all&#8217;anno,  nonche&#8217;  di monomeri<br />
utilizzati  come  intermedi  isolati  in  sito  o trasportati che non<br />
ottempera   all&#8217;obbligo   di   registrazione   all&#8217;Agenzia   di   cui<br />
all&#8217;articolo  6,  paragrafo  1,  del  regolamento,  e&#8217;  punito con la<br />
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.<br />
  2.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante  o<br />
l&#8217;importatore  o  il  rappresentante esclusivo di un polimero che non<br />
ottempera  all&#8217;obbligo di registrazione all&#8217;Agenzia nei casi previsti<br />
all&#8217;articolo  6,  paragrafo  3,  del  regolamento,  per  la  sostanza<br />
monomerica  o  le  sostanze  monomeriche  non ancora registrate da un<br />
attore  a  monte  della catena d&#8217;approvvigionamento, e&#8217; punito con la<br />
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.<br />
  3.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  il  produttore  o<br />
l&#8217;importatore  o  il  rappresentante  esclusivo  di  articoli che non<br />
ottempera  all&#8217;obbligo di registrazione all&#8217;Agenzia nei casi previsti<br />
all&#8217;articolo  7,  paragrafo  1,  del  regolamento,  e&#8217;  punito con la<br />
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.<br />
  4.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  il  produttore  o<br />
l&#8217;importatore  o  il  rappresentante  esclusivo  di  articoli che non<br />
ottempera  all&#8217;obbligo  di  notifica  all&#8217;Agenzia  nei  casi previsti<br />
all&#8217;articolo  7,  paragrafo  2,  del  regolamento,  e&#8217;  punito con la<br />
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.<br />
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  dichiarante che<br />
all&#8217;atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto<br />
le informazioni di cui all&#8217;articolo 12, paragrafo 1, del regolamento,<br />
e&#8217;  punito  con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000 a<br />
60.000 euro.<br />
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, il fabbricante di una<br />
sostanza  intermedia isolata in sito in quantitativi pari o superiori<br />
a  1  tonnellata  all&#8217;anno che non ottempera ovvero ottempera in modo<br />
inesatto all&#8217;obbligo di registrazione all&#8217;Agenzia di cui all&#8217;articolo<br />
17   del  regolamento,  e&#8217;  punito  con  la  sanzione  amministrativa<br />
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.<br />
  7.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante  o<br />
l&#8217;importatore   o   il   rappresentante  esclusivo  di  una  sostanza<br />
intermedia  isolata  trasportata in quantitativi pari o superiori a 1<br />
tonnellata  all&#8217;anno  che  non  ottempera  ovvero  ottempera  in modo<br />
inesatto all&#8217;obbligo di registrazione all&#8217;Agenzia di cui all&#8217;articolo<br />
18   del  regolamento,  e&#8217;  punito  con  la  sanzione  amministrativa<br />
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.<br />
  8.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, colui che in violazione<br />
all&#8217;articolo  8,  paragrafo 1, del regolamento, adempie agli obblighi<br />
che  spettano  agli  importatori  senza  essere  stato designato come<br />
rappresentante  esclusivo,  e&#8217;  punito con la sanzione amministrativa<br />
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.</p>
<p>                               Art. 4.<br />
Violazione  degli  obblighi derivanti dall&#8217;articolo 9 del regolamento<br />
in  materia  di  richiesta  di  esenzione  dall&#8217;obbligo  generale  di<br />
  registrazione all&#8217;Agenzia per le attivita&#8217; di ricerca e sviluppo.</p>
<p>  1.   Salvo   che   il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,<br />
l&#8217;importatore,   il  rappresentante  esclusivo  o  il  produttore  di<br />
articoli   che   non   ottempera   all&#8217;obbligo  di  notifica  di  cui<br />
all&#8217;articolo  9,  paragrafo  2,  del  regolamento,  e&#8217;  punito con la<br />
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.<br />
  2.   Salvo   che   il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,<br />
l&#8217;importatore  o  il  rappresentante  esclusivo  della  sostanza o il<br />
produttore  o  importatore  di  articoli  che  fabbrica  o importa la<br />
sostanza  o  produce  o  importa  gli articoli prima di due settimane<br />
dalla  notifica  di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,<br />
e&#8217; punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000<br />
euro.<br />
  3.   Salvo   che   il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,<br />
l&#8217;importatore,   il  rappresentante  esclusivo  o  il  produttore  di<br />
articoli  che  non  si conforma alle condizioni poste dall&#8217;Agenzia ai<br />
sensi dell&#8217;articolo 9, paragrafo 6, del regolamento, e&#8217; punito con la<br />
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.</p>
<p>                               Art. 5.<br />
Violazione  degli  obblighi  derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del<br />
regolamento  in  materia  di  informazioni da comunicare in relazione<br />
                    alla fascia di tonnellaggio.</p>
<p>  1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante  o<br />
l&#8217;importatore  o il rappresentante esclusivo che non ottempera ovvero<br />
ottempera  in  modo  inesatto all&#8217;obbligo di informare immediatamente<br />
l&#8217;Agenzia ai sensi dell&#8217;articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, e&#8217;<br />
punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000<br />
euro.<br />
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che dopo la<br />
registrazione  non  ottempera ovvero ottempera con indebito ritardo o<br />
in  modo inesatto agli obblighi di cui all&#8217;articolo 22, paragrafi 1 e<br />
2,   del  regolamento,  e&#8217;  punito  con  la  sanzione  amministrativa<br />
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.<br />
  3.   Salvo   che   il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,<br />
l&#8217;importatore   o   il   rappresentante  esclusivo  di  una  sostanza<br />
notificata  a  norma  della  direttiva  67/548/CEE  che non ottempera<br />
all&#8217;obbligo  di  comunicare  ovvero  comunica  in  modo  inesatto  le<br />
informazioni  supplementari  di cui all&#8217;articolo 24, paragrafo 2, del<br />
regolamento,  e&#8217;  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
15.000 a 90.000 euro.</p>
<p>                               Art. 6.<br />
Violazione  degli obblighi derivanti dall&#8217;articolo 14 del regolamento<br />
in  materia  di  relazione  sulla sicurezza chimica e sulle misure di<br />
                        riduzione dei rischi.</p>
<p>  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, il dichiarante della<br />
sostanza  soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a<br />
10  tonnellate all&#8217;anno che non effettua o effettua in difformita&#8217; da<br />
quanto  previsto  nel  regolamento  una  valutazione  della sicurezza<br />
chimica e non compila ovvero compila in modo inesatto o incompleto la<br />
relazione sulla sicurezza chimica di cui all&#8217;articolo 14, paragrafi 1<br />
e  2,  del  regolamento,  e&#8217;  punito  con  la sanzione amministrativa<br />
pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.<br />
  2.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, il dichiarante che non<br />
ottempera  agli obblighi di cui all&#8217;articolo 14, paragrafi 6 e 7, del<br />
regolamento,  e&#8217;  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
10.000 a 60.000 euro.</p>
<p>                               Art. 7.<br />
Violazione  degli obblighi derivanti dall&#8217;articolo 21 del regolamento<br />
in  materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del<br />
                            dichiarante.</p>
<p>  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che avvia o<br />
continua  la  fabbricazione  o  l&#8217;importazione  di  una sostanza o la<br />
produzione o l&#8217;importazione di un articolo in presenza di indicazione<br />
contraria  dell&#8217;Agenzia  di  cui  all&#8217;articolo 21 del regolamento, e&#8217;<br />
punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000<br />
euro.</p>
<p>                               Art. 8.<br />
Violazione  degli  obblighi  derivanti  dagli  articoli  25  e 26 del<br />
regolamento  in  materia  di  condivisione  dei  dati  e disposizioni<br />
destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati.</p>
<p>  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  dichiarante che<br />
effettua  esperimenti  su  animali vertebrati in casi di non assoluta<br />
necessita&#8217;  e senza adottare disposizioni per limitare le ripetizioni<br />
inutili  di  altri  test, ai sensi dell&#8217;articolo 25, paragrafo 1, del<br />
regolamento,  e&#8217;  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
10.000 a 60.000 euro.<br />
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante potenziale<br />
di  una  sostanza non soggetta a regime transitorio o di una sostanza<br />
soggetta a regime transitorio che non ha effettuato una registrazione<br />
preliminare  ai  sensi  dell&#8217;articolo  28  del  regolamento  che  non<br />
ottempera   all&#8217;obbligo   di   compiere   accertamenti   prima  della<br />
registrazione  tramite  richiesta  all&#8217;Agenzia ai sensi dell&#8217;articolo<br />
26,   paragrafo  1,  del  regolamento,  e&#8217;  punito  con  la  sanzione<br />
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.</p>
<p>                               Art. 9.<br />
Violazione  degli obblighi derivanti dall&#8217;articolo 30 del regolamento<br />
in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali.</p>
<p>  1.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, il proprietario di uno<br />
studio  che  non  ottempera  agli  obblighi  di  cui all&#8217;articolo 30,<br />
paragrafi  3  e  4,  del  regolamento,  e&#8217;  punito  con  la  sanzione<br />
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.</p>
<p>                              Art. 10.<br />
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34,<br />
35  e 36 del regolamento in materia di informazioni all&#8217;interno della<br />
                    catena d&#8217;approvvigionamento.</p>
<p>  1.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  il  produttore  o<br />
l&#8217;importatore  o  il  rappresentante  esclusivo  di  articoli che non<br />
ottempera  all&#8217;obbligo di fornire istruzioni adeguate al destinatario<br />
dell&#8217;articolo ai sensi dell&#8217;articolo 7, paragrafo 3, del regolamento,<br />
e&#8217;  punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 10.000 a<br />
60.000 euro.<br />
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il fornitore di una<br />
sostanza  o  di  un  preparato che non ottempera agli obblighi di cui<br />
all&#8217;articolo 31, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o ogni attore<br />
della catena di approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di<br />
cui  all&#8217;articolo  31, paragrafo 2, del regolamento, e&#8217; punito con la<br />
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.<br />
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il fornitore di una<br />
sostanza  o  di  un  preparato  che  in  violazione dell&#8217;articolo 31,<br />
paragrafo  5,  del  regolamento,  non  fornisce in lingua italiana al<br />
destinatario  della  sostanza  o  del  preparato  immesso sul mercato<br />
nazionale  la  scheda di dati di sicurezza, e&#8217; punito con la sanzione<br />
amministrativa  pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. La stessa sanzione<br />
si  applica  a  colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non<br />
datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui<br />
alle voci indicate nell&#8217;articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.<br />
  4.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, un attore della catena<br />
d&#8217;approvvigionamento  che in violazione all&#8217;articolo 31, paragrafo 7,<br />
del  regolamento,  non riporta i pertinenti scenari di esposizione in<br />
allegato  alla scheda di dati di sicurezza, e&#8217; punito con la sanzione<br />
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.<br />
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il fornitore di una<br />
sostanza  o  di un preparato che, pur non essendo tenuto a fornire la<br />
scheda   di   dati   di  sicurezza  ai  sensi  dell&#8217;articolo  31  del<br />
regolamento,  non  ottempera agli obblighi di cui all&#8217;articolo 32 del<br />
regolamento,  e&#8217;  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
10.000 a 60.000 euro.<br />
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fornitore di un<br />
articolo  che  non ottempera agli obblighi di cui all&#8217;articolo 33 del<br />
regolamento,  e&#8217;  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
5.000 a 30.000 euro.<br />
  7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, l&#8217;attore della catena<br />
d&#8217;approvvigionamento  di  una  sostanza  o  di  un  preparato che non<br />
ottempera  agli  obblighi  di cui all&#8217;articolo 34 del regolamento, e&#8217;<br />
punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000<br />
euro.<br />
  8.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che<br />
non  ottempera  agli  obblighi  dell&#8217;articolo  35 del regolamento, e&#8217;<br />
punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000<br />
euro.<br />
  9.   Salvo   che   il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,<br />
l&#8217;importatore,  il rappresentante esclusivo, l&#8217;utilizzatore a valle o<br />
il  distributore  che non ottempera agli obblighi di cui all&#8217;articolo<br />
36,   paragrafo  1,  del  regolamento,  e&#8217;  punito  con  la  sanzione<br />
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.<br />
  10.  Salvo  che il fatto costituisca reato, in casi di cessazione o<br />
trasferimento   anche   parziale,   dell&#8217;attivita&#8217;  del  dichiarante,<br />
dell&#8217;utilizzatore  a valle o del distributore, la parte che assume la<br />
responsabilita&#8217; della liquidazione dell&#8217;impresa o dell&#8217;immissione sul<br />
mercato  della sostanza o del preparato che non ottempera all&#8217;obbligo<br />
di  cui  all&#8217;articolo 36, paragrafo 2, del regolamento, e&#8217; punito con<br />
la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.</p>
<p>                              Art. 11.<br />
Violazione  degli  obblighi  derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del<br />
regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle.</p>
<p>  1.   Salvo   che   il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,<br />
l&#8217;importatore,  il  rappresentante esclusivo o l&#8217;utilizzatore a valle<br />
di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato<br />
che  non ottempera agli obblighi di cui all&#8217;articolo 37, paragrafo 3,<br />
del regolamento, e&#8217; punito con una sanzione amministrativa pecuniaria<br />
da 10.000 a 60.000 euro.<br />
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, l&#8217;utilizzatore a valle di<br />
una  sostanza  in  quanto tale o in quanto componente di un preparato<br />
che  non  ottempera  o  ottempera in modo inesatto all&#8217;obbligo di cui<br />
all&#8217;articolo  37,  paragrafo  4,  del  regolamento,  e&#8217; punito con la<br />
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.<br />
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l&#8217;utilizzatore a valle che<br />
non  ottempera  o  ottempera  in  modo  inesatto agli obblighi di cui<br />
all&#8217;articolo  37,  paragrafi 5 e 6, del regolamento, e&#8217; punito con la<br />
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.<br />
  4.  Salvo che il fatto costituisca reato, l&#8217;utilizzatore a valle di<br />
una  sostanza  in  quanto tale o in quanto componente di un preparato<br />
che  non  ottempera  all&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 37, paragrafo 7,<br />
del  regolamento, e&#8217; punito con la sanzione amministrativa pecuniaria<br />
da 5.000 a 30.000 euro.<br />
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l&#8217;utilizzatore a valle che<br />
prima  dell&#8217;inizio  o della prosecuzione di un uso particolare di una<br />
sostanza   registrata   da   un   attore   a   monte   della   catena<br />
d&#8217;approvvigionamento  che, nei casi di cui all&#8217;articolo 38, paragrafo<br />
1,  del  regolamento,  non  comunica  o  comunica in modo inesatto le<br />
informazioni di cui all&#8217;articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, e&#8217;<br />
punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000<br />
euro.<br />
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, l&#8217;utilizzatore a valle che<br />
non  ottempera  all&#8217;obbligo  di cui all&#8217;articolo 38, paragrafo 3, del<br />
regolamento,  e&#8217;  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
3.000 a 18.000 euro.<br />
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, l&#8217;utilizzatore a valle che<br />
non  ottempera  all&#8217;obbligo  di cui all&#8217;articolo 38, paragrafo 4, del<br />
regolamento,  e&#8217;  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
5.000 a 30.000 euro.<br />
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, l&#8217;utilizzatore a valle che<br />
non  rispetta  i  termini  di cui all&#8217;articolo 39 del regolamento, e&#8217;<br />
punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000<br />
euro.</p>
<p>                              Art. 12.<br />
Violazione  degli  obblighi  derivanti  dagli  articoli  46  e 49 del<br />
regolamento  concernente  le  informazioni  sulla  valutazione  delle<br />
                              sostanze.</p>
<p>  1.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, il dichiarante che non<br />
ottempera  all&#8217;obbligo  di  cui  all&#8217;articolo  46,  paragrafo  2, del<br />
regolamento,  e&#8217;  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
10.000 a 60.000 euro.<br />
  2.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, il dichiarante che non<br />
comunica  ai  sensi  dell&#8217;articolo 49 del regolamento le informazioni<br />
supplementari  richieste  dall&#8217;Autorita&#8217; competente, e&#8217; punito con la<br />
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.<br />
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, il dichiarante che ai<br />
sensi  dell&#8217;articolo  49,  lettera b), del regolamento, non ottempera<br />
alle  disposizioni  riguardanti  le  misure  di  riduzione dei rischi<br />
raccomandate  dall&#8217;Autorita&#8217;  competente  e&#8217;  punito  con la sanzione<br />
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.</p>
<p>                              Art. 13.<br />
Violazione  degli obblighi derivanti dall&#8217;articolo 50 del regolamento<br />
in  materia  di  informazioni  del  dichiarante  che  ha  cessato  di<br />
                       fabbricare o importare.</p>
<p>  1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  dichiarante  o<br />
l&#8217;utilizzatore   a   valle   che   non  ottempera  agli  obblighi  di<br />
informazione   di   cui   all&#8217;articolo  50,  paragrafi  2  e  3,  del<br />
regolamento,  e&#8217;  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
5.000 a 30.000 euro.<br />
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, il dichiarante che ai<br />
sensi dell&#8217;articolo 50, paragrafo 4, del regolamento, non comunica le<br />
informazioni  supplementari  richieste  dall&#8217;Autorita&#8217;  competente e&#8217;<br />
punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000<br />
euro.</p>
<p>                              Art. 14.<br />
Violazione  degli obblighi derivanti dall&#8217;articolo 56 del regolamento<br />
in  materia di immissione sul mercato e sull&#8217;utilizzo di una sostanza<br />
                  destinata ad un determinato uso.</p>
<p>  1. Salvo che il fatto costituisca piu&#8217; grave reato, il fabbricante,<br />
l&#8217;importatore,  il  rappresentante esclusivo o l&#8217;utilizzatore a valle<br />
che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell&#8217;allegato<br />
XIV  al  di fuori dei casi di cui all&#8217;articolo 56 del regolamento, e&#8217;<br />
punito  con  l&#8217;arresto  fino  a  tre mesi o con l&#8217;ammenda da 40.000 a<br />
150.000 euro.<br />
  2.  Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l&#8217;utilizzatore<br />
a  valle  che  non  ottempera  a  quanto  previsto  dall&#8217;articolo 56,<br />
paragrafo 2, del regolamento.</p>
<p>                              Art. 15.<br />
Violazione  degli  obblighi  derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del<br />
      regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni.</p>
<p>  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare di una<br />
autorizzazione  che non ottempera all&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 60,<br />
paragrafo   10,   del   regolamento,   e&#8217;   punito  con  la  sanzione<br />
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.<br />
  2.   Salvo   che   il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare  di<br />
un&#8217;autorizzazione  o  l&#8217;utilizzatore  a valle di cui all&#8217;articolo 56,<br />
paragrafo  2,  del  regolamento, che non ottempera all&#8217;obbligo di cui<br />
all&#8217;articolo   65   del   regolamento,  e&#8217;  punito  con  la  sanzione<br />
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.<br />
  3.  Salvo che il fatto costituisca reato, l&#8217;utilizzatore a valle di<br />
cui  all&#8217;articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera<br />
all&#8217;obbligo  di cui all&#8217;articolo 66, paragrafo 1, del regolamento, e&#8217;<br />
punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000<br />
euro.</p>
<p>                              Art. 16.<br />
Violazione  degli obblighi derivanti dall&#8217;articolo 67 del regolamento<br />
                      in materia di restrizione</p>
<p>  1. Salvo che il fatto costituisca piu&#8217; grave reato, il fabbricante,<br />
l&#8217;importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che<br />
fabbrica,  immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale<br />
o  in  quanto  componente  di  un  preparato  o  di  un  articolo non<br />
conformemente  alle  condizioni di restrizioni previste dall&#8217;Allegato<br />
XVII  del regolamento al di fuori dei casi di cui all&#8217;articolo 67 del<br />
regolamento,  e&#8217; punito con l&#8217;arresto fino a tre mesi o con l&#8217;ammenda<br />
da 40.000 a 150.000 euro.</p>
<p>                              Art. 17.<br />
Violazione degli obblighi derivanti dall&#8217;articolo 113 del regolamento<br />
       concernente le informazioni da notificare all&#8217;Agenzia.</p>
<p>  1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  ogni  fabbricante,<br />
produttore  di  articoli  o  importatore,  o gruppo di fabbricanti, o<br />
produttori  di  articoli o importatori o rappresentante esclusivo che<br />
immette   sul   mercato   una  sostanza  che  rientra  nel  campo  di<br />
applicazione  dell&#8217;articolo  112  del regolamento, che non comunica o<br />
comunica   in  modo  inesatto  all&#8217;Agenzia  le  informazioni  di  cui<br />
all&#8217;articolo  113,  paragrafo  1,  del  regolamento, e&#8217; punito con la<br />
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.<br />
  2.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  ogni  fabbricante,<br />
produttore  di  articoli  o  importatore  o  gruppo  di fabbricanti o<br />
produttore  di  articoli o importatori o rappresentante esclusivo che<br />
ai  sensi  dell&#8217;articolo  113,  paragrafo  3,  del  regolamento,  non<br />
ottempera    all&#8217;obbligo    di   comunicare   l&#8217;aggiornamento   delle<br />
informazioni  di  cui all&#8217;articolo 113, paragrafo 1, del regolamento,<br />
all&#8217;Agenzia,  e&#8217; punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
5.000 a 30.000 euro.<br />
  3.  Le  sanzioni  previste  dai  commi  1  e  2  si  applicano alle<br />
violazioni  commesse successivamente alla data indicata nell&#8217;articolo<br />
116 del regolamento.</p>
<p>                              Art. 18.<br />
                    Disposizioni finanziarie</p>
<p>  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,<br />
ne&#8217; minori entrate a carico della finanza pubblica.<br />
  2.  I  soggetti pubblici interessati svolgono le attivita&#8217; previste<br />
dal  presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali<br />
disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>                              Art. 19.<br />
                         Disposizione finale</p>
<p>  1.  Non  e&#8217;  ammesso  il pagamento in misura ridotta delle sanzioni<br />
previste nel presente decreto.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090930145530"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090930145530?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090930145530" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090930145530&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F09%2Fd.lgs.-14-settembre-2009-n.-133-disciplina-sanzionatoria-per-la-violazione-delle-disposizioni-del-regolamento-ce-n.-19072006-che-stabilisce-i-principi-ed-i-requisiti-per-la-registrazione-la-valutazion"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>DECRETO-LEGGE 18 settembre 2009 , n. 131
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 , n. 133
  Disciplina  sanzionatoria  per la violazione delle disposizioni del
regolamento  (CE)  n.  1907/2006  che [...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>DL 18 settembre 2009, n. 131: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di l&#039;Aquila</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/09/dl-18-settembre-2009-n.-131-ulteriore-rinvio-delle-consultazioni-elettorali-amministrative-nella-provincia-di-laquila</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/09/dl-18-settembre-2009-n.-131-ulteriore-rinvio-delle-consultazioni-elettorali-amministrative-nella-provincia-di-laquila</guid>
	<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:30:56 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/09/dl-18-settembre-2009-n.-131-ulteriore-rinvio-delle-consultazioni-elettorali-amministrative-nella-provincia-di-laquila#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>banca dati</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>leggi</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" />DECRETO-LEGGE 18 settembre 2009 , n. 131</p>
<p>                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
  Visto  l&#8217;articolo  6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.<br />
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,<br />
che  ha  disposto  il  rinvio  delle  elezioni  del  presidente della<br />
provincia,  del  consiglio  provinciale,  dei  sindaci e dei consigli<br />
comunali  nella  provincia  di  L&#8217;Aquila  a seguito degli eccezionali<br />
eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo;<br />
  Considerato  che  permane la straordinaria necessita&#8217; ed urgenza di<br />
rinviare   ulteriormente   tutte  le  elezioni  amministrative  nella<br />
provincia di L&#8217;Aquila;<br />
  Ritenuto,  conseguentemente,  di  dover  prorogare il mandato degli<br />
organi  elettivi  attualmente  in carica, fino allo svolgimento delle<br />
elezioni;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella<br />
riunione del 18 settembre 2009;<br />
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del<br />
Ministro  dell&#8217;interno,  di  concerto con il Ministro dell&#8217;economia e<br />
delle finanze;</p>
<p>                              E m a n a</p>
<p>                     il seguente decreto-legge:</p>
<p>                               Art. 1.</p>
<p>  1.  Nella  provincia  di L&#8217;Aquila, le elezioni del presidente della<br />
provincia,  del  consiglio  provinciale,  dei  sindaci e dei consigli<br />
comunali,  da tenersi nell&#8217;autunno del 2009 ai sensi dell&#8217;articolo 6,<br />
comma  3,  del  decreto-legge  28 aprile 2009, n. 39, convertito, con<br />
modificazioni,  dalla  legge  24 giugno 2009, n. 77, sono rinviate al<br />
turno  annuale  ordinario  di  elezioni  amministrative  del 2010. Il<br />
mandato  dei relativi organi e&#8217; prorogato fino allo svolgimento delle<br />
elezioni di cui al periodo precedente.</p>
<p>                               Art. 2.<br />
                          Entrata in vigore</p>
<p>  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua<br />
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e<br />
sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
   Dato a Roma, addi&#8217; 18 settembre 2009</p>
<p>      Il Presidente del Senato della Repubblica nell&#8217;esercizio<br />
           delle funzioni del Presidente della Repubblica<br />
            ai sensi dell&#8217;articolo 86 della Costituzione</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090929193056"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090929193056?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090929193056" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090929193056&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F09%2Fdl-18-settembre-2009-n.-131-ulteriore-rinvio-delle-consultazioni-elettorali-amministrative-nella-provincia-di-laquila"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>DECRETO-LEGGE 18 settembre 2009 , n. 131
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l&amp;#8217;articolo  6, comma 3, del decreto-legge[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>D.P.R.  18 febbraio 2009 , n. 28: Regolamento  recante  modifiche  al decreto  del  Presidente  della Repubblica 18   luglio  2006,  n.  254,  concernente  disciplina  del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.p.r.-18-febbraio-2009-n.-28-regolamento-recante-modifiche-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-18-luglio-2006-n.-254-concernente-disciplina-del-risarcimento-diretto-dei-danni-derivanti-dalla-c</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.p.r.-18-febbraio-2009-n.-28-regolamento-recante-modifiche-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-18-luglio-2006-n.-254-concernente-disciplina-del-risarcimento-diretto-dei-danni-derivanti-dalla-c</guid>
	<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:35:46 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.p.r.-18-febbraio-2009-n.-28-regolamento-recante-modifiche-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-18-luglio-2006-n.-254-concernente-disciplina-del-risarcimento-diretto-dei-danni-derivanti-dalla-c#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>banca dati</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>decreto legislativo</category><category>diritto</category><category>leggi</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" /><br />
Il Presidente della Repubblica</p>
<p>  Visto l&#8217;articolo 87 della Costituzione;<br />
  Visto l&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
  Visto  l&#8217;articolo  150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;<br />
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha tra l&#8217;altro istituito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico, e l&#8217;articolo 1, commi  376  e  377,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche&#8217; il decreto-legge  16  maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla   legge   14  luglio  2008,  n.  121,  che  sono  ulteriormente intervenuti sull&#8217;assetto dei Ministeri;<br />
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254,  recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla  circolazione  stradale,  a  norma dell&#8217;articolo 150 del Codice delle   assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209;<br />
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;Adunanza del 15 dicembre 2008;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;<br />
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;</p>
<p>                                Emana<br />
                      il seguente regolamento:</p>
<p>                               Art. 1.</p>
<p>  1.  Il  comma  2  dell&#8217;articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e&#8217; sostituito dai seguenti:<br />
  «2.  Per  la  regolazione  contabile  dei  rapporti  economici,  la convenzione   deve   prevedere   una   stanza  di  compensazione  dei risarcimenti  effettuati.  Le  compensazioni  avvengono sulla base di costi  medi  che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli  assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonche&#8217;, limitatamente   ai  danni  a  cose,  per  macroaree  territorialmente omogenee  in  numero  non  superiore  a  tre.  I  predetti criteri di differenziazione,  applicati  alternativamente  o congiuntamente, non devono  determinare  una  eccessiva  frammentazione dei costi medi da prendere  a  base  per  le  compensazioni.  Le  compensazioni possono avvenire  anche sulla base di meccanismi che prevedano l&#8217;applicazione di  franchigie  a  carico  dell&#8217;impresa  che  ha  risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.<br />
  2-bis.  Le  differenziazioni  delle  compensazioni  da applicare ai sensi  del  comma  2  sono  stabilite e possono essere modificate con decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, sentiti l&#8217;ISVAP e il Comitato  tecnico  di  cui  al  comma  4,  sulla  base dell&#8217;andamento effettivo  dei  costi  e  dell&#8217;esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualita&#8217;.».<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090423143546"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090423143546?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090423143546" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090423143546&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F04%2Fd.p.r.-18-febbraio-2009-n.-28-regolamento-recante-modifiche-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-18-luglio-2006-n.-254-concernente-disciplina-del-risarcimento-diretto-dei-danni-derivanti-dalla-c"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>Il Presidente della Repubblica
  Visto l&amp;#8217;articolo 87 della Costituzione;
  Visto l&amp;#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l&amp;#8217;articolo  150 del[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title> D.Lgs. 24 febbraio 2009 , n. 24: Disciplina  sanzionatoria  per la violazione delle disposizioni del regolamento  (CE)  n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita&#039; e delle persone a mobilita&#039; ridotta nel trasporto aereo</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.lgs.-24-febbraio-2009-n.-24-disciplina-sanzionatoria-per-la-violazione-delle-disposizioni-del-regolamento-ce-n.-11072006-relativo-ai-diritti-delle-persone-con-disabilita-e-delle-persone-a-mobilita-r</link>
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	<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 18:34:20 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
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    <category>legislazione-anno-2009</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" /><br />
    Il Presidente della Repubblica</p>
<p>  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />
  Vista  la  legge  25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l&#8217;adempimento  di  obblighi  derivanti  dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle  Comunita&#8217;  europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare, l&#8217;articolo  3,  comma  1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;<br />
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita&#8217; e delle persone a mobilita&#8217; ridotta nel trasporto aereo;<br />
  Visto  il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942,  n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;<br />
  Vista  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689, recante modifiche al sistema penale;<br />
  Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l&#8217;assistenza,  l&#8217;integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate;<br />
  Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell&#8217;Ente nazionale per l&#8217;aviazione civile (ENAC);<br />
  Visto  il  decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni,   dalla   legge  9  novembre  2004,  n.  265,  recante interventi urgenti nel settore dell&#8217;aviazione civile;<br />
  Visto  il  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il<br />
codice  del  consumo  a  norma  dell&#8217;articolo 7 della legge 29 luglio<br />
2003, n. 229;<br />
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  2006,  n. 69, recante disposizioni  sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004  che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza  ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;<br />
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9  agosto 2007, afferente  alla  designazione  dell&#8217;ENAC quale organismo responsabile dell&#8217;applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;<br />
  Visto  il  contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle finanze e della difesa, e  l&#8217;ENAC,  sottoscritto  il  14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;<br />
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;<br />
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;<br />
  Sulla  proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della  giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell&#8217;economia e delle finanze,  del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunita&#8217;;</p>
<p>                              E m a n a<br />
                  il seguente decreto legislativo:</p>
<p>                               Art. 1.<br />
                               Oggetto</p>
<p>  1.  Fatto  salvo quanto previsto all&#8217;articolo 1174 del Codice della navigazione,  il  presente  decreto detta la disciplina sanzionatoria per  le  violazioni  del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone  con  disabilita&#8217;  e  delle  persone  a mobilita&#8217; ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».      </p>
<p>                               Art. 2.<br />
              Organismo responsabile dell&#8217;applicazione<br />
                         delle disposizioni</p>
<p>  1.  L&#8217;Ente  nazionale per l&#8217;aviazione civile (ENAC) e&#8217; responsabile dell&#8217;accertamento  delle  violazioni  ed  irroga le sanzioni previste agli  articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre 1981,   n.   689,  per  le  finalita&#8217;  di  cui  all&#8217;articolo  16  del regolamento.</p>
<p>                               Art. 3.<br />
                         Negata prenotazione</p>
<p>  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore  aereo,  un  suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per  motivi  di  disabilita&#8217;  o di mobilita&#8217; ridotta di accettare una prenotazione   per   un   volo,   fatte  salve  le  deroghe  previste dall&#8217;articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.</p>
<p>                               Art. 4.<br />
                           Negato imbarco</p>
<p>  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da euro trentamila ad euro centoventimila il  vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l&#8217;imbarco  a  una persona con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta al di fuori  dei  casi di deroga di cui all&#8217;articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.<br />
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro ventimila ad euro ottantamila il vettore  aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l&#8217;imbarco  a causa di una delle ragioni di deroga di cui all&#8217;articolo 4,  lettere  a)  e  b)  del regolamento, non provvede al rimborso del biglietto  o  all&#8217;offerta  di un volo alternativo anche all&#8217;eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall&#8217;articolo 8 del  regolamento  (CE)  n.  261/2004  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, dell&#8217;11 febbraio 2004.</p>
<p>                               Art. 5.<br />
                       Obbligo di informazione</p>
<p>  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila ad euro ventimila il vettore aereo, un suo agente o l&#8217;operatore turistico che:<br />
   a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno  nelle  stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme   di   sicurezza  che  applica  al  trasporto  di  persone  con disabilita&#8217;  e  di  persone a mobilita&#8217; ridotta, nonche&#8217; le eventuali restrizioni  al  loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilita&#8217; a causa delle dimensioni dell&#8217;aeromobile;<br />
   b)  non  informa  la persona con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta delle ragioni in base alle quali si e&#8217; avvalso delle deroghe previste dall&#8217;articolo  4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per iscritto,  entro  cinque  giorni lavorativi, ad una richiesta in tale senso;<br />
   c)  non trasmette almeno trentasei ore prima dell&#8217;ora di partenza, purche&#8217; abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell&#8217;ora  stessa,  le  informazioni  in  merito  a  tale  notifica di assistenza  ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonche&#8217; al vettore aereo effettivo;<br />
   d)  non  comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo,al  gestore  dell&#8217;aeroporto  di destinazione, qualora sia situato nel territorio  di  uno  Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero  di  persone con disabilita&#8217; e di persone a mobilita&#8217; ridotta, presenti   su   detto   volo,  che  richiedono  l&#8217;assistenza  di  cui<br />
all&#8217;allegato   1   al   presente   decreto,  specificando  la  natura dell&#8217;assistenza necessaria.<br />
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila  a euro ventimila il gestore  aeroportuale  che  non adotta tutte le misure necessarie per ricevere  le  notifiche  di  richiesta  di  assistenza da parte delle persone  con  disabilita&#8217;  o a mobilita&#8217; ridotta presso tutti i punti vendita  presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.</p>
<p>                               Art. 6.<br />
            Designazione di punti di arrivo e di partenza</p>
<p>  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e  di  partenza per le persone con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta, sia  all&#8217;interno  che  all&#8217;esterno  dei  terminal,  mettendo  a  loro disposizione,   in  formati  accessibili,  le  informazioni  di  base sull&#8217;aeroporto.</p>
<p>                               Art. 7.<br />
               Mancata assistenza da parte del gestore<br />
                         e norme di qualita&#8217;</p>
<p>  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da euro diecimila ad euro quarantamila il gestore  aeroportuale  che  non  adempie  agli obblighi di assistenza indicati  nell&#8217;allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.<br />
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa   pecuniaria   da   euro  duemilacinquecento  ad  euro diecimila  il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le<br />
norme  di qualita&#8217; per l&#8217;assistenza di cui all&#8217;allegato 1 al presente decreto,  ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.</p>
<p>                               Art. 8.<br />
                Obblighi di formazione del personale</p>
<p>  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  sono  soggetti allasanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:<br />
   a)  non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un   subappaltatore,   adeguato   alle  esigenze  delle  persone  con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta;<br />
   b)  non  provvedono  affinche&#8217;  tutto  il  personale che lavora in aeroporto  a  diretto  contatto  con i viaggiatori, abbia frequentato corsi  di  formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti  alla  disabilita&#8217;  in modo di essere idoneo all&#8217;assistenza alle persone con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta;<br />
   c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsidi  formazione sulla disabilita&#8217; e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in materia.</p>
<p>                               Art. 9.<br />
            Mancata assistenza da parte dei vettori aerei</p>
<p>  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all&#8217;allegato 2 del presente decreto.</p>
<p>                              Art. 10.<br />
             Aggiornamento degli importi delle sanzioni</p>
<p>  1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui  agli  articoli  3,  4,  5,  6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante applicazione  dell&#8217;incremento pari all&#8217;indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l&#8217;intera collettivita&#8217;, rilevato dall&#8217;ISTAT nel biennio precedente.<br />
  2.  Con  decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell&#8217;economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni   biennio,   sono  aggiornati  i  nuovi  limiti  delle  sanzioni amministrative  pecuniarie  che si applicano dal 1° gennaio dell&#8217;anno successivo.</p>
<p>                              Art. 11.<br />
                     Istituzione fondo speciale</p>
<p>  1.  E&#8217;  istituito  presso  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  un  fondo  speciale  per  le  iniziative  di  ricerca e di informazione  a  favore  dei passeggeri con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta,  da  finanziarsi  con le entrate derivanti dall&#8217;applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.<br />
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell&#8217;economia  e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri  delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  e  per  le pari opportunita&#8217;,  sono  definite  le  modalita&#8217; di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.</p>
<p>                              Art. 12.<br />
                         Disposizioni finali</p>
<p>  1. Dall&#8217;attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne&#8217; minori entrate per la finanza pubblica.<br />
  2.  L&#8217;ENAC  provvede  ai  compiti,  di  cui  all&#8217;articolo 2, con le risorse  umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.<br />
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>                                                           Allegato 1<br />
                                  (Previsto dall&#8217;articolo 7, comma 1)</p>
<p>                 ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITA&#8217;<br />
                      DEI GESTORI AEROPORTUALI</p>
<p>  Assistenza  e  misure  necessarie  per  consentire alle persone con disabilita&#8217; e alle persone a mobilita&#8217; ridotta di:<br />
   1)  comunicare  il  loro  arrivo  all&#8217;aeroporto  e la richiesta di assistenza ai punti designati all&#8217;interno e all&#8217;esterno dei terminal;<br />
   2) spostarsi da un punto designato al banco dell&#8217;accettazione;<br />
   3) adempiere alle formalita&#8217; di registrazione del passeggero e dei bagagli;<br />
   4)   procedere   dal   banco   dell&#8217;accettazione   all&#8217;aeromobile, espletando i controlli per l&#8217;emigrazione, doganali e di sicurezza;<br />
   5) imbarcarsi sull&#8217;aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;<br />
   6) procedere dal portellone dell&#8217;aeromobile al posto a sedere;<br />
   7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;<br />
   8) procedere dal posto a sedere al portellone dell&#8217;aeromobile;<br />
   9) sbarcare dall&#8217;aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;<br />
   10)  procedere dall&#8217;aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l&#8217;immigrazione e doganali;<br />
   11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;<br />
   12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a  bordo e a terra, all&#8217;interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;<br />
   13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessita&#8217;.<br />
  Quando  una  persona  con  disabilita&#8217;  o  una  persona a mobilita&#8217; ridotta  e&#8217;  assistita  da  un  accompagnatore,  questa persona deve, qualora  ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonche&#8217; per l&#8217;imbarco e lo sbarco.<br />
  Gestione  a  terra  di  tutte  le  necessarie  attrezzature  per la mobilita&#8217;,  comprese  le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di  quarantotto  ore  e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell&#8217;aeromobile  nonche&#8217;  nel  rispetto  della  pertinente  normativa relativa alle merci pericolose.<br />
  Sostituzione   temporanea   di   attrezzatura   per   la  mobilita&#8217; danneggiata  o  smarrita,  tenendo  presente  che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.<br />
  Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.<br />
  Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.</p>
<p>                                                           Allegato 2<br />
                                           (Previsto dall&#8217;articolo 9)</p>
<p>                ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI</p>
<p>  Trasporto  in  cabina  dei  cani  da  assistenza  riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.<br />
  Oltre   agli   apparecchi  medici,  trasporto  di  al  massimo  due dispositivi  di  mobilita&#8217;  per  persona  con disabilita&#8217; o persona a mobilita&#8217;  ridotta,  comprese  sedie  a  rotelle  elettriche,  previo preavviso  di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a   bordo  dell&#8217;aeromobile  nonche&#8217;  nel  rispetto  della  pertinente normativa relativa alle merci pericolose.<br />
  Comunicazione  delle  informazioni  essenziali  sul volo in formato accessibile.<br />
  Realizzazione  di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta,  i  posti  a  sedere  tenendo  conto  delle esigenze delle singole  persone  con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilita&#8217;.<br />
  Se   necessario,   assistenza   alle   persone   affinche&#8217;  possano raggiungere i servizi igienici.<br />
  Qualora  una  persona  con  disabilita&#8217;  o  una persona a mobilita&#8217; ridotta  sia  assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo  effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un  posto a sedere vicino alla persona con disabilita&#8217; o alla persona a mobilita&#8217; ridotta.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
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    ]]></content:encoded>
	<description>Il Presidente della Repubblica
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l&amp;#8217;adempimento  di  obblighi [...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title> D.Lgs.  6 febbraio 2009 , n. 21: Regolamento  di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.lgs.-6-febbraio-2009-n.-21-regolamento-di-esecuzione-delle-disposizioni-di-cui-al-regolamento-ce-n.-6482004-relativo-ai-detergenti</link>
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	<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:02:21 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
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    <category>legislazione-anno-2009</category><category>banca dati</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>decreto legislativo</category><category>diritto</category><category>leggi</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" /><br />
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>   Visto l&#8217;articolo 87 della Costituzione;<br />
  Visto  l&#8217;articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
  Vista   la   legge   26   aprile   1983,  n.  136,  concernente  la biodegradabilita&#8217; dei detergenti sintetici;<br />
  Visto  il  decreto-legge  25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   24   gennaio  1986,  n.  7,  recante provvedimenti   urgenti   per   il   contenimento   dei  fenomeni  di eutrofizzazione;<br />
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni,  recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all&#8217;imballaggio, all&#8217;etichettatura dei preparati pericolosi;<br />
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita&#8217; 13 settembre 1988, n. 413, recante riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare;<br />
  Visto il decreto del Ministro della sanita&#8217; 20 aprile 1988, n. 162, recante regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;<br />
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita&#8217; dei detergenti sintetici;<br />
  Visto  il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti;<br />
  Considerata  la  necessita&#8217;  di  dare  attuazione alle disposizioni introdotte  dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;<br />
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;Adunanza dell&#8217;11 luglio 2005 e nell&#8217;Adunanza del 16 gennaio 2006;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008;<br />
  Tenuto  conto delle osservazioni formulate con foglio n. 190 del 19 novembre  2008  dall&#8217;Ufficio  di controllo di legittimita&#8217; sugli atti dei  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali della Corte dei conti;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;<br />
  Sulla  proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri  dello sviluppo economico e dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p>
<p>                              E m a n a</p>
<p>il seguente regolamento:</p>
<p>                               Art. 1.</p>
<p>                 Finalita&#8217; ed ambito di applicazione</p>
<p>  1.  Il  presente  regolamento reca previsioni dirette ad attuare le disposizioni  di  cui  al regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo   e   del   Consiglio,  del  31  marzo  2004,  integrando  le disposizioni nazionali in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (CE) n. 648/2004.<br />
  2.  Per  le  finalita&#8217;  di  cui  al  comma  1,  il presente decreto armonizza  le  seguenti disposizioni per l&#8217;immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti:<br />
   a) etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti  e  la loro applicazione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 648/2004;<br />
   b)  informazioni  che  i  produttori devono mettere a disposizione dell&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217; e del personale medico;<br />
   c) autorizzazioni;<br />
   d) vigilanza;<br />
   e)  livelli  di  fosforo  consentiti  nei  vari  tipi di preparati<br />
destinati al lavaggio.</p>
<p>                               Art. 2.</p>
<p>                        Autorita&#8217; competente</p>
<p>  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione   generale  della  prevenzione  sanitaria,  e&#8217;  l&#8217;autorita&#8217; competente  responsabile  della  comunicazione  e dello scambio delle informazioni relative alla gestione del regolamento (CE) n. 648/2004.</p>
<p>                               Art. 3.</p>
<p>              Banca dati Istituto superiore di sanita&#8217;</p>
<p>  1.  Ai  preparati  detergenti  si  applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 15 ed allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.  65,  e  successive  modificazioni,  indipendentemente  dalla loro classificazione   di   pericolo  ai  sensi  del  decreto  legislativo medesimo.  Le  notifiche da inviare all&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217; devono  essere integrate con le informazioni di cui all&#8217;allegato VII, punto  C,  del  regolamento (CE) n. 648/2004. L&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217;  predispone una versione specifica per i preparati detergenti del  programma  di acquisizione dati, che verra&#8217; messo a disposizione attraverso  il  proprio  sito  internet. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dovranno inviare le notifiche anche coloro che avevano gia&#8217; inviato le notifiche ai sensi del decreto del Ministro  della  sanita&#8217;  19  aprile  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  274 del 23 novembre 2000, o del decreto legislativo 14<br />
marzo 2003, n. 65, per i preparati detergenti classificati pericolosi ai sensi del decreto legislativo medesimo.<br />
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  limitatamente  ai  soli  dati  sulla detergenza, sara&#8217; reso disponibile  un  collegamento  informatico  tra la Direzione generale della  prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  e la Banca dati di cui all&#8217;articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.</p>
<p>                               Art. 4.</p>
<p>              Informazioni fornite al personale medico</p>
<p>  1.  Il  personale medico, gratuitamente e senza ritardi, puo&#8217; avere accesso  alle  schede  tecniche  sui preparati detergenti disponibili presso  alla  Banca  dati  dell&#8217;Istituto  superiore  di sanita&#8217;. Tale accesso  puo&#8217; essere concesso direttamente dall&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217;   previa   verifica   della   qualifica   professionale   del richiedente. In alternativa le informazioni necessarie possono essere richieste  ai  Centri  antiveleni abilitati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.<br />
  2.  In  alternativa  le  informazioni  di  cui al comma 1 sono rese disponibili  dal  fabbricante  o  dall&#8217;importatore  che  immette  sul mercato il preparato cosi&#8217; come stabilito dall&#8217;allegato VII, punto C, del regolamento (CE) n. 648/2004.<br />
  3.  Il  numero  di  telefono  del fabbricante o dell&#8217;importatore e&#8217; riportato sull&#8217;etichetta del preparato.</p>
<p>                               Art. 5.</p>
<p>Limitazioni   nell&#8217;uso  di  detergenti  o  coadiuvanti  del  lavaggio<br />
     contenenti fosforo ed Acido Nitriltriacetico (NTA)</p>
<p>  1.  E&#8217;  vietata  l&#8217;introduzione  nel  territorio  dello  Stato,  la detenzione  per  l&#8217;immissione in commercio in Italia di preparati per lavare  aventi  un  contenuto  di  composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sotto elencati:<br />
   a) «coadiuvanti del lavaggio»: 0,5 per cento;<br />
   b) «preparati da bucato in macchina lavatrice, preparati da bucato a mano e per comunita&#8217; e preparati per piatti a mano»: 1 per cento;<br />
   c) «preparati da lavastoviglie»: 6 per cento.<br />
  2. Nei prodotti di cui al comma 1 e&#8217; vietato altresi&#8217; l&#8217;impiego del sale  sodico  dell&#8217;acido  nitrilotriacetico (N.T.A.) come sostituente dei composti di fosforo.</p>
<p>                               Art. 6.</p>
<p>                        Vigilanza e controlli</p>
<p>  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le  regioni  ed il sindaco esercitano la vigilanza, nell&#8217;ambito delle rispettive  competenze, sui tensioattivi e i preparati destinati alla detergenza sia in ambito produttivo che commerciale.<br />
  2.   All&#8217;accertamento  dell&#8217;osservanza  delle  norme  del  presente decreto  e  agli  esami  e  alle analisi dei campioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, 28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni.</p>
<p>                               Art. 7.</p>
<p>                  Compiti dell&#8217;autorita&#8217; periferica</p>
<p>  1.  Gli  organi  sanitari  competenti  sono  tenuti a procedere con uniformita&#8217; di interventi e di criteri alle autorizzazioni sanitarie, alle  ispezioni, ai prelievi ed alle denunzie, seguendo le istruzioni emanate  dal  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali e le eventuali statuizioni in materia emanate dalle regioni.</p>
<p>                               Art. 8.</p>
<p>       Documentazione richiesta per l&#8217;autorizzazione sanitaria</p>
<p>  1.  Per  ogni  stabilimento  l&#8217;imprenditore esercente, per ottenere l&#8217;autorizzazione, deve presentare apposita domanda nella quale devono essere indicati:<br />
   a)  la  ditta  o  la  ragione  sociale  ed  il  marchio depositato dall&#8217;impresa;<br />
   b) la sede legale dell&#8217;impresa ed il luogo dello stabilimento;<br />
   c)  l&#8217;indicazione  dei componenti dei prodotti da commercializzare ed ogni altro elemento utile alla conoscenza dei prodotti;<br />
   d)  le  precauzioni  igienico-sanitarie  adottate durante il ciclo lavorativo   per   la   tutela   dei  lavoratori  e  la  salvaguardia dell&#8217;ambiente.</p>
<p>                               Art. 9.</p>
<p>               Rilascio dell&#8217;autorizzazione sanitaria</p>
<p>  1.   Il   sindaco,   accertata   l&#8217;osservanza   delle  disposizioni igienico-sanitarie  vigenti, ed in particolare la messa in opera o la predisposizione  durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per la salvaguardia     dei    lavoratori    e    dell&#8217;ambiente,    rilascia l&#8217;autorizzazione sanitaria.</p>
<p>                              Art. 10.</p>
<p>                       Laboratori di controllo</p>
<p>  1.  I  laboratori  interessati ad effettuare le prove richieste dal regolamento (CE) n. 648/2004, in conformita&#8217; allo standard EN ISO/IEC 17025,  o  all&#8217;articolo  2  della  direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell&#8217;11  febbraio 2004 (Buona pratica di laboratorio),   presentano   domanda  di  inclusione  negli  elenchi, nazionale  e  comunitario,  in  qualita&#8217;  di laboratori competenti ed autorizzati.<br />
  2. La domanda di cui al comma 1 e&#8217; inviata a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  indirizzata  al Ministero del lavoro, della salute   e   delle   politiche   sociali,  Direzione  generale  della prevenzione sanitaria, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, corredata dalla seguente documentazione:<br />
   a) copia del certificato attestante il rispetto dei principi della Buona   pratica   di   laboratorio   limitatamente   alle   prove  di biodegradabilita&#8217;, di cui il richiedente e&#8217; in possesso;<br />
   b)  copia del certificato di accreditamento per l&#8217;esecuzione delle prove   per  cui  il  laboratorio  chiede  di  essere  approvato,  in conformita&#8217;  alla  norma  EN  ISO/IEC 17025, rilasciato da un ente di accreditamento   facente  parte  dell&#8217;EA  (European  Cooperation  for Accreditation)   o,   in   alternativa,   documentazione  comprovante l&#8217;esecuzione  di  tali  prove  in  conformita&#8217;  alla norma EN ISO/IEC 17025.<br />
  3.  Al  ricevimento  della  domanda, il Ministero del lavoro, della salute   e   delle   politiche  sociali,  dopo  avere  verificato  la completezza   della  documentazione  e  valutato  l&#8217;estensione  della validita&#8217; delle due certificazioni prodotte dal laboratorio, comunica al  richiedente  l&#8217;avvio  della  procedura  -  documentale o mediante visita  ispettiva  -  per  l&#8217;accertamento  del possesso dei requisiti richiesti dal regolamento (CE) n. 648/2004.<br />
  4.  Per  l&#8217;accertamento di cui al comma 3, il Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche sociali si avvale, per gli aspetti concernenti  la conformita&#8217; alla norma EN ISO/IEC 17025, dell&#8217;Ufficio FI   dell&#8217;Ispettorato  tecnico  dell&#8217;industria  del  Ministero  dello sviluppo economico.<br />
  5.  In  caso  di esito positivo dell&#8217;accertamento, il Ministero del lavoro,   della   salute   e  delle  politiche  sociali  comunica  al richiedente   l&#8217;approvazione   del   laboratorio  e  ne  notifica  la denominazione completa e l&#8217;indirizzo alla Commissione europea.<br />
  6. Gli oneri dell&#8217;istruttoria per l&#8217;approvazione dei laboratori, da porre  a  carico dei richiedenti, saranno commisurati ai costi che le due  amministrazioni  dovranno  sostenere  e la loro determinazione e ripartizione  sara&#8217; oggetto di un successivo decreto del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell&#8217;economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<br />
  7.  I  laboratori  inclusi  negli elenchi, nazionale e comunitario, sono  sottoposti, con oneri a loro carico, dall&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217; a ring-tests al fine di uniformare gli inocula.</p>
<p>                              Art. 11.</p>
<p>                            Etichettatura</p>
<p>  1.  I  prodotti  detergenti, in confezione singola o venduti sfusi, possono  essere  immessi sul mercato solo se il loro imballaggio reca le  indicazioni  previste dal regolamento (CE) n. 648/2004, in lingua italiana e a caratteri leggibili, visibili ed indelebili.<br />
  2.  Il titolare della autorizzazione all&#8217;immissione in commercio di prodotti     biocidi,    attualmente    registrati    come    presidi medico-chirurgici,     provvede     autonomamente     all&#8217;adeguamento dell&#8217;etichettatura   alle   disposizioni   del  regolamento  (CE)  n. 648/2004,   inviando   un   esemplare  dell&#8217;etichetta  modificata  al Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali - Direzione   generale   dei   farmaci   e   dei   dispositivi  medici.<br />
L&#8217;adeguamento,  ai  sensi  dell&#8217;articolo  4, comma 4, del decreto del Presidente  della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, non comporta una nuova autorizzazione delle etichette.</p>
<p>                              Art. 12.</p>
<p>                 Tariffe per le richieste di deroghe</p>
<p>  1.  La domanda di deroga di cui all&#8217;articolo 5 del regolamento (CE) n.  648/2004  e&#8217;  inoltrata  al  Ministero del lavoro, della salute e delle   politiche   sociali,  Direzione  generale  della  prevenzione sanitaria - Ufficio  IV  e,  per  quanto  attiene i presidi medico chirurgici e biocidi, in copia alla Direzione dei farmaci e dei dispositivi medici -Ufficio VII.<br />
  2.  Le  spese  relative  all&#8217;espletamento  dell&#8217;istruttoria  per la verifica  delle deroghe di cui all&#8217;articolo 5 del regolamento (CE) n. 648/2004, sono poste a carico del notificante.<br />
  3.  La  valutazione  del  fascicolo  tecnico di cui all&#8217;articolo 5, paragrafo   2   del   regolamento  (CE)  n.  648/2004  e&#8217;  effettuata dall&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217;.<br />
  4. Per l&#8217;espletamento dell&#8217;istruttoria relativa alla verifica della documentazione  presenta  per  il  conseguimento di una deroga di cui all&#8217;articolo   5   del   regolamento  (CE)  n.  648/2004  i  soggetti interessati  sono tenuti, per ciascuna deroga richiesta, al pagamento di  2827  euro,  secondo  le  modalita&#8217;  previste, per le tariffe sui servizi resi a terzi, dall&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217;.<br />
  5.  L&#8217;attestazione  dell&#8217;avvenuto pagamento della tariffa di cui al comma 4 e&#8217; allegata alla richiesta di deroga e costituisce condizione di  ricevibilita&#8217;  della  domanda  inoltrata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.</p>
<p>                              Art. 13.</p>
<p>                         Disposizioni finali</p>
<p>  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne&#8217; minori entrate, a carico della finanza pubblica.<br />
  2.  All&#8217;attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto, le amministrazioni   interessate   provvedono   con  le  risorse  umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
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    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l&amp;#8217;articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l&amp;#8217;articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 [...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>Decreto Legge 23 febbraio 2009 , n. 11: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche&#039; in tema di atti persecutori</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/03/decreto-legge-23-febbraio-2009-n.-11-misure-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-e-di-contrasto-alla-violenza-sessuale-nonche-in-tema-di-atti-persecutori</link>
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	<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:57:26 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/03/decreto-legge-23-febbraio-2009-n.-11-misure-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-e-di-contrasto-alla-violenza-sessuale-nonche-in-tema-di-atti-persecutori#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>banca dati</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>decreto legislativo</category><category>diritto</category><category>leggi</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" /></p>
<p>                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita&#8217;  ed  urgenza  di introdurre misure  per  assicurare  una  maggiore  tutela  della sicurezza della collettivita&#8217;,   a  fronte  dell&#8217;allarmante  crescita  degli  episodi collegati  alla  violenza  sessuale,  attraverso  un sistema di norme finalizzate  al  contrasto  di  tali  fenomeni e ad una piu&#8217; concreta tutela  delle  vittime  dei  suddetti  reati, all&#8217;introduzione di una disciplina  organica  in  materia  di  atti  persecutori, ad una piu&#8217; efficace   disciplina   dell&#8217;espulsione  e  del  respingimento  degli immigrati  irregolari,  nonche&#8217;  ad  un piu&#8217; articolato controllo del territorio;<br />
  Ritenuto,  pertanto,  di anticipare talune delle norme contenute in disegni  di legge gia&#8217; approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;<br />
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  dell&#8217;interno,  del  Ministro della giustizia e del Ministro per  le pari opportunita&#8217;, di concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle  finanze,  dell&#8217;ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,   delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  della gioventu&#8217;,  per  la  pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, per la semplificazione  normativa,  per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;</p>
<p>E m a n a<br />
il seguente decreto-legge:</p>
<p>CAPO I<br />
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell&#8217;espulsione e controllo del territorio    </p>
<p>                               Art. 1.<br />
                     Modifiche al codice penale</p>
<p>  1. All&#8217;articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
   a)  il  n.  5)  e&#8217; sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione  di  taluno  dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,<br />
609-quater e 609-octies; »;<br />
   b)  dopo  il  numero 5) e&#8217; inserito il seguente: «5.1) dall&#8217;autore del delitto previsto dall&#8217;articolo 612-bis; ».</p>
<p>                               Art. 2.<br />
               Modifiche al codice di procedura penale</p>
<p>  1.  Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le seguenti modificazioni:<br />
   a) all&#8217;articolo 275, comma 3, le parole: «all&#8217;articolo 416-bis del codice  penale  o  ai  delitti  commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal  predetto  articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l&#8217;attivita&#8217;  delle  associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite  dalle seguenti: «all&#8217;articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche&#8217; in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma,  600-ter,  escluso  il  quarto  comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;<br />
   b)  all&#8217;articolo  380,  comma 2, dopo la lettera d) e&#8217; inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall&#8217;articolo 609-bis,  escluso  il  caso  previsto  dal  terzo comma, e delitto di violenza  sessuale  di  gruppo  previsto dall&#8217;articolo 609-octies del codice penale; »        </p>
<p>                               Art. 3.<br />
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354</p>
<p>  1.  Al  comma  1 dell&#8217;articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
   a)  al  primo  periodo,  dopo  la  parola: «600,» sono inserite le seguenti:  «600-bis,  primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo  la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il  caso  previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;<br />
   b)  al  quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo  e  secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma,  600-ter,  terzo  comma,  600-quinquies  e 609-quater, secondo comma».</p>
<p>                               Art. 4.<br />
Modifiche  al  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della<br />
                  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</p>
<p>  1. All&#8217;articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e&#8217; aggiunto il seguente:<br />
  «4-ter.  La  persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater  e  609-octies  del  codice  penale puo&#8217; essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».</p>
<p>                               Art. 5.<br />
                     Esecuzione dell&#8217;espulsione</p>
<p>  1.  Al  comma 5 dell&#8217;articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi: «Trascorso tale termine,  in  caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del  Paese  terzo  interessato  o  di  ritardi nell&#8217;ottenimento della necessaria  documentazione dai Paesi terzi, il questore puo&#8217; chiedere al  giudice  di  pace  la  proroga  del  trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al  periodo  precedente,  il  questore  puo&#8217;  chiedere al giudice una ulteriore  proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di  trattenimento  non puo&#8217; essere superiore a centottanta giorni. Il questore,   in   ogni   caso,   puo&#8217;   eseguire  l&#8217;espulsione  ed  il respingimento  anche  prima  della  scadenza  del  termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».<br />
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati  non  appartenenti  all&#8217;Unione europea anche se gia&#8217; trattenuti nei  centri  di  identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.  </p>
<p>                               Art. 6.<br />
           Piano straordinario di controllo del territorio</p>
<p>  1.  Al  fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio,  al comma 22 dell&#8217;articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili  del  fuoco  ad  effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le  parole:  «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro  il  30  aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della  Repubblica,  da  adottarsi  su  proposta  dei  Ministri per la pubblica    amministrazione    e    l&#8217;innovazione,   dell&#8217;interno   e dell&#8217;economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».<br />
  2. In attesa dell&#8217;adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma  23  dell&#8217;articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive  modificazioni,  le  risorse  oggetto  di confisca versate all&#8217;entrata  del  bilancio  dello  Stato successivamente alla data di entrata  in  vigore  del  predetto  decreto-legge sono immediatamente riassegnate  nel  limite  di  100  milioni di euro per l&#8217;anno 2009, a valere  sulla  quota  di cui all&#8217;articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge   16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita&#8217;   di  tutela  della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso pubblico, al Ministero dell&#8217;interno e nel limite di 3 milioni di euro per l&#8217;anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all&#8217;articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />
  3.  I  sindaci,  previa  intesa  con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di  segnalare  alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano  arrecare  danno  alla  sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.<br />
  4.  Le  associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del  prefetto,  previa  verifica  da  parte  dello stesso, sentito il<br />
Comitato  provinciale  per  l&#8217;ordine  e  la  sicurezza  pubblica, dei requisiti  necessari  previsti  dal  decreto  di  cui  al comma 6. Il<br />
prefetto   provvede,   altresi&#8217;,   al  loro  periodico  monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.<br />
  5.  Tra  le  associazioni  iscritte nell&#8217;elenco di cui al comma 4 i sindaci  si  avvalgono,  in via prioritaria, di quelle costituite tra<br />
gli  appartenenti,  in  congedo,  alle  Forze dell&#8217;ordine, alle Forze armate  e  agli  altri  Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle  di  cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non  siano  destinatarie,  a  nessun  titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.<br />
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell&#8217;interno,  da  adottare  entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di<br />
conversione   del  presente  decreto,  sono  determinati  gli  ambiti operativi  delle  disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l&#8217;iscrizione  nell&#8217;elenco  e sono disciplinate le modalita&#8217; di tenuta dei relativi elenchi.<br />
  7.   Per  la  tutela  della  sicurezza  urbana,  i  comuni  possono utilizzare  sistemi  di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti<br />
al pubblico.<br />
  8.  La  conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte  mediante  l&#8217;uso di sistemi di videosorveglianza e&#8217; limitata ai  sette  giorni  successivi  alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.  </p>
<p>                               Art. 7.<br />
                     Modifiche al codice penale</p>
<p>  1. Dopo l&#8217;articolo 612 del codice penale e&#8217; inserito il seguente:<br />
«Art.  612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu&#8217;  grave  reato, e&#8217; punito con la reclusione da sei mesi a quattro<br />
anni  chiunque,  con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo  da  cagionare  un  perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l&#8217;incolumita&#8217; propria o di un  prossimo  congiunto  o di persona al medesimo legata da relazione affettiva  ovvero  da  costringere  lo  stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.<br />
  La pena e&#8217; aumentata se il fatto e&#8217; commesso dal coniuge legalmente separato  o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.<br />
  La  pena  e&#8217;  aumentata  fino  alla meta&#8217; se il fatto e&#8217; commesso a danno  di  un  minore,  di  una donna in stato di gravidanza o di una persona  con disabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.<br />
  Il delitto e&#8217; punito a querela della persona offesa. Il termine per la  proposizione  della  querela  e&#8217; di sei mesi. Si procede tuttavia d&#8217;ufficio se il fatto e&#8217; commesso nei confronti di un minore o di una persona  con disabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104, nonche&#8217; quando il fatto e&#8217; connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d&#8217;ufficio.».   </p>
<p>                               Art. 8.<br />
                             Ammonimento</p>
<p>  1.  Fino  a  quando  non  e&#8217;  proposta  querela per il reato di cui all&#8217;articolo  612-bis  del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 7,<br />
la  persona  offesa  puo&#8217;  esporre  i fatti all&#8217;autorita&#8217; di pubblica sicurezza   avanzando   richiesta  al  questore  di  ammonimento  nei confronti dell&#8217;autore della condotta. La richiesta e&#8217; trasmessa senza ritardo al questore.<br />
  2.  Il  questore,  assunte  se necessario informazioni dagli organi investigativi  e  sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata  l&#8217;istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e&#8217;  stato  richiesto  il  provvedimento,  invitandolo  a  tenere  una condotta  conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo  verbale  e&#8217;  rilasciata  al  richiedente l&#8217;ammonimento e al soggetto   ammonito.  Il  questore  valuta  l&#8217;eventuale  adozione  di provvedimenti in materia di armi e munizioni.<br />
  3.  La  pena  per il delitto di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale e&#8217; aumentata se il fatto e&#8217; commesso da soggetto gia&#8217; ammonito ai sensi del presente articolo.<br />
  4.  Si  procede  d&#8217;ufficio  per  il  delitto previsto dall&#8217;articolo 612-bis  del  codice  penale  quando il fatto e&#8217; commesso da soggetto<br />
ammonito ai sensi del presente articolo.</p>
<p>                               Art. 9.<br />
               Modifiche al codice di procedura penale</p>
<p>  1.  Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le seguenti modificazioni:<br />
   a) dopo l&#8217;articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:<br />
   «Art.  282-ter  (Divieto  di  avvicinamento  ai luoghi frequentati dalla  persona  offesa).  -  1.  Con  il provvedimento che dispone il divieto  di  avvicinamento  il  giudice prescrive all&#8217;imputato di non avvicinarsi  a  luoghi  determinati  abitualmente frequentati  dalla persona  offesa  ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.<br />
   2.  Qualora  sussistano  ulteriori  esigenze di tutela, il giudice puo&#8217; prescrivere all&#8217;imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da  persone  con  questa  conviventi  o  comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.<br />
   3.  Il  giudice puo&#8217;, inoltre, vietare all&#8217;imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.<br />
   4.  Quando  la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria  per  motivi  di  lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita&#8217; e puo&#8217; imporre limitazioni.<br />
   «Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di  cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all&#8217;autorita&#8217; di pubblica sicurezza competente, ai fini dell&#8217;eventuale adozione dei provvedimenti  in  materia  di  armi  e munizioni. Essi sono altresi&#8217; comunicati  alla  parte  offesa  e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;<br />
   b) all&#8217;articolo 392, il comma 1-bis e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
  «1-bis.  Nei  procedimenti  per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui  all&#8217;articolo  600-quater.1,  600-quinquies, 601 e 602 del codice penale  il  pubblico  ministero,  anche  su  richiesta  della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda  con  incidente probatorio all&#8217;assunzione della testimonianza di  persona  minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;<br />
   c) al comma 5-bis dell&#8217;articolo 398:<br />
    1)  le  parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;<br />
    2)  le  parole:  «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;<br />
    3)  le  parole:  «quando  le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;<br />
    4)  le parole: «l&#8217;abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle    seguenti:    «l&#8217;abitazione    della    persona   interessata<br />
all&#8217;assunzione della prova»;<br />
   d) al comma 4-ter dell&#8217;articolo 498:<br />
    1)  le  parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,609-octies e 612-bis»;<br />
    2)  dopo  le  parole: «l&#8217;esame del minore vittima del reato» sono inserite  le  seguenti:  «ovvero  del  maggiorenne  infermo  di mente vittima del reato».</p>
<p>                              Art. 10.<br />
           Modifica all&#8217;articolo 342-ter del codice civile</p>
<p>  1. All&#8217;articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».</p>
<p>CAPO II<br />
Disposizioni in materia di atti persecutori</p>
<p>                              Art. 11.<br />
    Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori</p>
<p>  1.  Le  forze  dell&#8217;ordine,  i  presidi  sanitari  e le istituzioni pubbliche  che  ricevono  dalla  vittima  notizia  del  reato di atti<br />
persecutori,   di   cui   all&#8217;articolo  612-bis  del  codice  penale, introdotto  dall&#8217;articolo  7, hanno l&#8217;obbligo di fornire alla vittima<br />
stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul  territorio  e,  in  particolare,  nella  zona di residenza della<br />
vittima.  Le  forze  dell&#8217;ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche  provvedono  a  mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.</p>
<p>                              Art. 12.<br />
                            Numero verde</p>
<p>  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  le  pari  opportunita&#8217;  e&#8217; istituito un numero verde nazionale a favore  delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su  ventiquattro, con la finalita&#8217; di fornire, nei limiti di spesa di cui  al  comma  3  dell&#8217;articolo  13, un servizio di prima assistenza psicologica  e  giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze,  nonche&#8217; di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su  richiesta della persona offesa, alle forze dell&#8217;ordine competenti gli atti persecutori segnalati.</p>
<p>                              Art. 13.<br />
                        Copertura finanziaria</p>
<p>  1. Agli oneri derivanti dall&#8217;articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per  l&#8217;anno  2009,  in  euro  87.064.000  per  l&#8217;anno  2010,  in euro 51.467.950 per l&#8217;anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall&#8217;anno 2012,  di  cui  euro  35.000.000 per l&#8217;anno 2009, euro 83.000.000 per l&#8217;anno   2010,   euro  21.050.000  per  l&#8217;anno  2011  destinati  alla costruzione  e  ristrutturazione  dei  Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:<br />
   a)  quanto  a  35.000.000 di euro per l&#8217;anno 2009, 64.796.000 euro per  l&#8217;anno  2010  e  48.014.000  euro  a  decorrere  dall&#8217;anno 2011, mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo speciale  di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,  nell&#8217;ambito  del  programma  «Fondi  di riserva speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione del Ministero  dell&#8217;economia e delle finanze, per l&#8217;anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;<br />
   b)   quanto   a   3.580.000   euro   per   l&#8217;anno  2010,  mediante corrispondente   riduzione  dello  stanziamento  del  conto  capitale iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2009-2011, nell&#8217;ambito del programma  «Fondi  di  riserva  speciali»  della  missione  «Fondi da ripartire»  dello  stato  di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle   finanze,   per   l&#8217;anno  2009,  allo  scopo  utilizzando  gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;<br />
   c)  quanto  a  18.688.000 euro per l&#8217;anno 2010, 3.453.950 euro per l&#8217;anno  2011,  e  7.043.200 euro a decorrere dall&#8217;anno 2012, mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del fondo per interventi strutturali  di  politica  economica di cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del   decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.<br />
  2.   Il   Ministro   dell&#8217;economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  all&#8217;articolo  5,  anche  ai fini<br />
dell&#8217;adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all&#8217;articolo 11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.  Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell&#8217;articolo 7,  secondo  comma,  numero  2),  della citata legge n. 468 del 1978, prima  della  data  di  entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.<br />
  3.  Per le finalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 12 e&#8217; autorizzata la spesa annua  di  1.000.000  di euro a decorrere dall&#8217;anno 2009. Al relativo onere  si  provvede mediante utilizzo dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui  all&#8217;articolo  19,  comma  3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  come  rideterminata  dalla  Tabella  C  allegata  alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.<br />
  4. Dall&#8217;attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<br />
  5.  Il  Ministro  dell&#8217;economia  e  delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>CAPO III<br />
Disposizioni finali</p>
<p>                              Art. 14.<br />
                          Entrata in vigore</p>
<p>  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della<br />
Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  nomativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090303175726"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090303175726?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090303175726" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090303175726&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F03%2Fdecreto-legge-23-febbraio-2009-n.-11-misure-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-e-di-contrasto-alla-violenza-sessuale-nonche-in-tema-di-atti-persecutori"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita&amp;#8217;  ed  urgenza  di introdurre misure  per [...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8: Riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/d.p.r.-20-gennaio-2009-n.-8-riordino-della-commissione-per-le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/d.p.r.-20-gennaio-2009-n.-8-riordino-della-commissione-per-le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna</guid>
	<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:24:41 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/d.p.r.-20-gennaio-2009-n.-8-riordino-della-commissione-per-le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>decreto legislativo</category><category>diritto</category><category>leggi</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" /></p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>  Visto l&#8217;articolo 87, quinto comma, della Costituzione;<br />
  Visto l&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;<br />
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;<br />
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115,  recante  regolamento  per  il riordino della Commissione per le pari  opportunita&#8217;  tra  uomo  e  donna, a norma dell&#8217;articolo 29 del decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;<br />
  Ritenuta   la  necessita&#8217;  di  modificare  il  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 115 del 2007;<br />
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;<br />
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;Adunanza del 24 novembre 2008;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;<br />
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  le  pari  opportunita&#8217;,  di  concerto  con  i Ministri<br />
dell&#8217;economia  e  delle  finanze,  per  la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione e per l&#8217;attuazione del programma di Governo;</p>
<p>                              E m a n a<br />
                      il seguente regolamento:</p>
<p>                               Art. 1.</p>
<p>         Modifiche all&#8217;articolo 1 del decreto del Presidente<br />
               della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115</p>
<p>  1.  All&#8217;articolo  1  del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
   a)  al comma 2, lettera c), le parole: «e sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, sociali e imprenditoriali»;<br />
   b) il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
  «3.   Il  Vice  Presidente,  nominato  ai  sensi  dell&#8217;articolo  4, sostituisce  il  Presidente  in  caso  di  assenza  o  di  temporaneo<br />
impedimento o su delega dello stesso.»;<br />
   c)  al  comma  5,  dopo il primo periodo, e&#8217; inserito il seguente: «Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita&#8217;.»;<br />
   d)  al  comma  5,  dopo l&#8217;ultimo periodo, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente:  «Alle  riunioni  della Commissione puo&#8217; essere invitata la consigliera  o  il consigliere nazionale di parita&#8217; quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza.».</p>
<p>                               Art. 2.</p>
<p>         Modifiche all&#8217;articolo 4 del decreto del Presidente<br />
               della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115</p>
<p>  1.  All&#8217;articolo  4,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica  14 maggio 2007, n. 115, la lettera a) e&#8217; sostituita dalle<br />
seguenti:<br />
   «a) nomina con proprio decreto il Vice Presidente tra i componenti della Commissione;<br />
   a-bis)   fissa   le   linee   d&#8217;indirizzo   dell&#8217;attivita&#8217;   della Commissione;».</p>
<p>                               Art. 3.</p>
<p>                      Disposizioni finanziarie</p>
<p>  1.  Dall&#8217;attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090226142441"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090226142441?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090226142441" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090226142441&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F02%2Fd.p.r.-20-gennaio-2009-n.-8-riordino-della-commissione-per-le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l&amp;#8217;articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l&amp;#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title> Legge 6 febbraio 2009 , n. 6: Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di inchiesta sulle attivita&#039; illecite connesse al ciclo dei rifiuti.</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/legge-6-febbraio-2009-n.-6-istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sulle-attivita-illecite-connesse-al-ciclo-dei-rifiuti.</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/legge-6-febbraio-2009-n.-6-istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sulle-attivita-illecite-connesse-al-ciclo-dei-rifiuti.</guid>
	<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:23:52 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/legge-6-febbraio-2009-n.-6-istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sulle-attivita-illecite-connesse-al-ciclo-dei-rifiuti.#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>decreto legislativo</category><category>diritto</category><category>leggi</category><category>legislazione</category><category>rifiuti</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/Gazzettaufficiale_03.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" />La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato ed il Presidente delle Repubblica ha promulagato la seguente legge</p>
<p>                               Art. 1.<br />
              Istituzione e funzioni della Commissione</p>
<p>  1.  E&#8217;  istituita,  per  la  durata della XVI legislatura, ai sensi dell&#8217;articolo  82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta  sulle attivita&#8217; illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:<br />
   a)  svolgere  indagini  atte  a fare luce sulle attivita&#8217; illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o  ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita&#8217; organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;<br />
   b)  individuare  le  connessioni  tra  le  attivita&#8217;  illecite nel settore  dei  rifiuti  e  altre attivita&#8217; economiche, con particolare<br />
riguardo  al  traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;<br />
   c) verificare l&#8217;eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte  della  pubblica  amministrazione  centrale  e periferica e dei soggetti  pubblici  o  privati  operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti,  anche in riferimento alle modalita&#8217; di gestione dei servizi di  smaltimento  da  parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;<br />
   d)   verificare  l&#8217;eventuale  sussistenza  di  attivita&#8217;  illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;<br />
   e)  verificare  la  corretta attuazione della normativa vigente in materia  di  gestione  dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e<br />
precisa  caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attivita&#8217; illecite connesse a tale gestione.<br />
  2.  La  Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni  o  con  relazioni  generali  e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita&#8217; e comunque al termine dei suoi lavori.<br />
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri   e  le  stesse  limitazioni  dell&#8217;autorita&#8217;  giudiziaria.  La<br />
Commissione non puo&#8217; adottare provvedimenti attinenti alla liberta&#8217; e alla  segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma di comunicazione   nonche&#8217;   alla   liberta&#8217;   personale,   fatto  salvo l&#8217;accompagnamento  coattivo  di  cui  all&#8217;articolo  133 del codice di procedura penale.      </p>
<p>                               Art. 2.<br />
                   Composizione della Commissione</p>
<p>  1.  La  Commissione  e&#8217;  composta  di  dodici  senatori e di dodici deputati,  nominati  rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in proporzione al  numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la  presenza  di  un  rappresentante  per ciascun gruppo esistente in almeno  un  ramo  del  Parlamento.  I  componenti sono nominati anche tenendo   conto   della   specificita&#8217;  dei  compiti  assegnati  alla Commissione.   I   componenti   della   Commissione  dichiarano  alla Presidenza  della  Camera  di  appartenenza  se  nei  loro  confronti sussista   una   delle   condizioni   indicate   nella   proposta  di autoregolamentazione  avanzata,  con  la  relazione  approvata  nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul  fenomeno  della  criminalita&#8217;  organizzata  mafiosa  o  similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.<br />
  2.  La  Commissione  e&#8217;  rinnovata  dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.<br />
  3.  Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della<br />
Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina  dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell&#8217;ufficio di presidenza.<br />
  4.  L&#8217;ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due vicepresidenti  e  da  due  segretari,  e&#8217;  eletto  dai componenti la<br />
Commissione  a  scrutinio  segreto.  Per l&#8217;elezione del presidente e&#8217; necessaria  la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i duecandidati  che  hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso diparita&#8217;  di voti e&#8217; proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu&#8217;anziano di eta&#8217;.<br />
  5.  Per  l&#8217;elezione,  rispettivamente, dei due vicepresidenti e deidue segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero  di  voti.  In caso di parita&#8217; di voti si procede ai sensi del comma 4.<br />
  6.  Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.</p>
<p>                               Art. 3.<br />
                            Testimonianze</p>
<p>  1. Ferme le competenze dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria, per le audizioni<br />
a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni<br />
previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.</p>
<p>                               Art. 4.<br />
                  Acquisizione di atti e documenti</p>
<p>  1.  La Commissione puo&#8217; ottenere copie di atti e documenti relativi a  procedimenti  e  inchieste in corso presso l&#8217;autorita&#8217; giudiziaria altri organi inquirenti, nonche&#8217; copie di atti e documenti relativi a indagini  e  inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di  segretezza.  L&#8217;autorita&#8217;  giudiziaria  provvede tempestivamente e puo&#8217; ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con  decreto  motivato  solo  per  ragioni  di natura istruttoria. Il decreto  ha  efficacia  per  sei mesi e puo&#8217; essere rinnovato. Quando tali  ragioni  vengono  meno,  l&#8217;autorita&#8217; giudiziaria provvede senza ritardo  a  trasmettere  quanto richiesto. Il decreto non puo&#8217; essere rinnovato   o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle  indagini preliminari.<br />
  2.  La  Commissione  stabilisce  quali  atti e documenti non devono essere  divulgati,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie  o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal   segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a  procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.<br />
  3.  Il  segreto  funzionale  riguardante atti e documenti acquisiti dalla  Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis   del   codice  penale  non  puo&#8217;  essere  opposto  ad  altre Commissioni parlamentari di inchiesta.</p>
<p>                               Art. 5.<br />
                         Obbligo del segreto</p>
<p>  1.  I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorre a  compiere  atti  di  inchiesta,  oppure  ne  viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto  riguarda  gli atti e i documenti di cui all&#8217;articolo 4, comma 2.<br />
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu&#8217; grave reato, la violazione del segreto e&#8217; punita ai sensi dell&#8217;articolo 326 del codice penale.<br />
  3.  Salvo che il fatto costituisca piu&#8217; grave reato, le pene di cui al  comma  2  si  applicano  a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.</p>
<p>                               Art. 6.<br />
                       Organizzazione interna</p>
<p>  1.   L&#8217;attivita&#8217;   e   il   funzionamento  della  Commissione  sono disciplinati  da  un  regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell&#8217;inizio dei lavori. Ciascun componente puo&#8217; proporre la modifica delle norme regolamentari.<br />
  2. La Commissione puo&#8217; organizzare i propri lavori anche attraverso uno  o  piu&#8217;  comitati,  costituiti  secondo il regolamento di cui al comma 1.<br />
  3.  Tutte  le  volte  che lo ritenga opportuno, la Commissione puo&#8217; riunirsi in seduta segreta.<br />
  4.  La Commissione si avvale dell&#8217;opera di agenti e di ufficiali di polizia  giudiziaria e puo&#8217; avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga     necessarie,    di    soggetti    interni    ed    esterni all&#8217;amministrazione  dello  Stato  autorizzati,  ove occorra e con il loro   consenso,  dagli  organi  a  cio&#8217;  deputati  e  dai  Ministeri competenti.<br />
  5.  Per l&#8217;espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d&#8217;intesa tra loro.<br />
  6.  Le  spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel  limite  massimo di 75.000 euro per l&#8217;anno 2008 e di 150.000 euro per  ciascuno  degli  anni successivi e sono poste per meta&#8217; a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta&#8217; a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.<br />
  7.  La Commissione cura l&#8217;informatizzazione dei documenti acquisiti e   prodotti  nel  corso  dell&#8217;attivita&#8217;  propria  e  delle  analoghe Commissioni precedenti.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090226142352"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090226142352?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090226142352" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090226142352&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F02%2Flegge-6-febbraio-2009-n.-6-istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sulle-attivita-illecite-connesse-al-ciclo-dei-rifiuti."/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato ed il Presidente delle Repubblica ha promulagato la seguente legge
                               Art. 1.
             [...]</description>
	
	</item>
    

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