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    <title>guide</title>
    <link>http://guide.supereva.it</link>
    <description>Le guide di Supereva</description>
    <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:15:24 GMT</pubDate>
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    <copyright>2008-2009 Blogo.it</copyright>
    <language>it-it</language>

    
	<item>
	<title>D. P. R. 5 ottobre 2010 , n. 214: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2011/01/d.-p.-r.-5-ottobre-2010-n.-214-regolamento-recante-modifiche-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-30-aprile-1999-n.-162-per-la-parziale-attuazione-della-direttiva-200642ce-relativa-alle-macchine</link>
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	<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:41:59 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
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    <category>legislazione-anno-2010</category><category>banca dati leggi</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>legislazione</category><category>legislazione ascensori</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/gazzettaufficiale_01.jpg" class="left" border="0" width="432" height="93" alt="" /><br clear="both" /><br />
<strong>D. P. R. 5 ottobre 2010 , n. 214</strong></p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
87, comma quinto, della Costituzione; 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;<br />
Visto l&#8217;articolo Visto l&#8217;articolo Visto l&#8217;articolo Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;<br />
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunita&#8217; europee - Legge comunitaria 2008 ed in particolare l&#8217;articolo 1, l&#8217;allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;<br />
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunita&#8217; europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l&#8217;articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attivita&#8217; amministrative finalizzate alla marcatura CE;<br />
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l&#8217;attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche&#8217; della relativa licenza di esercizio;<br />
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;<br />
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;<br />
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;<br />
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;adunanza del 12 aprile 2010;<br />
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 2010;<br />
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell&#8217;economia e delle finanze;</p>
<p>Emana il seguente regolamento: </p>
<p>Art. 1<br />
Finalita&#8217;<br />
1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.<br />
2. Fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 11, le successive<br />
modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>
<p>Art. 2<br />
Modifiche all&#8217;articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162<br />
1. L&#8217;articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche&#8217; ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell&#8217;allegato IV.<br />
2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d&#8217;applicazione del presente regolamento.<br />
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita&#8217; di spostamento<br />
non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 11; b) gli ascensori da cantiere; c) gli impianti a fune, comprese le funicolari; d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell&#8217;ordine; e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di<br />
trasporto; i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all&#8217;accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;<br />
l) i treni a cremagliera; m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.».</p>
<p>Art. 3<br />
Modifiche all&#8217;articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162<br />
1. L&#8217;articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:<br />
a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull&#8217;orizzontale e&#8217; superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:<br />
1) di persone,<br />
2) di persone e cose,<br />
3) soltanto di cose, se il supporto del carico e&#8217; accessibile, ossia se una persona puo&#8217; entrarvi senza difficolta&#8217;, ed e&#8217; munito di comandi situati all&#8217;interno del supporto del carico o a portata di una persona all&#8217;interno del supporto del carico;<br />
b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull&#8217;orizzontale e&#8217; superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all&#8217;interno del supporto del carico o a portata di una persona all&#8217;interno del supporto del carico;<br />
c) supporto del carico: la parte dell&#8217;ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;<br />
d) installatore dell&#8217;ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell&#8217;installazione e della commercializzazione dell&#8217;ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita&#8217;;<br />
e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorche&#8217; l&#8217;installatore mette per la prima volta l&#8217;ascensore a disposizione dell&#8217;utente;<br />
f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell&#8217;Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;<br />
g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell&#8217;allegatoIV;<br />
h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita&#8217;;<br />
i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall&#8217;ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l&#8217;ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E&#8217; permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarita&#8217; di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;<br />
l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell&#8217;ascensore o del componente di sicurezza;<br />
m) modifiche costruttive non rientranti nell&#8217;ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:<br />
1) il cambiamento della velocita&#8217;; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello<br />
idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con<br />
la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;<br />
n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest&#8217;ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita&#8217; europee e trasposte in una norma nazionale;<br />
o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita&#8217; di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.».</p>
<p>Art. 4<br />
Modifiche all&#8217;articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162<br />
1. L&#8217;articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«Art. 11 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonche&#8217; agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita&#8217; di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.<br />
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita&#8217; di spostamento non supera 0,15 m/s:<br />
a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m; c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.&#8221;.</p>
<p>Art. 5<br />
Modifiche all&#8217;articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162<br />
1. L&#8217;articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«Art. 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato). - 1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita&#8217; di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, e&#8217; soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.<br />
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformita&#8217; dell&#8217;impianto di cui all&#8217;articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all&#8217;articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:<br />
a) l&#8217;indirizzo dello stabile ove e&#8217; installato l&#8217;impianto;<br />
b) la velocita&#8217;, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;<br />
c) il nominativo o la ragione sociale dell&#8217;installatore dell&#8217;ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell&#8217;apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocita&#8217; di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;<br />
d) la copia della dichiarazione di conformita&#8217; di cui all&#8217;articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all&#8217;articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;<br />
e) l&#8217;indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell&#8217;impianto;<br />
f) l&#8217;indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull&#8217;impianto, ai sensi dell&#8217;articolo 13, comma 1, che abbia accettato l&#8217;incarico.<br />
3. L&#8217;ufficio competente del comune assegna all&#8217;impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l&#8217;effettuazione delle verifiche periodiche.<br />
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo adeguamento dell&#8217;impianto, per la parte modificata o sostituita nonche&#8217; per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonche&#8217; al soggetto competente per l&#8217;effettuazione delle verifiche periodiche.<br />
5. E&#8217; fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.<br />
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l&#8217;eventuale accertamento di responsabilita&#8217; civile, nonche&#8217; penale a carico del proprietario dell&#8217;immobile e/o dell&#8217;installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l&#8217;immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.<br />
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell&#8217;inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell&#8217;esercizio delle loro funzioni.».</p>
<p>Art. 6<br />
Modifiche all&#8217;articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162<br />
1. All&#8217;articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita&#8217; di spostamento non supera 0,15 m/s».</p>
<p>Art. 7<br />
Modifiche all&#8217;articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162<br />
1. All&#8217;articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» e&#8217; sostituita con la parola: «impianto».<br />
2. All&#8217;articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».</p>
<p>Art. 8<br />
Modifiche all&#8217;articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162<br />
1. All&#8217;articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell&#8217;ascensore o del montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita&#8217; di spostamento non supera 0,15 m/s».<br />
2. All&#8217;articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» e&#8217; sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita&#8217; di spostamento non supera 0.15 m/s,».</p>
<p>Art. 9<br />
Modifiche all&#8217;articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162<br />
1. L&#8217;articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«Art. 16 (Libretto e targa). - 1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformita&#8217; di cui all&#8217;articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all&#8217;articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonche&#8217; copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all&#8217;impianto.<br />
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilita&#8217; del libretto all&#8217;atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all&#8217;articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.<br />
3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l&#8217;uso e una targa recante le seguenti indicazioni:<br />
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione; c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi;<br />
e) se del caso, numero massimo di persone.».</p>
<p>Art. 10<br />
Modifiche all&#8217;articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162<br />
1. All&#8217;articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita&#8217; di spostamento non supera 0.15 m/s».</p>
<p>Art. 11<br />
Modifiche all&#8217;articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162<br />
1. All&#8217;articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, comma 1, dopo la parola «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis ed 1-ter».<br />
2. All&#8217;articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:<br />
«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attivita&#8217; produttive in data 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalita&#8217; di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalita&#8217;, almeno ogni due anni.<br />
1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-bis sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest&#8217;ultimo per la parte di competenza relativa all&#8217;attivita&#8217; di sorveglianza di cui all&#8217;articolo 8, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.<br />
1-quater. Il decreto del Ministro delle attivita&#8217; produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita&#8217; produttive e relative modalita&#8217; di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell&#8217;articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino alla data di entrata in<br />
vigore del decreto di rideterminazione comma 1-bis del presente articolo.».</p>
<p>Art. 12<br />
Modifiche all&#8217;allegato I del decreto 30 aprile 1999, n. 162 del Presidente della Repubblica</p>
<p>1. All&#8217;allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«1.2. Supporto del carico. - Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell&#8217;ascensore fissati dall&#8217;installatore.<br />
Se l&#8217;ascensore e&#8217; destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l&#8217;accesso e l&#8217;uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l&#8217;utilizzazione da parte loro.».</p>
<p>Art. 13<br />
Disposizioni finanziarie<br />
1. Le Amministrazioni interessate provvedono all&#8217;adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br />
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.</p>
<p>Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20110117094159"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20110117094159?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20110117094159" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-0008021944834004&channel=2508919242&output=png&cuid=20110117094159&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2011%2F01%2Fd.-p.-r.-5-ottobre-2010-n.-214-regolamento-recante-modifiche-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-30-aprile-1999-n.-162-per-la-parziale-attuazione-della-direttiva-200642ce-relativa-alle-macchine"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>D. P. R. 5 ottobre 2010 , n. 214
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
87, comma quinto, della Costituzione; 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title> Legge 3 dicembre 2010 , n. 202:Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2011/01/legge-3-dicembre-2010-n.-202norme-per-la-salvaguardia-del-sistema-scolastico-in-sicilia-e-per-la-rinnovazione-del-concorso-per-dirigenti-scolastici-indetto-con-decreto-direttoriale-22-novembre-2004-pu</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2011/01/legge-3-dicembre-2010-n.-202norme-per-la-salvaguardia-del-sistema-scolastico-in-sicilia-e-per-la-rinnovazione-del-concorso-per-dirigenti-scolastici-indetto-con-decreto-direttoriale-22-novembre-2004-pu</guid>
	<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:34:24 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2011/01/legge-3-dicembre-2010-n.-202norme-per-la-salvaguardia-del-sistema-scolastico-in-sicilia-e-per-la-rinnovazione-del-concorso-per-dirigenti-scolastici-indetto-con-decreto-direttoriale-22-novembre-2004-pu#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2010</category><category>banca dati leggi</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>giurisprudenza</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/gazzettaufficiale_01.jpg" class="left" border="0" width="432" height="93" alt="" /><br clear="both" /><br />
<strong>Legge 3 dicembre 2010, n. 202 </strong></p>
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;<br />
la seguente legge:</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA </p>
<p>Promulga</p>
<p>Art. 1</p>
<p>1. Al fine di consentire all&#8217;Ufficio Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuita&#8217; dell&#8217;esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca e&#8217; autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalita&#8217; di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.</p>
<p>Art. 2<br />
1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all&#8217;articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull&#8217;esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarita&#8217; delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>Art. 3<br />
1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all&#8217;articolo 1 e che hanno frequentato il corso di formazione e superato l&#8217;esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, e&#8217; confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.<br />
scolastico regionale per la</p>
<p>Art. 4<br />
1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, di cui all&#8217;articolo 1.</p>
<p>Art. 5<br />
1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all&#8217;articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.<br />
2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui all&#8217;articolo 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all&#8217;articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l&#8217;anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.<br />
3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all&#8217;articolo 6.</p>
<p>Art. 6<br />
1. L&#8217;organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dall&#8217;ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la collaborazione dell&#8217;Agenzia nazionale per lo sviluppo dell&#8217;autonomia scolastica (ANSAS).<br />
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L&#8217;attestato di superamento del corso e&#8217; rilasciato dal direttore del medesimo.<br />
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all&#8217;articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>Art. 7<br />
1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.</p>
<p>Art. 8<br />
1. Per l&#8217;organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decretodirettoriale di cui all&#8217;articolo 1 della presente legge e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341.</p>
<p>Art. 9<br />
1. All&#8217;attuazione della presente legge si provvede mediante l&#8217;utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 10<br />
1. Le assunzioni ai sensi dell&#8217;articolo 7, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all&#8217;articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella Regione Sicilia, nei limiti della validita&#8217; delle graduatorie, dopo l&#8217;assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all&#8217;articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.</p>
<p>Art. 11<br />
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<br />
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>
<p>Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.</p>
<p>Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20110117093424"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20110117093424?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20110117093424" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-0008021944834004&channel=2508919242&output=png&cuid=20110117093424&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2011%2F01%2Flegge-3-dicembre-2010-n.-202norme-per-la-salvaguardia-del-sistema-scolastico-in-sicilia-e-per-la-rinnovazione-del-concorso-per-dirigenti-scolastici-indetto-con-decreto-direttoriale-22-novembre-2004-pu"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>Legge 3 dicembre 2010, n. 202 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
la seguente legge:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga
Art. 1
1. Al fine di consentire[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>Legge 26 novembre 2010 , n. 199: Disposizioni relative all&#039;esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2011/01/legge-26-novembre-2010-n.-199-disposizioni-relative-allesecuzione-presso-il-domicilio-delle-pene-detentive-non-superiori-ad-un-anno</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2011/01/legge-26-novembre-2010-n.-199-disposizioni-relative-allesecuzione-presso-il-domicilio-delle-pene-detentive-non-superiori-ad-un-anno</guid>
	<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:29:14 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2011/01/legge-26-novembre-2010-n.-199-disposizioni-relative-allesecuzione-presso-il-domicilio-delle-pene-detentive-non-superiori-ad-un-anno#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2010</category><category>banca dati leggi</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>esecuzione domicilio pene detentive</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/gazzettaufficiale_01.jpg" class="left" border="0" width="432" height="93" alt="" /><br clear="both" /></p>
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la seguente legge:</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga </p>
<p>Art. 1<br />
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi<br />
1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonche&#8217; in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e&#8217; eseguita presso l&#8217;abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».<br />
2. La detenzione presso il domicilio non e&#8217; applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall&#8217;articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive<br />
modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai<br />
sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell&#8217;articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto<br />
dall&#8217;articolo 14-ter della medesima legge; d) quando vi e&#8217; la concreta possibilita&#8217; che il condannato possa<br />
darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l&#8217;idoneita&#8217; e l&#8217;effettivita&#8217; del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.<br />
3. Nei casi di cui all&#8217;articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non e&#8217; superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinche&#8217; disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta e&#8217; corredata di un verbale di accertamento dell&#8217;idoneita&#8217; del domicilio, nonche&#8217;, se il condannato e&#8217; sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all&#8217;articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.<br />
4. Se il condannato e&#8217; gia&#8217; detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e&#8217; eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all&#8217;articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non e&#8217; consentita la sospensione dell&#8217;esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l&#8217;applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell&#8217;istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione e&#8217; corredata di un verbale di accertamento dell&#8217;idoneita&#8217; del domicilio, nonche&#8217;, se il condannato e&#8217; sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all&#8217;articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.<br />
5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell&#8217;articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo e&#8217; ridotto a cinque giorni.<br />
6. Copia del provvedimento che dispone l&#8217;esecuzione della pena presso il domicilio e&#8217; trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonche&#8217; all&#8217;ufficio locale dell&#8217;esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L&#8217;ufficio locale dell&#8217;esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull&#8217;esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.<br />
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 puo&#8217; essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza puo&#8217; imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l&#8217;alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e&#8217; determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti gia&#8217; in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<br />
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche&#8217; le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento e&#8217; adottato dal magistrato di sorveglianza.</p>
<p>Art. 2<br />
Modifiche all&#8217;articolo 385 del codice penale, in materia di evasione<br />
1. All&#8217;articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;<br />
b) al secondo comma: 1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti:<br />
«da due a cinque»; 2) la parola: «cinque» e&#8217; sostituita dalla seguente: «sei».</p>
<p>Art. 3<br />
Circostanza aggravante<br />
1. All&#8217;articolo 61 del codice penale e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente numero:<br />
«11-quater. l&#8217;avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».</p>
<p>Art. 4<br />
Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria<br />
1. All&#8217;articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) dopo le parole: «di cui al comma 213» sono inserite le seguenti: «nonche&#8217; le maggiori entrate derivanti dall&#8217;attuazione del comma 212»;<br />
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l&#8217;adeguamento dell&#8217;organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operativita&#8217; dei relativi servizi, il Ministro della giustizia e&#8217; autorizzato all&#8217;assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall&#8217;applicazione del comma 212».<br />
2. All&#8217;articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «, 212» e&#8217; soppressa.<br />
3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) l&#8217;articolo 6 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
«Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso e&#8217; stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.<br />
2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita&#8217; sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l&#8217;eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.<br />
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell&#8217;idoneita&#8217; al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.<br />
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita&#8217; al servizio, sono ammessi a ripetere per non piu&#8217; di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest&#8217;ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l&#8217;esito e&#8217; negativo, sono dimessi dal corso.<br />
5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all&#8217;attivita&#8217; di formazione»;<br />
b) all&#8217;articolo 7, comma 1, la lettera d) e&#8217; sostituita dalla seguente:<br />
«d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l&#8217;assenza sia determinata dall&#8217;adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermita&#8217; contratta durante il corso e, in quest&#8217;ultimo caso, la possibilita&#8217; per l&#8217;allievo o l&#8217;agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneita&#8217; psico-fisica;».</p>
<p>Art. 5<br />
Relazione alle Camere<br />
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell&#8217;interno e per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessita&#8217; di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell&#8217;amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all&#8217;entita&#8217; numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonche&#8217; al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.<br />
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserita nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>
<p>Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20110117092914"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20110117092914?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20110117092914" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-0008021944834004&channel=2508919242&output=png&cuid=20110117092914&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2011%2F01%2Flegge-26-novembre-2010-n.-199-disposizioni-relative-allesecuzione-presso-il-domicilio-delle-pene-detentive-non-superiori-ad-un-anno"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la seguente legge:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga 
Art. 1
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>La Giurisprudenza.it, una nuova rivista telematica di giurisprudenza italiana</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/12/la-giurisprudenza.it-una-nuova-rivista-telematica-di-giurisprudenza-italiana</link>
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	<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 16:56:26 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
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    <category>diritto</category><category>sentenze</category><category>utilita_</category><category>_</category><category>corte_di_giustizia</category><category>sentenze_consiglio_di_stato</category><category>sentenze_corte_costituzionale</category><category>sentenze_t_a_r_</category><category>giurisprudenza italiana</category><category>la giurisprudenza.it</category><category>massimario giurisprudenza</category><category>sentenze corte cassazione</category><category>sentenze gratis</category><category>testo integrale sentenze</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/LaGiurisprudenza.it.jpg" class="left" border="0" width="432" height="312" alt="La Giurisprudenza.it rassegna telematica di giurisprudenza italiana" /><br clear="both" /></p>
<p>E&#8217; da poco on line <strong><a href="http://www.lagiurisprudenza.it/">La Giurispudenza.it</a></strong> una nuova rivista telematica che si prefigge lo scopo di fornire una rassegna della più recente giurisprudenza italiana. </p>
<p>Di ogni sentenza, sia di legittimità che di merito, è disponibile sia la massima sia il testo integrale che può essere comodamente e gratuitamente scaricato in formato pdf. </p>
<p>Inoltre le sentenze presenti nel database che affrontano i medesimi temi sono collegate tramite dei comodi percorsi di approfondimento che consentono di analizzare compiutamente le  tematiche oggetto delle pronunce giurisprudenziali in rassegna. </p>
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	<description>E&amp;#8217; da poco on line La Giurispudenza.it una nuova rivista telematica che si prefigge lo scopo di fornire una rassegna della più recente giurisprudenza italiana. 
Di ogni sentenza, sia di[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>D.L. 20 maggio 2010 , n. 72: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche&#039; per l&#039;assegnazione di quote di emissione di CO2</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.l.-20-maggio-2010-n.-72-misure-urgenti-per-il-differimento-di-termini-in-materia-ambientale-e-di-autotrasporto-nonche-per-lassegnazione-di-quote-di-emissione-di-co2</link>
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	<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:46:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
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    <category>legislazione-anno-2010</category><category>autotrasporto</category><category>banca dati leggi</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>emissioni co2</category><category>legislazione</category><category>materia ambientale</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br />
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA </p>
<p>  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
  Ritenuta la straordinaria necessita&#8217;  ed  urgenza,  considerata  la<br />
scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della  dichiarazione<br />
ambientale  con  riferimento  all&#8217;anno   2009,   di   consentire   la<br />
presentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30  giugno<br />
2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate  avvalendosi<br />
del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del<br />
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008;<br />
  Ritenuta la straordinaria necessita&#8217; ed  urgenza  di  differire  il<br />
termine per il versamento  dei  premi  assicurativi  da  parte  delle<br />
imprese di autotrasporto di merci in conto terzi al 16  giugno  2010,<br />
al fine di dare attuazione agli interventi  a  sostegno  del  settore<br />
gia&#8217; previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria<br />
2010);<br />
  Ritenuta  altresi&#8217;  la  straordinaria  necessita&#8217;  ed  urgenza   di<br />
adottare misure per l&#8217;assegnazione di quote di  emissione  di  CO2  a<br />
operatori energetici ed industriali per impianti entrati in  funzione<br />
dopo l&#8217;adozione del Piano nazionale di assegnazione  (PNA)  di  quote<br />
CO2 per il periodo 2008-2012,  approvato  con  decreto  del  Ministro<br />
dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro<br />
dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006,  ed  in  relazione<br />
alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008<br />
- 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio<br />
2008;<br />
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella<br />
riunione del 30 aprile 2010;<br />
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e,  ad<br />
interim,   Ministro   dello   sviluppo   economico,   del    Ministro<br />
dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro<br />
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro<br />
dell&#8217;economia e delle finanze; </p>
<p>                              E m a n a </p>
<p>                     il seguente decreto-legge: </p>
<p>                               Art. 1 </p>
<p>                       Differimento di termini </p>
<p>  1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.  70,  per<br />
le quali  i  soggetti  tenuti,  con  riferimento  all&#8217;anno  2009,  si<br />
avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai<br />
sensi dell&#8217;articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto  del<br />
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  27  aprile  2010,<br />
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono<br />
essere presentate fino  al  30  giugno  2010.  Sono  fatte  salve  le<br />
dichiarazioni presentate, con riferimento all&#8217;anno 2009,  avvalendosi<br />
del modello allegato al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei<br />
Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
n. 294 del 17 dicembre 2008.<br />
  2. Per l&#8217;anno 2010, il termine di cui all&#8217;articolo 55  della  legge<br />
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento<br />
dei premi assicurativi da parte delle  imprese  di  autotrasporto  di<br />
merci in conto terzi, e&#8217; fissato  al  16  giugno.  Non  si  applicano<br />
sanzioni a carico delle  imprese  che,  nelle  more  dell&#8217;entrata  in<br />
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  non  hanno<br />
provveduto al pagamento  dei  premi  assicurativi  di  cui  al  primo<br />
periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto<br />
somme inferiori a quelle dovute  e,  pertanto,  sono  considerate  in<br />
regola ai fini degli obblighi assicurativi. </p>
<p>                               Art. 2 </p>
<p>            Misure urgenti in materia di emissioni di CO2 </p>
<p>  1. Per le installazioni sottoposte alla  direttiva  2003/87/CE  del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio, del  13  ottobre  2003,  che  non<br />
hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo  gratuito  a  causa<br />
dell&#8217;esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il  Comitato  di<br />
cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,  e<br />
successive  modificazioni,  determina  il  numero  di  quote  di  CO2<br />
spettanti a titolo gratuito agli operatori di  impianti  o  parti  di<br />
impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai  sensi  dell&#8217;articolo<br />
3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo  4  aprile  2006,  n.<br />
216, e ne da&#8217; comunicazione agli aventi diritto e  all&#8217;Autorita&#8217;  per<br />
l&#8217;energia elettrica ed il gas.<br />
  2. L&#8217;Autorita&#8217; per  l&#8217;energia  elettrica  ed  il  gas  definisce  i<br />
crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della  quantita&#8217;  di<br />
quote  comunicatale  ai  sensi  del  comma  1   e   con   riferimento<br />
all&#8217;andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le  partite<br />
economiche da rimborsare  sono  determinate  entro  il  31  marzo  di<br />
ciascun anno, con riferimento alle quote di  spettanza  degli  aventi<br />
diritto per l&#8217;anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi<br />
entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate<br />
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<br />
  3. I crediti  di  cui  al  comma  2,  comprensivi  degli  interessi<br />
maturati nella misura del tasso legale, sono  liquidati  agli  aventi<br />
diritto nei limiti dei proventi della vendita all&#8217;asta delle quote di<br />
CO2 di cui all&#8217;articolo 10 della citata  direttiva  2003/87/CE,  come<br />
modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento  europeo  e  del<br />
Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90  giorni  dal  versamento  dei<br />
suddetti proventi senza aggravi per l&#8217;utenza elettrica e senza  nuovi<br />
o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio<br />
di invarianza  degli  oneri  a  carico  dell&#8217;utenza  elettrica,  sono<br />
abrogati i commi 18 e 19 dell&#8217;articolo 27 della legge 23 luglio 2009,<br />
n. 99.<br />
  4. Con decreto del  Ministro  dell&#8217;economia  e  delle  finanze,  di<br />
concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  dell&#8217;ambiente  e<br />
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite  le  procedure<br />
di versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato dei proventi della<br />
vendita all&#8217;asta delle quote di emissione  di  CO2  e  la  successiva<br />
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.<br />
  5. Con uno o piu&#8217; decreti del Ministro dello sviluppo economico, di<br />
concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle finanze e dell&#8217;ambiente<br />
e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita&#8217;<br />
di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche  in  relazione  alle<br />
effettive entrate. </p>
<p>                               Art. 3 </p>
<p>                          Entrata in vigore </p>
<p>   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua<br />
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e<br />
sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare. </p>
<p>Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
<p><a href="http://www.lagiurisprudenza.it/" target="_self"><img class="left" src="http://static.blogo.it/guide/diritto/LaGiurisprudenza.it_01.jpg" border="0" alt="La Giurisprudenza.it rassegna telematica di giurisprudenza italiana" width="432" height="72" /></a></p>
 
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    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita&amp;#8217;  ed  urgenza,  considerata  la
scadenza del 30 aprile[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>D.Lgs. 8 aprile 2010 , n. 68: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio  2008,  n. 118, recante attuazione  della  direttiva  2006/23/CE  relativa  alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.lgs.-8-aprile-2010-n.-68-modifiche-ed-integrazioni-al-decreto-legislativo-30-maggio-2008-n.-118-recante-attuazione-della-direttiva-200623ce-relativa-alla-licenza-comunitaria-dei-controlli-del-traffi</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.lgs.-8-aprile-2010-n.-68-modifiche-ed-integrazioni-al-decreto-legislativo-30-maggio-2008-n.-118-recante-attuazione-della-direttiva-200623ce-relativa-alla-licenza-comunitaria-dei-controlli-del-traffi</guid>
	<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:42:42 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.lgs.-8-aprile-2010-n.-68-modifiche-ed-integrazioni-al-decreto-legislativo-30-maggio-2008-n.-118-recante-attuazione-della-direttiva-200623ce-relativa-alla-licenza-comunitaria-dei-controlli-del-traffi#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2010</category><category>banca dati leggi</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>legislazione</category><category>traffico aereo</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br />
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA </p>
<p>  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />
  Vista  la  direttiva  2006/23/CE  del  Parlamento  europeo  e   del<br />
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria  dei<br />
controllori del traffico aereo;<br />
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  1999,  n.  66,  recante<br />
istituzione dell&#8217;Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  del  volo  e<br />
modifiche al codice della navigazione in attuazione  della  direttiva<br />
94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994;<br />
  Visto il decreto legislativo 2 maggio  2006,  n.  213,  concernente<br />
l&#8217;attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa  alla  segnalazione<br />
di taluni eventi nel settore dell&#8217;aviazione civile;<br />
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, di  attuazione<br />
della citata direttiva 2006/23/CE;<br />
  Vista la legge 6 febbraio 2007, n.  13,  recante  disposizioni  per<br />
l&#8217;adempimento di  obblighi  derivanti  dall&#8217;appartenenza  dell&#8217;Italia<br />
alle Comunita&#8217; europee - Legge comunitaria 2006,  ed  in  particolare<br />
l&#8217;articolo 1, comma 5;<br />
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,<br />
adottata nella riunione dell&#8217;11 dicembre 2009;<br />
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei<br />
deputati e del Senato della Repubblica;<br />
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella<br />
riunione del 19 marzo 2010;<br />
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro<br />
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri<br />
della giustizia, degli affari esteri, dell&#8217;economia e delle finanze e<br />
della difesa; </p>
<p>                              E m a n a<br />
                  il seguente decreto legislativo: </p>
<p>                               Art. 1 </p>
<p>                       Disposizioni correttive </p>
<p>  1. All&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  118,<br />
dopo il comma 3 e&#8217; inserito il seguente:<br />
  «3-bis. Quando e&#8217; in corso di accertamento la  responsabilita&#8217;  del<br />
controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente  grave<br />
ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore<br />
del traffico aereo sussista ragionevole  dubbio  da  parte  dell&#8217;Ente<br />
fornitore  dei  servizi  di  traffico  aereo,  l&#8217;Ente  medesimo  puo&#8217;<br />
disporne la sospensione cautelare dall&#8217;impiego operativo.».<br />
  2. All&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, i<br />
commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:<br />
  «4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese<br />
dall&#8217;ENAC, per un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi  quando  sia<br />
accertata la negligenza professionale del  controllore  del  traffico<br />
aereo.<br />
  5. La licenza e&#8217; revocata in caso di:<br />
    a) accertamento di grave  negligenza  o  imprudenza  o  imperizia<br />
professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;<br />
    b) violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al controllo<br />
del traffico aereo;<br />
    c) condotte che hanno determinato l&#8217;applicazione  della  sanzione<br />
della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte  nell&#8217;arco<br />
di due anni.».<br />
  3. All&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  118,<br />
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:<br />
  «5-bis. Ai fini dell&#8217;irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e<br />
5, l&#8217;ENAC provvede alla contestazione degli addebiti.<br />
  5-ter. I destinatari della contestazione di  cui  al  comma  5-bis,<br />
possono presentare memorie difensive.<br />
  5-quater. Con  apposito  regolamento  dell&#8217;ENAC  sono  stabiliti  i<br />
termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione  delle<br />
memorie difensive da parte degli interessati.<br />
  5-quinquies. A seguito dell&#8217;esercizio  della  facolta&#8217;  di  cui  al<br />
comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il  relativo  termine,  l&#8217;ENAC<br />
esamina  le  risultanze  istruttorie  e  dispone  l&#8217;audizione   degli<br />
interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da  avvocati<br />
ed esperti di fiducia. Se  non  ritiene  provato  l&#8217;addebito,  l&#8217;ENAC<br />
dispone l&#8217;archiviazione  della  contestazione.  Se,  invece,  ritiene<br />
comprovato l&#8217;addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione  o<br />
negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.<br />
  5-sexies. I provvedimenti adottati sono  immediatamente  notificati<br />
all&#8217;interessato  e  comunicati  all&#8217;ente  fornitore  dei  servizi  di<br />
traffico aereo.<br />
  5-septies.  Per  il  personale  militare,  l&#8217;ENAC   provvede   alla<br />
contestazione di cui al comma 5-bis per il  tramite  dell&#8217;Aeronautica<br />
militare.  L&#8217;ENAC,  nell&#8217;attivita&#8217;  istruttoria  di  cui   al   comma<br />
5-quinquies,  le  cui  modalita&#8217;   di   svolgimento   sono   definite<br />
nell&#8217;ambito degli atti d&#8217;intesa di cui all&#8217;articolo 6,  comma  2,  e&#8217;<br />
coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze  armate  e  adotta  la<br />
decisione  conclusiva,  previa  acquisizione   del   parere   tecnico<br />
dell&#8217;Aeronautica militare.<br />
  5-octies.  Per   il   personale   civile,   l&#8217;ENAC   nell&#8217;attivita&#8217;<br />
istruttoria  di  cui  al  comma  5-quinquies,  e&#8217;  coadiuvato  da  un<br />
funzionario esperto dell&#8217;Ente fornitore dei servizi di traffico aereo<br />
e adotta la  decisione  conclusiva  del  procedimento  sanzionatorio,<br />
previa  acquisizione  del  parere  tecnico  dell&#8217;Ente  fornitore  dei<br />
servizi di traffico aereo.<br />
  5-nonies. Ai fini dell&#8217;applicazione della sospensione  cautelare  e<br />
delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni  di<br />
incidente e inconveniente grave di cui  all&#8217;articolo  2  del  decreto<br />
legislativo  25  febbraio  1999,  n.  66.  Continua  ad   applicarsi,<br />
altresi&#8217;, quanto stabilito dall&#8217;articolo 9 del decreto legislativo  2<br />
maggio 2006, n. 213.».<br />
  4. All&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  118,<br />
il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
  «3. La licenza di controllore del traffico aereo e&#8217;  rilasciata  al<br />
momento del conseguimento della  prima  specializzazione  di  unita&#8217;,<br />
secondo le modalita&#8217; stabilite dall&#8217;ENAC con proprio regolamento.». </p>
<p>                               Art. 2  </p>
<p>                         Disposizioni finali </p>
<p>  1. Dall&#8217;attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o<br />
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br />
  2.  L&#8217;ENAC  provvede  ai  compiti  di  cui  al   presente   decreto<br />
legislativo  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie<br />
disponibili a legislazione vigente.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare. </p>
<p>Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20100523154242"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20100523154242?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20100523154242" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-0008021944834004&channel=2508919242&output=png&cuid=20100523154242&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2010%2F05%2Fd.lgs.-8-aprile-2010-n.-68-modifiche-ed-integrazioni-al-decreto-legislativo-30-maggio-2008-n.-118-recante-attuazione-della-direttiva-200623ce-relativa-alla-licenza-comunitaria-dei-controlli-del-traffi"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2006/23/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 aprile 2006,[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title> D.L. 10 maggio 2010 , n. 67: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilita&#039; finanziaria dell&#039;area euro</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.l.-10-maggio-2010-n.-67-disposizioni-urgenti-per-la-salvaguardia-della-stabilita-finanziaria-dellarea-euro</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.l.-10-maggio-2010-n.-67-disposizioni-urgenti-per-la-salvaguardia-della-stabilita-finanziaria-dellarea-euro</guid>
	<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:40:09 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.l.-10-maggio-2010-n.-67-disposizioni-urgenti-per-la-salvaguardia-della-stabilita-finanziaria-dellarea-euro#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2010</category><category>banca dati leggi</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>legislazione</category><category>stabilità finanziaria euro</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br />
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA </p>
<p>  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
  Visti gli articoli 10, 11, 47, 117, primo e seconda comma,  lettera<br />
e), della Costituzione;<br />
  Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, di ratifica ed esecuzione del<br />
Trattato di Lisbona;<br />
  Visto il Trattato sull&#8217;Unione europea, e in particolare  l&#8217;articolo<br />
3, paragrafo 3, del Trattato sull&#8217;Unione europea  in  base  al  quale<br />
l&#8217;Unione «promuove la coesione economica, sociale e  territoriale,  e<br />
la solidarieta&#8217; tra gli Stati membri»;<br />
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell&#8217;Unione  europea,  ed  in<br />
particolare il protocollo n. 14 relativo all&#8217;Eurogruppo;<br />
  Vista la «Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo  della  zona<br />
euro» formulata a Bruxelles il 25 marzo 2010;<br />
  Considerato in particolare che in  detta  dichiarazione  gli  Stati<br />
membri della zona euro hanno espresso «la volonta&#8217;  di  intraprendere<br />
un&#8217;azione determinata e coordinata, se necessario, per  salvaguardare<br />
la stabilita&#8217; finanziaria nell&#8217;insieme della zona  euro»  ed  a  tale<br />
fine hanno manifestato la disponibilita&#8217;  a  contribuire  a  prestiti<br />
bilaterali coordinati decisi dagli Stati membri  «all&#8217;unanimita&#8217;,  in<br />
subordine  a  una  stretta  condizionalita&#8217;  e  sulla  base  di   una<br />
valutazione da parte della Commissione europea e della Banca centrale<br />
europea»;<br />
  Considerato che l&#8217;11 aprile 2010 gli Stati  membri  dell&#8217;Eurogruppo<br />
hanno espresso un  consenso  unanime  in  ordine  alla  tipologia  di<br />
sostegno finanziario che verra&#8217; dato alla Grecia, se  necessario,  al<br />
fine di garantire la stabilita&#8217; finanziaria dell&#8217;area  euro  nel  suo<br />
complesso, e si sono impegnati ad adottare i provvedimenti  normativi<br />
nazionali necessari per  essere  in  grado  di  fornire  il  suddetto<br />
sostegno con la massima rapidita&#8217;;<br />
  Considerato che il 2 maggio 2010 gli Stati membri  dell&#8217;Eurogruppo,<br />
preso  atto   della   richiesta   pervenuta   dalla   Grecia,   hanno<br />
all&#8217;unanimita&#8217; concordato di contribuire mediante prestiti bilaterali<br />
ad un programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia secondo<br />
le modalita&#8217; decise nella citata dichiarazione dell&#8217;11  aprile  2010,<br />
per un importo massimo complessivo di ottanta miliardi di euro e sino<br />
al limite di trenta miliardi di euro  per  il  primo  anno,  e  hanno<br />
altresi&#8217; convenuto che l&#8217;erogazione del primo prestito debba avvenire<br />
prima della scadenza del 19 maggio 2010;<br />
  Ritenuta la straordinaria necessita&#8217; ed urgenza  di  prevedere  una<br />
procedura che consenta di partecipare nei tempi richiesti  all&#8217;azione<br />
coordinata  a  sostegno  della  Grecia,  al  fine  di  garantire   la<br />
stabilita&#8217; finanziaria della zona euro nel suo complesso;<br />
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella<br />
riunione del 7 maggio 2010;<br />
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del<br />
Ministro dell&#8217;economia e delle finanze; </p>
<p>                              E m a n a<br />
                     il seguente decreto-legge: </p>
<p>                               Art. 1 </p>
<p>  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   si   applicano   con<br />
riferimento al programma triennale di sostegno  finanziario  mediante<br />
prestiti  bilaterali   alla   Grecia,   definito   ai   sensi   della<br />
dichiarazione dei Capi di Stato  e  di  Governo  degli  Stati  membri<br />
dell&#8217;Unione europea facenti parte dell&#8217;area euro assunta a  Bruxelles<br />
il 25  marzo  2010  e  delle  conseguenti  decisioni  dell&#8217;Eurogruppo<br />
adottate l&#8217;11 aprile e il 2 maggio 2010. </p>
<p>                               Art. 2 </p>
<p>  1. Con decreti  del  Ministro  dell&#8217;economia  e  delle  finanze  e&#8217;<br />
disposta  per  la  durata  del  programma   triennale   di   sostegno<br />
finanziario  alla  Grecia  di  cui  all&#8217;articolo  1  l&#8217;erogazione  di<br />
prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di<br />
euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a<br />
quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato  e  di<br />
Governo dell&#8217;area euro e dai rispettivi  Ministri  delle  finanze  ai<br />
sensi dell&#8217;articolo 1.<br />
  2. In relazione a ciascuno dei prestiti di cui all&#8217;articolo  1,  le<br />
risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di  prestito<br />
sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a  medio-lungo<br />
termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle<br />
emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite  massimo<br />
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione<br />
del bilancio e nel livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito<br />
dalla legge finanziaria. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217;<br />
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti<br />
variazioni di bilancio.<br />
  3. Qualora non si renda possibile procedere mediante  le  ordinarie<br />
procedure di gestione dei pagamenti all&#8217;erogazione dei  prestiti  nei<br />
termini  concordati,  in  conformita&#8217;  alle  deliberazioni   di   cui<br />
all&#8217;articolo 1, i decreti del Ministro dell&#8217;economia e delle  finanze<br />
che dispongono l&#8217;erogazione  dei  prestiti  in  favore  della  Grecia<br />
autorizzano  il  ricorso  ad  anticipazioni  di  tesoreria,  la   cui<br />
regolarizzazione,  con  l&#8217;emissione  di  ordini  di   pagamento   sul<br />
pertinente capitolo di spesa,  e&#8217;  effettuata  entro  il  termine  di<br />
novanta giorni dal pagamento. </p>
<p>                               Art. 3 </p>
<p>  1. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni  di  prestito<br />
di cui all&#8217;articolo 2 sono versati ad apposito  capitolo  di  entrata<br />
del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinati  al   Fondo   per<br />
l&#8217;ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati<br />
ad apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  dell&#8217;entrata  del<br />
bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai  pertinenti  capitoli<br />
di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui  titoli<br />
di Stato. </p>
<p>                               Art. 4 </p>
<p>  1. I decreti di cui all&#8217;articolo 2 sono comunicati al Parlamento  e<br />
alla Corte dei conti  entro  15  giorni  dall&#8217;adozione.  Il  Ministro<br />
dell&#8217;economia e delle finanze riferisce al Parlamento  in  seguito  a<br />
ciascuna erogazione dei prestiti di cui all&#8217;articolo 2. </p>
<p>                               Art. 5 </p>
<p>  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua<br />
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e<br />
sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare. </p>
<p>Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20100523154009"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20100523154009?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20100523154009" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-0008021944834004&channel=2508919242&output=png&cuid=20100523154009&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2010%2F05%2Fd.l.-10-maggio-2010-n.-67-disposizioni-urgenti-per-la-salvaguardia-della-stabilita-finanziaria-dellarea-euro"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 10, 11, 47, 117, primo e seconda comma,  lettera
e), della Costituzione;
  Vista[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>D.L. 28 aprile 2010 , n. 63: Disposizioni urgenti in tema  di  immunita&#039;  di  Stati  esteri  dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi  rappresentativi degli italiani all&#039;estero</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.l.-28-aprile-2010-n.-63-disposizioni-urgenti-in-tema-di-immunita-di-stati-esteri-dalla-giurisdizione-italiana-e-di-elezioni-degli-organismi-rappresentativi-degli-italiani-allestero</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.l.-28-aprile-2010-n.-63-disposizioni-urgenti-in-tema-di-immunita-di-stati-esteri-dalla-giurisdizione-italiana-e-di-elezioni-degli-organismi-rappresentativi-degli-italiani-allestero</guid>
	<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:10:21 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.l.-28-aprile-2010-n.-63-disposizioni-urgenti-in-tema-di-immunita-di-stati-esteri-dalla-giurisdizione-italiana-e-di-elezioni-degli-organismi-rappresentativi-degli-italiani-allestero#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2010</category><category>banca dati leggi</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /></p>
<p>                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA </p>
<p>  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
  Ritenuta la straordinaria necessita&#8217; ed  urgenza  di  prevedere  la<br />
sospensione dell&#8217;efficacia dei  titoli  esecutivi  nei  confronti  di<br />
Stati od organizzazioni  internazionali  allorche&#8217;  sia  pendente  un<br />
giudizio dinanzi ad  un  organo  giudiziario  internazionale  diretto<br />
all&#8217;accertamento  della   propria   immunita&#8217;   dalla   giurisdizione<br />
italiana;<br />
  Ritenuta, altresi&#8217;,  la  straordinaria  necessita&#8217;  ed  urgenza  di<br />
rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati  degli<br />
italiani  all&#8217;estero  e  del  Consiglio   generale   degli   italiani<br />
all&#8217;estero,  anche  al  fine  di  consentire  l&#8217;approvazione  di   un<br />
provvedimento di riforma degli organi di rappresentanza dei cittadini<br />
italiani all&#8217;estero e la conseguente modifica delle modalita&#8217; e delle<br />
procedure previste per il citato rinnovo dei medesimi Comitati;<br />
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella<br />
riunione del 23 aprile 2010;<br />
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del<br />
Ministro degli affari esteri e del Ministro della giustizia; </p>
<p>                              E m a n a<br />
                     il seguente decreto-legge: </p>
<p>                               Art. 1 </p>
<p>Sospensione  dell&#8217;efficacia  dei   titoli   esecutivi   in   pendenza<br />
dell&#8217;accertamento dell&#8217;immunita&#8217; dalla giurisdizione  italiana  degli<br />
                            Stati esteri </p>
<p>  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall&#8217;articolo  1  del   regio<br />
decreto-legge 30 agosto 1925, n.  1621,  convertito  dalla  legge  15<br />
luglio 1926, n. 1263, l&#8217;efficacia dei titoli esecutivi nei  confronti<br />
di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale e&#8217; sospesa<br />
di diritto qualora lo Stato estero o l&#8217;organizzazione  internazionale<br />
abbia presentato un ricorso  dinanzi  alla  Corte  internazionale  di<br />
giustizia, diretto all&#8217;accertamento  della  propria  immunita&#8217;  dalla<br />
giurisdizione italiana, in relazione  a  controversie  oggettivamente<br />
connesse a detti  titoli  esecutivi.  La  sospensione  dell&#8217;efficacia<br />
cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.<br />
  2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui  titoli  la<br />
cui efficacia e&#8217; sospesa ai sensi  del comma  1  non  possono  essere<br />
proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di  diritto<br />
ed e&#8217; rilevata anche d&#8217;ufficio dal giudice. A  tale  fine,  prima  di<br />
adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di  uno<br />
Stato estero o  di  una  organizzazione  internazionale,  il  giudice<br />
accerta se sia pendente un giudizio per l&#8217;accertamento dell&#8217;immunita&#8217;<br />
dalla   giurisdizione   italiana,   anche   mediante   richiesta   di<br />
informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell&#8217;articolo<br />
213 del codice di procedura civile.<br />
  3. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai<br />
procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati  alla  data<br />
di entrata in vigore del presente decreto. </p>
<p>                               Art. 2 </p>
<p>Elezioni per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani  all&#8217;estero<br />
 (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all&#8217;estero (CGIE) </p>
<p>  1. In attesa del generale riordino della materia, le  elezioni  per<br />
il rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani  all&#8217;estero  (COMITES)  e,<br />
conseguentemente, del Consiglio generale  degli  italiani  all&#8217;estero<br />
(CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall&#8217;articolo  8<br />
della legge 23 ottobre 2003, n. 286, gia&#8217; prorogata  al  31  dicembre<br />
2010 dall&#8217;articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2008,<br />
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,<br />
n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro il 31 dicembre<br />
2012.<br />
  2. Gli attuali componenti dei Comitati  degli  italiani  all&#8217;estero<br />
(COMITES) e del Consiglio generale degli italiani  all&#8217;estero  (CGIE)<br />
restano in carica fino all&#8217;insediamento dei nuovi organi.       </p>
<p>                               Art. 3 </p>
<p>                          Entrata in vigore </p>
<p>  l. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a<br />
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della<br />
Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione<br />
in legge.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
    Dato a Roma, addi&#8217; 28 aprile 2010 </p>
<p>Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20100507151021"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20100507151021?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20100507151021" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-0008021944834004&channel=2508919242&output=png&cuid=20100507151021&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2010%2F05%2Fd.l.-28-aprile-2010-n.-63-disposizioni-urgenti-in-tema-di-immunita-di-stati-esteri-dalla-giurisdizione-italiana-e-di-elezioni-degli-organismi-rappresentativi-degli-italiani-allestero"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita&amp;#8217; ed  urgenza  di  prevedere  la
sospensione[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>D.L. 28 aprile 2010 , n. 62: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte  dall&#039;autorita&#039; giudiziaria in Campania</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.l.-28-aprile-2010-n.-62-temporanea-sospensione-di-talune-demolizioni-disposte-dallautorita-giudiziaria-in-campania</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.l.-28-aprile-2010-n.-62-temporanea-sospensione-di-talune-demolizioni-disposte-dallautorita-giudiziaria-in-campania</guid>
	<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:16:02 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/05/d.l.-28-aprile-2010-n.-62-temporanea-sospensione-di-talune-demolizioni-disposte-dallautorita-giudiziaria-in-campania#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2010</category><category>banca dati leggi</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /></p>
<p>                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA </p>
<p>  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
  Ritenuta la straordinaria necessita&#8217; ed urgenza  di  sospendere  le<br />
attivita&#8217; di demolizione,  disposte  dall&#8217;autorita&#8217;  giudiziaria,  di<br />
fabbricati destinati  a  civile  abitazione  nella  regione  Campania<br />
realizzati in violazione della normativa urbanistica,  in  dipendenza<br />
sia  della  gravissima  situazione  abitativa,  che  ne  risulterebbe<br />
ulteriormente compromessa, che degli effetti dell&#8217;applicazione  della<br />
sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 28 giugno 2004, che ha<br />
dichiarato  l&#8217;illegittimita&#8217;   della   deliberazione   della   Giunta<br />
regionale campana che escludeva  l&#8217;applicazione  della  normativa  in<br />
tema di regolarizzazione di immobili contenuta nell&#8217;articolo  32  del<br />
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con<br />
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  nonche&#8217;  della<br />
sentenza della medesima Corte n. 49 del 6 febbraio 2006,  che  si  e&#8217;<br />
pronunciata in merito alla legge della regione Campania  18  novembre<br />
2004, n. 10, in materia di sanatoria di abusi edilizi;<br />
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella<br />
riunione del 23 aprile 2010;<br />
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del<br />
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  del  Ministro  della<br />
giustizia; </p>
<p>                              E m a n a<br />
                     il seguente decreto-legge: </p>
<p>                               Art. 1 </p>
<p>Disposizioni urgenti per il disagio abitativo nella regione Campania </p>
<p>  1. Al fine di fronteggiare  la  grave  situazione  abitativa  nella<br />
regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione<br />
delle necessita&#8217; determinanti vincoli di tutela paesaggistica,  anche<br />
in dipendenza delle problematiche determinatesi dopo  gli  interventi<br />
della Corte Costituzionale successivi al 2003, sono sospese  fino  al<br />
30 giugno 2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente  a<br />
prima  abitazione,  siti  nel  territorio  della  regione   Campania,<br />
disposte a seguito di sentenza penale, purche&#8217;  riguardanti  immobili<br />
occupati stabilmente da  soggetti  sforniti  di  altra  abitazione  e<br />
concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.<br />
  2. Si procede, in ogni caso,  alla  demolizione,  ove  dall&#8217;ufficio<br />
tecnico del comune competente ovvero  dal  competente  ufficio  della<br />
protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per<br />
la pubblica o privata incolumita&#8217; derivanti dall&#8217;edificio  del  quale<br />
sia stata disposta la demolizione in sede penale,  ovvero  sia  stata<br />
accertata la  violazione  di  vincoli  paesaggistici  previsti  dalla<br />
normativa nazionale vigente. </p>
<p>                               Art. 2 </p>
<p>                          Entrata in vigore </p>
<p>  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a<br />
quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della<br />
Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione<br />
in legge.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare. </p>
<p>Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20100504091602"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20100504091602?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20100504091602" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-0008021944834004&channel=2508919242&output=png&cuid=20100504091602&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2010%2F05%2Fd.l.-28-aprile-2010-n.-62-temporanea-sospensione-di-talune-demolizioni-disposte-dallautorita-giudiziaria-in-campania"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita&amp;#8217; ed urgenza  di  sospendere  le
attivita&amp;#8217; di[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title> Legge 22 aprile 2010 , n. 60: Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5  marzo  2010, n.  29,  recante  interpretazione  autentica  di   disposizioni   del procedimento elettorale e  relativa  disciplina  di  attuazione,  non convertito in legge. </title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/04/legge-22-aprile-2010-n.-60-salvaguardia-degli-effetti-prodotti-dal-decreto-legge-5-marzo-2010-n.-29-recante-interpretazione-autentica-di-disposizioni-del-procedimento-elettorale-e-relativa-disciplina-</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/04/legge-22-aprile-2010-n.-60-salvaguardia-degli-effetti-prodotti-dal-decreto-legge-5-marzo-2010-n.-29-recante-interpretazione-autentica-di-disposizioni-del-procedimento-elettorale-e-relativa-disciplina-</guid>
	<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:24:24 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2010/04/legge-22-aprile-2010-n.-60-salvaguardia-degli-effetti-prodotti-dal-decreto-legge-5-marzo-2010-n.-29-recante-interpretazione-autentica-di-disposizioni-del-procedimento-elettorale-e-relativa-disciplina-#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2010</category><category>banca dati leggi</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>diritto</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /></p>
<p>    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno<br />
approvato; </p>
<p>                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA </p>
<p>                              promulga </p>
<p>la seguente legge:<br />
                               Art. 1 </p>
<p>    1. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono<br />
fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici  sorti  sulla<br />
base del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29.<br />
    2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso  della  sua<br />
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<br />
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserita<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla<br />
osservare come legge dello Stato. </p>
<p>Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20100430162424"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20100430162424?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20100430162424" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-0008021944834004&channel=2508919242&output=png&cuid=20100430162424&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2010%2F04%2Flegge-22-aprile-2010-n.-60-salvaguardia-degli-effetti-prodotti-dal-decreto-legge-5-marzo-2010-n.-29-recante-interpretazione-autentica-di-disposizioni-del-procedimento-elettorale-e-relativa-disciplina-"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              promulga 
la seguente legge:
          [...]</description>
	
	</item>
    

</channel>
</rss>

