<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
    <title>guide</title>
    <link>http://guide.supereva.it</link>
    <description>Le guide di Supereva</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jul 2009 22:58:09 GMT</pubDate>
    <generator>http://lightpress.org/</generator>
    <copyright>2008-2009 Blogo.it</copyright>
    <language>it-it</language>

    
	<item>
	<title>D.P.R.  18 febbraio 2009 , n. 28: Regolamento  recante  modifiche  al decreto  del  Presidente  della Repubblica 18   luglio  2006,  n.  254,  concernente  disciplina  del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.p.r.-18-febbraio-2009-n.-28-regolamento-recante-modifiche-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-18-luglio-2006-n.-254-concernente-disciplina-del-risarcimento-diretto-dei-danni-derivanti-dalla-c</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.p.r.-18-febbraio-2009-n.-28-regolamento-recante-modifiche-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-18-luglio-2006-n.-254-concernente-disciplina-del-risarcimento-diretto-dei-danni-derivanti-dalla-c</guid>
	<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:35:46 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.p.r.-18-febbraio-2009-n.-28-regolamento-recante-modifiche-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-18-luglio-2006-n.-254-concernente-disciplina-del-risarcimento-diretto-dei-danni-derivanti-dalla-c#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>banca dati</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>decreto legislativo</category><category>diritto</category><category>leggi</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" /><br />
Il Presidente della Repubblica</p>
<p>  Visto l&#8217;articolo 87 della Costituzione;<br />
  Visto l&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
  Visto  l&#8217;articolo  150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;<br />
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha tra l&#8217;altro istituito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico, e l&#8217;articolo 1, commi  376  e  377,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche&#8217; il decreto-legge  16  maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla   legge   14  luglio  2008,  n.  121,  che  sono  ulteriormente intervenuti sull&#8217;assetto dei Ministeri;<br />
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254,  recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla  circolazione  stradale,  a  norma dell&#8217;articolo 150 del Codice delle   assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209;<br />
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;Adunanza del 15 dicembre 2008;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;<br />
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;</p>
<p>                                Emana<br />
                      il seguente regolamento:</p>
<p>                               Art. 1.</p>
<p>  1.  Il  comma  2  dell&#8217;articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e&#8217; sostituito dai seguenti:<br />
  «2.  Per  la  regolazione  contabile  dei  rapporti  economici,  la convenzione   deve   prevedere   una   stanza  di  compensazione  dei risarcimenti  effettuati.  Le  compensazioni  avvengono sulla base di costi  medi  che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli  assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonche&#8217;, limitatamente   ai  danni  a  cose,  per  macroaree  territorialmente omogenee  in  numero  non  superiore  a  tre.  I  predetti criteri di differenziazione,  applicati  alternativamente  o congiuntamente, non devono  determinare  una  eccessiva  frammentazione dei costi medi da prendere  a  base  per  le  compensazioni.  Le  compensazioni possono avvenire  anche sulla base di meccanismi che prevedano l&#8217;applicazione di  franchigie  a  carico  dell&#8217;impresa  che  ha  risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.<br />
  2-bis.  Le  differenziazioni  delle  compensazioni  da applicare ai sensi  del  comma  2  sono  stabilite e possono essere modificate con decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, sentiti l&#8217;ISVAP e il Comitato  tecnico  di  cui  al  comma  4,  sulla  base dell&#8217;andamento effettivo  dei  costi  e  dell&#8217;esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualita&#8217;.».<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090423143546"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090423143546?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090423143546" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090423143546&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F04%2Fd.p.r.-18-febbraio-2009-n.-28-regolamento-recante-modifiche-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-18-luglio-2006-n.-254-concernente-disciplina-del-risarcimento-diretto-dei-danni-derivanti-dalla-c"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>Il Presidente della Repubblica
  Visto l&amp;#8217;articolo 87 della Costituzione;
  Visto l&amp;#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l&amp;#8217;articolo  150 del[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title> D.Lgs. 24 febbraio 2009 , n. 24: Disciplina  sanzionatoria  per la violazione delle disposizioni del regolamento  (CE)  n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita&#039; e delle persone a mobilita&#039; ridotta nel trasporto aereo</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.lgs.-24-febbraio-2009-n.-24-disciplina-sanzionatoria-per-la-violazione-delle-disposizioni-del-regolamento-ce-n.-11072006-relativo-ai-diritti-delle-persone-con-disabilita-e-delle-persone-a-mobilita-r</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.lgs.-24-febbraio-2009-n.-24-disciplina-sanzionatoria-per-la-violazione-delle-disposizioni-del-regolamento-ce-n.-11072006-relativo-ai-diritti-delle-persone-con-disabilita-e-delle-persone-a-mobilita-r</guid>
	<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 18:34:20 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.lgs.-24-febbraio-2009-n.-24-disciplina-sanzionatoria-per-la-violazione-delle-disposizioni-del-regolamento-ce-n.-11072006-relativo-ai-diritti-delle-persone-con-disabilita-e-delle-persone-a-mobilita-r#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" /><br />
    Il Presidente della Repubblica</p>
<p>  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />
  Vista  la  legge  25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l&#8217;adempimento  di  obblighi  derivanti  dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle  Comunita&#8217;  europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare, l&#8217;articolo  3,  comma  1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;<br />
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita&#8217; e delle persone a mobilita&#8217; ridotta nel trasporto aereo;<br />
  Visto  il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942,  n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;<br />
  Vista  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689, recante modifiche al sistema penale;<br />
  Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l&#8217;assistenza,  l&#8217;integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate;<br />
  Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell&#8217;Ente nazionale per l&#8217;aviazione civile (ENAC);<br />
  Visto  il  decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni,   dalla   legge  9  novembre  2004,  n.  265,  recante interventi urgenti nel settore dell&#8217;aviazione civile;<br />
  Visto  il  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il<br />
codice  del  consumo  a  norma  dell&#8217;articolo 7 della legge 29 luglio<br />
2003, n. 229;<br />
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  2006,  n. 69, recante disposizioni  sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004  che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza  ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;<br />
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9  agosto 2007, afferente  alla  designazione  dell&#8217;ENAC quale organismo responsabile dell&#8217;applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;<br />
  Visto  il  contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle finanze e della difesa, e  l&#8217;ENAC,  sottoscritto  il  14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;<br />
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;<br />
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;<br />
  Sulla  proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della  giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell&#8217;economia e delle finanze,  del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunita&#8217;;</p>
<p>                              E m a n a<br />
                  il seguente decreto legislativo:</p>
<p>                               Art. 1.<br />
                               Oggetto</p>
<p>  1.  Fatto  salvo quanto previsto all&#8217;articolo 1174 del Codice della navigazione,  il  presente  decreto detta la disciplina sanzionatoria per  le  violazioni  del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone  con  disabilita&#8217;  e  delle  persone  a mobilita&#8217; ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».      </p>
<p>                               Art. 2.<br />
              Organismo responsabile dell&#8217;applicazione<br />
                         delle disposizioni</p>
<p>  1.  L&#8217;Ente  nazionale per l&#8217;aviazione civile (ENAC) e&#8217; responsabile dell&#8217;accertamento  delle  violazioni  ed  irroga le sanzioni previste agli  articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre 1981,   n.   689,  per  le  finalita&#8217;  di  cui  all&#8217;articolo  16  del regolamento.</p>
<p>                               Art. 3.<br />
                         Negata prenotazione</p>
<p>  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore  aereo,  un  suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per  motivi  di  disabilita&#8217;  o di mobilita&#8217; ridotta di accettare una prenotazione   per   un   volo,   fatte  salve  le  deroghe  previste dall&#8217;articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.</p>
<p>                               Art. 4.<br />
                           Negato imbarco</p>
<p>  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da euro trentamila ad euro centoventimila il  vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l&#8217;imbarco  a  una persona con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta al di fuori  dei  casi di deroga di cui all&#8217;articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.<br />
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro ventimila ad euro ottantamila il vettore  aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l&#8217;imbarco  a causa di una delle ragioni di deroga di cui all&#8217;articolo 4,  lettere  a)  e  b)  del regolamento, non provvede al rimborso del biglietto  o  all&#8217;offerta  di un volo alternativo anche all&#8217;eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall&#8217;articolo 8 del  regolamento  (CE)  n.  261/2004  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, dell&#8217;11 febbraio 2004.</p>
<p>                               Art. 5.<br />
                       Obbligo di informazione</p>
<p>  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila ad euro ventimila il vettore aereo, un suo agente o l&#8217;operatore turistico che:<br />
   a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno  nelle  stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme   di   sicurezza  che  applica  al  trasporto  di  persone  con disabilita&#8217;  e  di  persone a mobilita&#8217; ridotta, nonche&#8217; le eventuali restrizioni  al  loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilita&#8217; a causa delle dimensioni dell&#8217;aeromobile;<br />
   b)  non  informa  la persona con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta delle ragioni in base alle quali si e&#8217; avvalso delle deroghe previste dall&#8217;articolo  4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per iscritto,  entro  cinque  giorni lavorativi, ad una richiesta in tale senso;<br />
   c)  non trasmette almeno trentasei ore prima dell&#8217;ora di partenza, purche&#8217; abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell&#8217;ora  stessa,  le  informazioni  in  merito  a  tale  notifica di assistenza  ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonche&#8217; al vettore aereo effettivo;<br />
   d)  non  comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo,al  gestore  dell&#8217;aeroporto  di destinazione, qualora sia situato nel territorio  di  uno  Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero  di  persone con disabilita&#8217; e di persone a mobilita&#8217; ridotta, presenti   su   detto   volo,  che  richiedono  l&#8217;assistenza  di  cui<br />
all&#8217;allegato   1   al   presente   decreto,  specificando  la  natura dell&#8217;assistenza necessaria.<br />
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila  a euro ventimila il gestore  aeroportuale  che  non adotta tutte le misure necessarie per ricevere  le  notifiche  di  richiesta  di  assistenza da parte delle persone  con  disabilita&#8217;  o a mobilita&#8217; ridotta presso tutti i punti vendita  presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.</p>
<p>                               Art. 6.<br />
            Designazione di punti di arrivo e di partenza</p>
<p>  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e  di  partenza per le persone con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta, sia  all&#8217;interno  che  all&#8217;esterno  dei  terminal,  mettendo  a  loro disposizione,   in  formati  accessibili,  le  informazioni  di  base sull&#8217;aeroporto.</p>
<p>                               Art. 7.<br />
               Mancata assistenza da parte del gestore<br />
                         e norme di qualita&#8217;</p>
<p>  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da euro diecimila ad euro quarantamila il gestore  aeroportuale  che  non  adempie  agli obblighi di assistenza indicati  nell&#8217;allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.<br />
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa   pecuniaria   da   euro  duemilacinquecento  ad  euro diecimila  il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le<br />
norme  di qualita&#8217; per l&#8217;assistenza di cui all&#8217;allegato 1 al presente decreto,  ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.</p>
<p>                               Art. 8.<br />
                Obblighi di formazione del personale</p>
<p>  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  sono  soggetti allasanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:<br />
   a)  non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un   subappaltatore,   adeguato   alle  esigenze  delle  persone  con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta;<br />
   b)  non  provvedono  affinche&#8217;  tutto  il  personale che lavora in aeroporto  a  diretto  contatto  con i viaggiatori, abbia frequentato corsi  di  formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti  alla  disabilita&#8217;  in modo di essere idoneo all&#8217;assistenza alle persone con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta;<br />
   c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsidi  formazione sulla disabilita&#8217; e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in materia.</p>
<p>                               Art. 9.<br />
            Mancata assistenza da parte dei vettori aerei</p>
<p>  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all&#8217;allegato 2 del presente decreto.</p>
<p>                              Art. 10.<br />
             Aggiornamento degli importi delle sanzioni</p>
<p>  1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui  agli  articoli  3,  4,  5,  6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante applicazione  dell&#8217;incremento pari all&#8217;indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l&#8217;intera collettivita&#8217;, rilevato dall&#8217;ISTAT nel biennio precedente.<br />
  2.  Con  decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell&#8217;economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni   biennio,   sono  aggiornati  i  nuovi  limiti  delle  sanzioni amministrative  pecuniarie  che si applicano dal 1° gennaio dell&#8217;anno successivo.</p>
<p>                              Art. 11.<br />
                     Istituzione fondo speciale</p>
<p>  1.  E&#8217;  istituito  presso  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  un  fondo  speciale  per  le  iniziative  di  ricerca e di informazione  a  favore  dei passeggeri con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta,  da  finanziarsi  con le entrate derivanti dall&#8217;applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.<br />
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell&#8217;economia  e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri  delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  e  per  le pari opportunita&#8217;,  sono  definite  le  modalita&#8217; di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.</p>
<p>                              Art. 12.<br />
                         Disposizioni finali</p>
<p>  1. Dall&#8217;attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne&#8217; minori entrate per la finanza pubblica.<br />
  2.  L&#8217;ENAC  provvede  ai  compiti,  di  cui  all&#8217;articolo 2, con le risorse  umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.<br />
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>                                                           Allegato 1<br />
                                  (Previsto dall&#8217;articolo 7, comma 1)</p>
<p>                 ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITA&#8217;<br />
                      DEI GESTORI AEROPORTUALI</p>
<p>  Assistenza  e  misure  necessarie  per  consentire alle persone con disabilita&#8217; e alle persone a mobilita&#8217; ridotta di:<br />
   1)  comunicare  il  loro  arrivo  all&#8217;aeroporto  e la richiesta di assistenza ai punti designati all&#8217;interno e all&#8217;esterno dei terminal;<br />
   2) spostarsi da un punto designato al banco dell&#8217;accettazione;<br />
   3) adempiere alle formalita&#8217; di registrazione del passeggero e dei bagagli;<br />
   4)   procedere   dal   banco   dell&#8217;accettazione   all&#8217;aeromobile, espletando i controlli per l&#8217;emigrazione, doganali e di sicurezza;<br />
   5) imbarcarsi sull&#8217;aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;<br />
   6) procedere dal portellone dell&#8217;aeromobile al posto a sedere;<br />
   7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;<br />
   8) procedere dal posto a sedere al portellone dell&#8217;aeromobile;<br />
   9) sbarcare dall&#8217;aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;<br />
   10)  procedere dall&#8217;aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l&#8217;immigrazione e doganali;<br />
   11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;<br />
   12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a  bordo e a terra, all&#8217;interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;<br />
   13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessita&#8217;.<br />
  Quando  una  persona  con  disabilita&#8217;  o  una  persona a mobilita&#8217; ridotta  e&#8217;  assistita  da  un  accompagnatore,  questa persona deve, qualora  ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonche&#8217; per l&#8217;imbarco e lo sbarco.<br />
  Gestione  a  terra  di  tutte  le  necessarie  attrezzature  per la mobilita&#8217;,  comprese  le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di  quarantotto  ore  e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell&#8217;aeromobile  nonche&#8217;  nel  rispetto  della  pertinente  normativa relativa alle merci pericolose.<br />
  Sostituzione   temporanea   di   attrezzatura   per   la  mobilita&#8217; danneggiata  o  smarrita,  tenendo  presente  che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.<br />
  Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.<br />
  Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.</p>
<p>                                                           Allegato 2<br />
                                           (Previsto dall&#8217;articolo 9)</p>
<p>                ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI</p>
<p>  Trasporto  in  cabina  dei  cani  da  assistenza  riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.<br />
  Oltre   agli   apparecchi  medici,  trasporto  di  al  massimo  due dispositivi  di  mobilita&#8217;  per  persona  con disabilita&#8217; o persona a mobilita&#8217;  ridotta,  comprese  sedie  a  rotelle  elettriche,  previo preavviso  di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a   bordo  dell&#8217;aeromobile  nonche&#8217;  nel  rispetto  della  pertinente normativa relativa alle merci pericolose.<br />
  Comunicazione  delle  informazioni  essenziali  sul volo in formato accessibile.<br />
  Realizzazione  di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta,  i  posti  a  sedere  tenendo  conto  delle esigenze delle singole  persone  con disabilita&#8217; o a mobilita&#8217; ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilita&#8217;.<br />
  Se   necessario,   assistenza   alle   persone   affinche&#8217;  possano raggiungere i servizi igienici.<br />
  Qualora  una  persona  con  disabilita&#8217;  o  una persona a mobilita&#8217; ridotta  sia  assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo  effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un  posto a sedere vicino alla persona con disabilita&#8217; o alla persona a mobilita&#8217; ridotta.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090418183420"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090418183420?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090418183420" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090418183420&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F04%2Fd.lgs.-24-febbraio-2009-n.-24-disciplina-sanzionatoria-per-la-violazione-delle-disposizioni-del-regolamento-ce-n.-11072006-relativo-ai-diritti-delle-persone-con-disabilita-e-delle-persone-a-mobilita-r"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>Il Presidente della Repubblica
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l&amp;#8217;adempimento  di  obblighi [...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title> D.Lgs.  6 febbraio 2009 , n. 21: Regolamento  di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.lgs.-6-febbraio-2009-n.-21-regolamento-di-esecuzione-delle-disposizioni-di-cui-al-regolamento-ce-n.-6482004-relativo-ai-detergenti</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.lgs.-6-febbraio-2009-n.-21-regolamento-di-esecuzione-delle-disposizioni-di-cui-al-regolamento-ce-n.-6482004-relativo-ai-detergenti</guid>
	<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:02:21 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/04/d.lgs.-6-febbraio-2009-n.-21-regolamento-di-esecuzione-delle-disposizioni-di-cui-al-regolamento-ce-n.-6482004-relativo-ai-detergenti#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>banca dati</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>decreto legislativo</category><category>diritto</category><category>leggi</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" /><br />
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>   Visto l&#8217;articolo 87 della Costituzione;<br />
  Visto  l&#8217;articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
  Vista   la   legge   26   aprile   1983,  n.  136,  concernente  la biodegradabilita&#8217; dei detergenti sintetici;<br />
  Visto  il  decreto-legge  25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   24   gennaio  1986,  n.  7,  recante provvedimenti   urgenti   per   il   contenimento   dei  fenomeni  di eutrofizzazione;<br />
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni,  recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all&#8217;imballaggio, all&#8217;etichettatura dei preparati pericolosi;<br />
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita&#8217; 13 settembre 1988, n. 413, recante riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare;<br />
  Visto il decreto del Ministro della sanita&#8217; 20 aprile 1988, n. 162, recante regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;<br />
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita&#8217; dei detergenti sintetici;<br />
  Visto  il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti;<br />
  Considerata  la  necessita&#8217;  di  dare  attuazione alle disposizioni introdotte  dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;<br />
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;Adunanza dell&#8217;11 luglio 2005 e nell&#8217;Adunanza del 16 gennaio 2006;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008;<br />
  Tenuto  conto delle osservazioni formulate con foglio n. 190 del 19 novembre  2008  dall&#8217;Ufficio  di controllo di legittimita&#8217; sugli atti dei  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali della Corte dei conti;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;<br />
  Sulla  proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri  dello sviluppo economico e dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p>
<p>                              E m a n a</p>
<p>il seguente regolamento:</p>
<p>                               Art. 1.</p>
<p>                 Finalita&#8217; ed ambito di applicazione</p>
<p>  1.  Il  presente  regolamento reca previsioni dirette ad attuare le disposizioni  di  cui  al regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo   e   del   Consiglio,  del  31  marzo  2004,  integrando  le disposizioni nazionali in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (CE) n. 648/2004.<br />
  2.  Per  le  finalita&#8217;  di  cui  al  comma  1,  il presente decreto armonizza  le  seguenti disposizioni per l&#8217;immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti:<br />
   a) etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti  e  la loro applicazione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 648/2004;<br />
   b)  informazioni  che  i  produttori devono mettere a disposizione dell&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217; e del personale medico;<br />
   c) autorizzazioni;<br />
   d) vigilanza;<br />
   e)  livelli  di  fosforo  consentiti  nei  vari  tipi di preparati<br />
destinati al lavaggio.</p>
<p>                               Art. 2.</p>
<p>                        Autorita&#8217; competente</p>
<p>  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione   generale  della  prevenzione  sanitaria,  e&#8217;  l&#8217;autorita&#8217; competente  responsabile  della  comunicazione  e dello scambio delle informazioni relative alla gestione del regolamento (CE) n. 648/2004.</p>
<p>                               Art. 3.</p>
<p>              Banca dati Istituto superiore di sanita&#8217;</p>
<p>  1.  Ai  preparati  detergenti  si  applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 15 ed allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.  65,  e  successive  modificazioni,  indipendentemente  dalla loro classificazione   di   pericolo  ai  sensi  del  decreto  legislativo medesimo.  Le  notifiche da inviare all&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217; devono  essere integrate con le informazioni di cui all&#8217;allegato VII, punto  C,  del  regolamento (CE) n. 648/2004. L&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217;  predispone una versione specifica per i preparati detergenti del  programma  di acquisizione dati, che verra&#8217; messo a disposizione attraverso  il  proprio  sito  internet. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dovranno inviare le notifiche anche coloro che avevano gia&#8217; inviato le notifiche ai sensi del decreto del Ministro  della  sanita&#8217;  19  aprile  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  274 del 23 novembre 2000, o del decreto legislativo 14<br />
marzo 2003, n. 65, per i preparati detergenti classificati pericolosi ai sensi del decreto legislativo medesimo.<br />
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  limitatamente  ai  soli  dati  sulla detergenza, sara&#8217; reso disponibile  un  collegamento  informatico  tra la Direzione generale della  prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  e la Banca dati di cui all&#8217;articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.</p>
<p>                               Art. 4.</p>
<p>              Informazioni fornite al personale medico</p>
<p>  1.  Il  personale medico, gratuitamente e senza ritardi, puo&#8217; avere accesso  alle  schede  tecniche  sui preparati detergenti disponibili presso  alla  Banca  dati  dell&#8217;Istituto  superiore  di sanita&#8217;. Tale accesso  puo&#8217; essere concesso direttamente dall&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217;   previa   verifica   della   qualifica   professionale   del richiedente. In alternativa le informazioni necessarie possono essere richieste  ai  Centri  antiveleni abilitati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.<br />
  2.  In  alternativa  le  informazioni  di  cui al comma 1 sono rese disponibili  dal  fabbricante  o  dall&#8217;importatore  che  immette  sul mercato il preparato cosi&#8217; come stabilito dall&#8217;allegato VII, punto C, del regolamento (CE) n. 648/2004.<br />
  3.  Il  numero  di  telefono  del fabbricante o dell&#8217;importatore e&#8217; riportato sull&#8217;etichetta del preparato.</p>
<p>                               Art. 5.</p>
<p>Limitazioni   nell&#8217;uso  di  detergenti  o  coadiuvanti  del  lavaggio<br />
     contenenti fosforo ed Acido Nitriltriacetico (NTA)</p>
<p>  1.  E&#8217;  vietata  l&#8217;introduzione  nel  territorio  dello  Stato,  la detenzione  per  l&#8217;immissione in commercio in Italia di preparati per lavare  aventi  un  contenuto  di  composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sotto elencati:<br />
   a) «coadiuvanti del lavaggio»: 0,5 per cento;<br />
   b) «preparati da bucato in macchina lavatrice, preparati da bucato a mano e per comunita&#8217; e preparati per piatti a mano»: 1 per cento;<br />
   c) «preparati da lavastoviglie»: 6 per cento.<br />
  2. Nei prodotti di cui al comma 1 e&#8217; vietato altresi&#8217; l&#8217;impiego del sale  sodico  dell&#8217;acido  nitrilotriacetico (N.T.A.) come sostituente dei composti di fosforo.</p>
<p>                               Art. 6.</p>
<p>                        Vigilanza e controlli</p>
<p>  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le  regioni  ed il sindaco esercitano la vigilanza, nell&#8217;ambito delle rispettive  competenze, sui tensioattivi e i preparati destinati alla detergenza sia in ambito produttivo che commerciale.<br />
  2.   All&#8217;accertamento  dell&#8217;osservanza  delle  norme  del  presente decreto  e  agli  esami  e  alle analisi dei campioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, 28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni.</p>
<p>                               Art. 7.</p>
<p>                  Compiti dell&#8217;autorita&#8217; periferica</p>
<p>  1.  Gli  organi  sanitari  competenti  sono  tenuti a procedere con uniformita&#8217; di interventi e di criteri alle autorizzazioni sanitarie, alle  ispezioni, ai prelievi ed alle denunzie, seguendo le istruzioni emanate  dal  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali e le eventuali statuizioni in materia emanate dalle regioni.</p>
<p>                               Art. 8.</p>
<p>       Documentazione richiesta per l&#8217;autorizzazione sanitaria</p>
<p>  1.  Per  ogni  stabilimento  l&#8217;imprenditore esercente, per ottenere l&#8217;autorizzazione, deve presentare apposita domanda nella quale devono essere indicati:<br />
   a)  la  ditta  o  la  ragione  sociale  ed  il  marchio depositato dall&#8217;impresa;<br />
   b) la sede legale dell&#8217;impresa ed il luogo dello stabilimento;<br />
   c)  l&#8217;indicazione  dei componenti dei prodotti da commercializzare ed ogni altro elemento utile alla conoscenza dei prodotti;<br />
   d)  le  precauzioni  igienico-sanitarie  adottate durante il ciclo lavorativo   per   la   tutela   dei  lavoratori  e  la  salvaguardia dell&#8217;ambiente.</p>
<p>                               Art. 9.</p>
<p>               Rilascio dell&#8217;autorizzazione sanitaria</p>
<p>  1.   Il   sindaco,   accertata   l&#8217;osservanza   delle  disposizioni igienico-sanitarie  vigenti, ed in particolare la messa in opera o la predisposizione  durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per la salvaguardia     dei    lavoratori    e    dell&#8217;ambiente,    rilascia l&#8217;autorizzazione sanitaria.</p>
<p>                              Art. 10.</p>
<p>                       Laboratori di controllo</p>
<p>  1.  I  laboratori  interessati ad effettuare le prove richieste dal regolamento (CE) n. 648/2004, in conformita&#8217; allo standard EN ISO/IEC 17025,  o  all&#8217;articolo  2  della  direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell&#8217;11  febbraio 2004 (Buona pratica di laboratorio),   presentano   domanda  di  inclusione  negli  elenchi, nazionale  e  comunitario,  in  qualita&#8217;  di laboratori competenti ed autorizzati.<br />
  2. La domanda di cui al comma 1 e&#8217; inviata a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  indirizzata  al Ministero del lavoro, della salute   e   delle   politiche   sociali,  Direzione  generale  della prevenzione sanitaria, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, corredata dalla seguente documentazione:<br />
   a) copia del certificato attestante il rispetto dei principi della Buona   pratica   di   laboratorio   limitatamente   alle   prove  di biodegradabilita&#8217;, di cui il richiedente e&#8217; in possesso;<br />
   b)  copia del certificato di accreditamento per l&#8217;esecuzione delle prove   per  cui  il  laboratorio  chiede  di  essere  approvato,  in conformita&#8217;  alla  norma  EN  ISO/IEC 17025, rilasciato da un ente di accreditamento   facente  parte  dell&#8217;EA  (European  Cooperation  for Accreditation)   o,   in   alternativa,   documentazione  comprovante l&#8217;esecuzione  di  tali  prove  in  conformita&#8217;  alla norma EN ISO/IEC 17025.<br />
  3.  Al  ricevimento  della  domanda, il Ministero del lavoro, della salute   e   delle   politiche  sociali,  dopo  avere  verificato  la completezza   della  documentazione  e  valutato  l&#8217;estensione  della validita&#8217; delle due certificazioni prodotte dal laboratorio, comunica al  richiedente  l&#8217;avvio  della  procedura  -  documentale o mediante visita  ispettiva  -  per  l&#8217;accertamento  del possesso dei requisiti richiesti dal regolamento (CE) n. 648/2004.<br />
  4.  Per  l&#8217;accertamento di cui al comma 3, il Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche sociali si avvale, per gli aspetti concernenti  la conformita&#8217; alla norma EN ISO/IEC 17025, dell&#8217;Ufficio FI   dell&#8217;Ispettorato  tecnico  dell&#8217;industria  del  Ministero  dello sviluppo economico.<br />
  5.  In  caso  di esito positivo dell&#8217;accertamento, il Ministero del lavoro,   della   salute   e  delle  politiche  sociali  comunica  al richiedente   l&#8217;approvazione   del   laboratorio  e  ne  notifica  la denominazione completa e l&#8217;indirizzo alla Commissione europea.<br />
  6. Gli oneri dell&#8217;istruttoria per l&#8217;approvazione dei laboratori, da porre  a  carico dei richiedenti, saranno commisurati ai costi che le due  amministrazioni  dovranno  sostenere  e la loro determinazione e ripartizione  sara&#8217; oggetto di un successivo decreto del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell&#8217;economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<br />
  7.  I  laboratori  inclusi  negli elenchi, nazionale e comunitario, sono  sottoposti, con oneri a loro carico, dall&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217; a ring-tests al fine di uniformare gli inocula.</p>
<p>                              Art. 11.</p>
<p>                            Etichettatura</p>
<p>  1.  I  prodotti  detergenti, in confezione singola o venduti sfusi, possono  essere  immessi sul mercato solo se il loro imballaggio reca le  indicazioni  previste dal regolamento (CE) n. 648/2004, in lingua italiana e a caratteri leggibili, visibili ed indelebili.<br />
  2.  Il titolare della autorizzazione all&#8217;immissione in commercio di prodotti     biocidi,    attualmente    registrati    come    presidi medico-chirurgici,     provvede     autonomamente     all&#8217;adeguamento dell&#8217;etichettatura   alle   disposizioni   del  regolamento  (CE)  n. 648/2004,   inviando   un   esemplare  dell&#8217;etichetta  modificata  al Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali - Direzione   generale   dei   farmaci   e   dei   dispositivi  medici.<br />
L&#8217;adeguamento,  ai  sensi  dell&#8217;articolo  4, comma 4, del decreto del Presidente  della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, non comporta una nuova autorizzazione delle etichette.</p>
<p>                              Art. 12.</p>
<p>                 Tariffe per le richieste di deroghe</p>
<p>  1.  La domanda di deroga di cui all&#8217;articolo 5 del regolamento (CE) n.  648/2004  e&#8217;  inoltrata  al  Ministero del lavoro, della salute e delle   politiche   sociali,  Direzione  generale  della  prevenzione sanitaria - Ufficio  IV  e,  per  quanto  attiene i presidi medico chirurgici e biocidi, in copia alla Direzione dei farmaci e dei dispositivi medici -Ufficio VII.<br />
  2.  Le  spese  relative  all&#8217;espletamento  dell&#8217;istruttoria  per la verifica  delle deroghe di cui all&#8217;articolo 5 del regolamento (CE) n. 648/2004, sono poste a carico del notificante.<br />
  3.  La  valutazione  del  fascicolo  tecnico di cui all&#8217;articolo 5, paragrafo   2   del   regolamento  (CE)  n.  648/2004  e&#8217;  effettuata dall&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217;.<br />
  4. Per l&#8217;espletamento dell&#8217;istruttoria relativa alla verifica della documentazione  presenta  per  il  conseguimento di una deroga di cui all&#8217;articolo   5   del   regolamento  (CE)  n.  648/2004  i  soggetti interessati  sono tenuti, per ciascuna deroga richiesta, al pagamento di  2827  euro,  secondo  le  modalita&#8217;  previste, per le tariffe sui servizi resi a terzi, dall&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217;.<br />
  5.  L&#8217;attestazione  dell&#8217;avvenuto pagamento della tariffa di cui al comma 4 e&#8217; allegata alla richiesta di deroga e costituisce condizione di  ricevibilita&#8217;  della  domanda  inoltrata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.</p>
<p>                              Art. 13.</p>
<p>                         Disposizioni finali</p>
<p>  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne&#8217; minori entrate, a carico della finanza pubblica.<br />
  2.  All&#8217;attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto, le amministrazioni   interessate   provvedono   con  le  risorse  umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090415100221"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090415100221?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090415100221" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090415100221&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F04%2Fd.lgs.-6-febbraio-2009-n.-21-regolamento-di-esecuzione-delle-disposizioni-di-cui-al-regolamento-ce-n.-6482004-relativo-ai-detergenti"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l&amp;#8217;articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l&amp;#8217;articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 [...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>Decreto Legge 23 febbraio 2009 , n. 11: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche&#039; in tema di atti persecutori</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/03/decreto-legge-23-febbraio-2009-n.-11-misure-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-e-di-contrasto-alla-violenza-sessuale-nonche-in-tema-di-atti-persecutori</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/03/decreto-legge-23-febbraio-2009-n.-11-misure-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-e-di-contrasto-alla-violenza-sessuale-nonche-in-tema-di-atti-persecutori</guid>
	<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:57:26 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/03/decreto-legge-23-febbraio-2009-n.-11-misure-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-e-di-contrasto-alla-violenza-sessuale-nonche-in-tema-di-atti-persecutori#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>banca dati</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>decreto legislativo</category><category>diritto</category><category>leggi</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" /></p>
<p>                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita&#8217;  ed  urgenza  di introdurre misure  per  assicurare  una  maggiore  tutela  della sicurezza della collettivita&#8217;,   a  fronte  dell&#8217;allarmante  crescita  degli  episodi collegati  alla  violenza  sessuale,  attraverso  un sistema di norme finalizzate  al  contrasto  di  tali  fenomeni e ad una piu&#8217; concreta tutela  delle  vittime  dei  suddetti  reati, all&#8217;introduzione di una disciplina  organica  in  materia  di  atti  persecutori, ad una piu&#8217; efficace   disciplina   dell&#8217;espulsione  e  del  respingimento  degli immigrati  irregolari,  nonche&#8217;  ad  un piu&#8217; articolato controllo del territorio;<br />
  Ritenuto,  pertanto,  di anticipare talune delle norme contenute in disegni  di legge gia&#8217; approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;<br />
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  dell&#8217;interno,  del  Ministro della giustizia e del Ministro per  le pari opportunita&#8217;, di concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle  finanze,  dell&#8217;ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,   delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  della gioventu&#8217;,  per  la  pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, per la semplificazione  normativa,  per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;</p>
<p>E m a n a<br />
il seguente decreto-legge:</p>
<p>CAPO I<br />
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell&#8217;espulsione e controllo del territorio    </p>
<p>                               Art. 1.<br />
                     Modifiche al codice penale</p>
<p>  1. All&#8217;articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
   a)  il  n.  5)  e&#8217; sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione  di  taluno  dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,<br />
609-quater e 609-octies; »;<br />
   b)  dopo  il  numero 5) e&#8217; inserito il seguente: «5.1) dall&#8217;autore del delitto previsto dall&#8217;articolo 612-bis; ».</p>
<p>                               Art. 2.<br />
               Modifiche al codice di procedura penale</p>
<p>  1.  Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le seguenti modificazioni:<br />
   a) all&#8217;articolo 275, comma 3, le parole: «all&#8217;articolo 416-bis del codice  penale  o  ai  delitti  commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal  predetto  articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l&#8217;attivita&#8217;  delle  associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite  dalle seguenti: «all&#8217;articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche&#8217; in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma,  600-ter,  escluso  il  quarto  comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;<br />
   b)  all&#8217;articolo  380,  comma 2, dopo la lettera d) e&#8217; inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall&#8217;articolo 609-bis,  escluso  il  caso  previsto  dal  terzo comma, e delitto di violenza  sessuale  di  gruppo  previsto dall&#8217;articolo 609-octies del codice penale; »        </p>
<p>                               Art. 3.<br />
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354</p>
<p>  1.  Al  comma  1 dell&#8217;articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
   a)  al  primo  periodo,  dopo  la  parola: «600,» sono inserite le seguenti:  «600-bis,  primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo  la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il  caso  previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;<br />
   b)  al  quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo  e  secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma,  600-ter,  terzo  comma,  600-quinquies  e 609-quater, secondo comma».</p>
<p>                               Art. 4.<br />
Modifiche  al  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della<br />
                  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</p>
<p>  1. All&#8217;articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e&#8217; aggiunto il seguente:<br />
  «4-ter.  La  persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater  e  609-octies  del  codice  penale puo&#8217; essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».</p>
<p>                               Art. 5.<br />
                     Esecuzione dell&#8217;espulsione</p>
<p>  1.  Al  comma 5 dell&#8217;articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi: «Trascorso tale termine,  in  caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del  Paese  terzo  interessato  o  di  ritardi nell&#8217;ottenimento della necessaria  documentazione dai Paesi terzi, il questore puo&#8217; chiedere al  giudice  di  pace  la  proroga  del  trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al  periodo  precedente,  il  questore  puo&#8217;  chiedere al giudice una ulteriore  proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di  trattenimento  non puo&#8217; essere superiore a centottanta giorni. Il questore,   in   ogni   caso,   puo&#8217;   eseguire  l&#8217;espulsione  ed  il respingimento  anche  prima  della  scadenza  del  termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».<br />
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati  non  appartenenti  all&#8217;Unione europea anche se gia&#8217; trattenuti nei  centri  di  identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.  </p>
<p>                               Art. 6.<br />
           Piano straordinario di controllo del territorio</p>
<p>  1.  Al  fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio,  al comma 22 dell&#8217;articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili  del  fuoco  ad  effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le  parole:  «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro  il  30  aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della  Repubblica,  da  adottarsi  su  proposta  dei  Ministri per la pubblica    amministrazione    e    l&#8217;innovazione,   dell&#8217;interno   e dell&#8217;economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».<br />
  2. In attesa dell&#8217;adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma  23  dell&#8217;articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive  modificazioni,  le  risorse  oggetto  di confisca versate all&#8217;entrata  del  bilancio  dello  Stato successivamente alla data di entrata  in  vigore  del  predetto  decreto-legge sono immediatamente riassegnate  nel  limite  di  100  milioni di euro per l&#8217;anno 2009, a valere  sulla  quota  di cui all&#8217;articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge   16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita&#8217;   di  tutela  della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso pubblico, al Ministero dell&#8217;interno e nel limite di 3 milioni di euro per l&#8217;anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all&#8217;articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />
  3.  I  sindaci,  previa  intesa  con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di  segnalare  alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano  arrecare  danno  alla  sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.<br />
  4.  Le  associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del  prefetto,  previa  verifica  da  parte  dello stesso, sentito il<br />
Comitato  provinciale  per  l&#8217;ordine  e  la  sicurezza  pubblica, dei requisiti  necessari  previsti  dal  decreto  di  cui  al comma 6. Il<br />
prefetto   provvede,   altresi&#8217;,   al  loro  periodico  monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.<br />
  5.  Tra  le  associazioni  iscritte nell&#8217;elenco di cui al comma 4 i sindaci  si  avvalgono,  in via prioritaria, di quelle costituite tra<br />
gli  appartenenti,  in  congedo,  alle  Forze dell&#8217;ordine, alle Forze armate  e  agli  altri  Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle  di  cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non  siano  destinatarie,  a  nessun  titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.<br />
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell&#8217;interno,  da  adottare  entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di<br />
conversione   del  presente  decreto,  sono  determinati  gli  ambiti operativi  delle  disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l&#8217;iscrizione  nell&#8217;elenco  e sono disciplinate le modalita&#8217; di tenuta dei relativi elenchi.<br />
  7.   Per  la  tutela  della  sicurezza  urbana,  i  comuni  possono utilizzare  sistemi  di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti<br />
al pubblico.<br />
  8.  La  conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte  mediante  l&#8217;uso di sistemi di videosorveglianza e&#8217; limitata ai  sette  giorni  successivi  alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.  </p>
<p>                               Art. 7.<br />
                     Modifiche al codice penale</p>
<p>  1. Dopo l&#8217;articolo 612 del codice penale e&#8217; inserito il seguente:<br />
«Art.  612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu&#8217;  grave  reato, e&#8217; punito con la reclusione da sei mesi a quattro<br />
anni  chiunque,  con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo  da  cagionare  un  perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l&#8217;incolumita&#8217; propria o di un  prossimo  congiunto  o di persona al medesimo legata da relazione affettiva  ovvero  da  costringere  lo  stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.<br />
  La pena e&#8217; aumentata se il fatto e&#8217; commesso dal coniuge legalmente separato  o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.<br />
  La  pena  e&#8217;  aumentata  fino  alla meta&#8217; se il fatto e&#8217; commesso a danno  di  un  minore,  di  una donna in stato di gravidanza o di una persona  con disabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.<br />
  Il delitto e&#8217; punito a querela della persona offesa. Il termine per la  proposizione  della  querela  e&#8217; di sei mesi. Si procede tuttavia d&#8217;ufficio se il fatto e&#8217; commesso nei confronti di un minore o di una persona  con disabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104, nonche&#8217; quando il fatto e&#8217; connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d&#8217;ufficio.».   </p>
<p>                               Art. 8.<br />
                             Ammonimento</p>
<p>  1.  Fino  a  quando  non  e&#8217;  proposta  querela per il reato di cui all&#8217;articolo  612-bis  del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 7,<br />
la  persona  offesa  puo&#8217;  esporre  i fatti all&#8217;autorita&#8217; di pubblica sicurezza   avanzando   richiesta  al  questore  di  ammonimento  nei confronti dell&#8217;autore della condotta. La richiesta e&#8217; trasmessa senza ritardo al questore.<br />
  2.  Il  questore,  assunte  se necessario informazioni dagli organi investigativi  e  sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata  l&#8217;istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e&#8217;  stato  richiesto  il  provvedimento,  invitandolo  a  tenere  una condotta  conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo  verbale  e&#8217;  rilasciata  al  richiedente l&#8217;ammonimento e al soggetto   ammonito.  Il  questore  valuta  l&#8217;eventuale  adozione  di provvedimenti in materia di armi e munizioni.<br />
  3.  La  pena  per il delitto di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale e&#8217; aumentata se il fatto e&#8217; commesso da soggetto gia&#8217; ammonito ai sensi del presente articolo.<br />
  4.  Si  procede  d&#8217;ufficio  per  il  delitto previsto dall&#8217;articolo 612-bis  del  codice  penale  quando il fatto e&#8217; commesso da soggetto<br />
ammonito ai sensi del presente articolo.</p>
<p>                               Art. 9.<br />
               Modifiche al codice di procedura penale</p>
<p>  1.  Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le seguenti modificazioni:<br />
   a) dopo l&#8217;articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:<br />
   «Art.  282-ter  (Divieto  di  avvicinamento  ai luoghi frequentati dalla  persona  offesa).  -  1.  Con  il provvedimento che dispone il divieto  di  avvicinamento  il  giudice prescrive all&#8217;imputato di non avvicinarsi  a  luoghi  determinati  abitualmente frequentati  dalla persona  offesa  ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.<br />
   2.  Qualora  sussistano  ulteriori  esigenze di tutela, il giudice puo&#8217; prescrivere all&#8217;imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da  persone  con  questa  conviventi  o  comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.<br />
   3.  Il  giudice puo&#8217;, inoltre, vietare all&#8217;imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.<br />
   4.  Quando  la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria  per  motivi  di  lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita&#8217; e puo&#8217; imporre limitazioni.<br />
   «Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di  cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all&#8217;autorita&#8217; di pubblica sicurezza competente, ai fini dell&#8217;eventuale adozione dei provvedimenti  in  materia  di  armi  e munizioni. Essi sono altresi&#8217; comunicati  alla  parte  offesa  e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;<br />
   b) all&#8217;articolo 392, il comma 1-bis e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
  «1-bis.  Nei  procedimenti  per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui  all&#8217;articolo  600-quater.1,  600-quinquies, 601 e 602 del codice penale  il  pubblico  ministero,  anche  su  richiesta  della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda  con  incidente probatorio all&#8217;assunzione della testimonianza di  persona  minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;<br />
   c) al comma 5-bis dell&#8217;articolo 398:<br />
    1)  le  parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;<br />
    2)  le  parole:  «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;<br />
    3)  le  parole:  «quando  le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;<br />
    4)  le parole: «l&#8217;abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle    seguenti:    «l&#8217;abitazione    della    persona   interessata<br />
all&#8217;assunzione della prova»;<br />
   d) al comma 4-ter dell&#8217;articolo 498:<br />
    1)  le  parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,609-octies e 612-bis»;<br />
    2)  dopo  le  parole: «l&#8217;esame del minore vittima del reato» sono inserite  le  seguenti:  «ovvero  del  maggiorenne  infermo  di mente vittima del reato».</p>
<p>                              Art. 10.<br />
           Modifica all&#8217;articolo 342-ter del codice civile</p>
<p>  1. All&#8217;articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».</p>
<p>CAPO II<br />
Disposizioni in materia di atti persecutori</p>
<p>                              Art. 11.<br />
    Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori</p>
<p>  1.  Le  forze  dell&#8217;ordine,  i  presidi  sanitari  e le istituzioni pubbliche  che  ricevono  dalla  vittima  notizia  del  reato di atti<br />
persecutori,   di   cui   all&#8217;articolo  612-bis  del  codice  penale, introdotto  dall&#8217;articolo  7, hanno l&#8217;obbligo di fornire alla vittima<br />
stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul  territorio  e,  in  particolare,  nella  zona di residenza della<br />
vittima.  Le  forze  dell&#8217;ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche  provvedono  a  mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.</p>
<p>                              Art. 12.<br />
                            Numero verde</p>
<p>  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  le  pari  opportunita&#8217;  e&#8217; istituito un numero verde nazionale a favore  delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su  ventiquattro, con la finalita&#8217; di fornire, nei limiti di spesa di cui  al  comma  3  dell&#8217;articolo  13, un servizio di prima assistenza psicologica  e  giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze,  nonche&#8217; di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su  richiesta della persona offesa, alle forze dell&#8217;ordine competenti gli atti persecutori segnalati.</p>
<p>                              Art. 13.<br />
                        Copertura finanziaria</p>
<p>  1. Agli oneri derivanti dall&#8217;articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per  l&#8217;anno  2009,  in  euro  87.064.000  per  l&#8217;anno  2010,  in euro 51.467.950 per l&#8217;anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall&#8217;anno 2012,  di  cui  euro  35.000.000 per l&#8217;anno 2009, euro 83.000.000 per l&#8217;anno   2010,   euro  21.050.000  per  l&#8217;anno  2011  destinati  alla costruzione  e  ristrutturazione  dei  Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:<br />
   a)  quanto  a  35.000.000 di euro per l&#8217;anno 2009, 64.796.000 euro per  l&#8217;anno  2010  e  48.014.000  euro  a  decorrere  dall&#8217;anno 2011, mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo speciale  di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,  nell&#8217;ambito  del  programma  «Fondi  di riserva speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione del Ministero  dell&#8217;economia e delle finanze, per l&#8217;anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;<br />
   b)   quanto   a   3.580.000   euro   per   l&#8217;anno  2010,  mediante corrispondente   riduzione  dello  stanziamento  del  conto  capitale iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2009-2011, nell&#8217;ambito del programma  «Fondi  di  riserva  speciali»  della  missione  «Fondi da ripartire»  dello  stato  di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle   finanze,   per   l&#8217;anno  2009,  allo  scopo  utilizzando  gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;<br />
   c)  quanto  a  18.688.000 euro per l&#8217;anno 2010, 3.453.950 euro per l&#8217;anno  2011,  e  7.043.200 euro a decorrere dall&#8217;anno 2012, mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del fondo per interventi strutturali  di  politica  economica di cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del   decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.<br />
  2.   Il   Ministro   dell&#8217;economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  all&#8217;articolo  5,  anche  ai fini<br />
dell&#8217;adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all&#8217;articolo 11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.  Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell&#8217;articolo 7,  secondo  comma,  numero  2),  della citata legge n. 468 del 1978, prima  della  data  di  entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.<br />
  3.  Per le finalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 12 e&#8217; autorizzata la spesa annua  di  1.000.000  di euro a decorrere dall&#8217;anno 2009. Al relativo onere  si  provvede mediante utilizzo dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui  all&#8217;articolo  19,  comma  3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  come  rideterminata  dalla  Tabella  C  allegata  alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.<br />
  4. Dall&#8217;attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<br />
  5.  Il  Ministro  dell&#8217;economia  e  delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>CAPO III<br />
Disposizioni finali</p>
<p>                              Art. 14.<br />
                          Entrata in vigore</p>
<p>  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della<br />
Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  nomativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090303175726"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090303175726?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090303175726" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090303175726&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F03%2Fdecreto-legge-23-febbraio-2009-n.-11-misure-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-e-di-contrasto-alla-violenza-sessuale-nonche-in-tema-di-atti-persecutori"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita&amp;#8217;  ed  urgenza  di introdurre misure  per [...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8: Riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/d.p.r.-20-gennaio-2009-n.-8-riordino-della-commissione-per-le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/d.p.r.-20-gennaio-2009-n.-8-riordino-della-commissione-per-le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna</guid>
	<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:24:41 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/d.p.r.-20-gennaio-2009-n.-8-riordino-della-commissione-per-le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>decreto legislativo</category><category>diritto</category><category>leggi</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/GazzettaUfficiale432.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" /></p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>  Visto l&#8217;articolo 87, quinto comma, della Costituzione;<br />
  Visto l&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;<br />
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;<br />
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115,  recante  regolamento  per  il riordino della Commissione per le pari  opportunita&#8217;  tra  uomo  e  donna, a norma dell&#8217;articolo 29 del decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;<br />
  Ritenuta   la  necessita&#8217;  di  modificare  il  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 115 del 2007;<br />
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;<br />
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;Adunanza del 24 novembre 2008;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;<br />
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  le  pari  opportunita&#8217;,  di  concerto  con  i Ministri<br />
dell&#8217;economia  e  delle  finanze,  per  la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione e per l&#8217;attuazione del programma di Governo;</p>
<p>                              E m a n a<br />
                      il seguente regolamento:</p>
<p>                               Art. 1.</p>
<p>         Modifiche all&#8217;articolo 1 del decreto del Presidente<br />
               della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115</p>
<p>  1.  All&#8217;articolo  1  del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
   a)  al comma 2, lettera c), le parole: «e sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, sociali e imprenditoriali»;<br />
   b) il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
  «3.   Il  Vice  Presidente,  nominato  ai  sensi  dell&#8217;articolo  4, sostituisce  il  Presidente  in  caso  di  assenza  o  di  temporaneo<br />
impedimento o su delega dello stesso.»;<br />
   c)  al  comma  5,  dopo il primo periodo, e&#8217; inserito il seguente: «Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita&#8217;.»;<br />
   d)  al  comma  5,  dopo l&#8217;ultimo periodo, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente:  «Alle  riunioni  della Commissione puo&#8217; essere invitata la consigliera  o  il consigliere nazionale di parita&#8217; quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza.».</p>
<p>                               Art. 2.</p>
<p>         Modifiche all&#8217;articolo 4 del decreto del Presidente<br />
               della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115</p>
<p>  1.  All&#8217;articolo  4,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica  14 maggio 2007, n. 115, la lettera a) e&#8217; sostituita dalle<br />
seguenti:<br />
   «a) nomina con proprio decreto il Vice Presidente tra i componenti della Commissione;<br />
   a-bis)   fissa   le   linee   d&#8217;indirizzo   dell&#8217;attivita&#8217;   della Commissione;».</p>
<p>                               Art. 3.</p>
<p>                      Disposizioni finanziarie</p>
<p>  1.  Dall&#8217;attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090226142441"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090226142441?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090226142441" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090226142441&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F02%2Fd.p.r.-20-gennaio-2009-n.-8-riordino-della-commissione-per-le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l&amp;#8217;articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l&amp;#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title> Legge 6 febbraio 2009 , n. 6: Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di inchiesta sulle attivita&#039; illecite connesse al ciclo dei rifiuti.</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/legge-6-febbraio-2009-n.-6-istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sulle-attivita-illecite-connesse-al-ciclo-dei-rifiuti.</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/legge-6-febbraio-2009-n.-6-istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sulle-attivita-illecite-connesse-al-ciclo-dei-rifiuti.</guid>
	<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:23:52 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/legge-6-febbraio-2009-n.-6-istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sulle-attivita-illecite-connesse-al-ciclo-dei-rifiuti.#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>decreto legislativo</category><category>diritto</category><category>leggi</category><category>legislazione</category><category>rifiuti</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/Gazzettaufficiale_03.jpg" class="left" border="0" width="432" height="247" alt="" /><br clear="both" />La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato ed il Presidente delle Repubblica ha promulagato la seguente legge</p>
<p>                               Art. 1.<br />
              Istituzione e funzioni della Commissione</p>
<p>  1.  E&#8217;  istituita,  per  la  durata della XVI legislatura, ai sensi dell&#8217;articolo  82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta  sulle attivita&#8217; illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:<br />
   a)  svolgere  indagini  atte  a fare luce sulle attivita&#8217; illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o  ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita&#8217; organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;<br />
   b)  individuare  le  connessioni  tra  le  attivita&#8217;  illecite nel settore  dei  rifiuti  e  altre attivita&#8217; economiche, con particolare<br />
riguardo  al  traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;<br />
   c) verificare l&#8217;eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte  della  pubblica  amministrazione  centrale  e periferica e dei soggetti  pubblici  o  privati  operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti,  anche in riferimento alle modalita&#8217; di gestione dei servizi di  smaltimento  da  parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;<br />
   d)   verificare  l&#8217;eventuale  sussistenza  di  attivita&#8217;  illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;<br />
   e)  verificare  la  corretta attuazione della normativa vigente in materia  di  gestione  dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e<br />
precisa  caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attivita&#8217; illecite connesse a tale gestione.<br />
  2.  La  Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni  o  con  relazioni  generali  e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita&#8217; e comunque al termine dei suoi lavori.<br />
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri   e  le  stesse  limitazioni  dell&#8217;autorita&#8217;  giudiziaria.  La<br />
Commissione non puo&#8217; adottare provvedimenti attinenti alla liberta&#8217; e alla  segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma di comunicazione   nonche&#8217;   alla   liberta&#8217;   personale,   fatto  salvo l&#8217;accompagnamento  coattivo  di  cui  all&#8217;articolo  133 del codice di procedura penale.      </p>
<p>                               Art. 2.<br />
                   Composizione della Commissione</p>
<p>  1.  La  Commissione  e&#8217;  composta  di  dodici  senatori e di dodici deputati,  nominati  rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in proporzione al  numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la  presenza  di  un  rappresentante  per ciascun gruppo esistente in almeno  un  ramo  del  Parlamento.  I  componenti sono nominati anche tenendo   conto   della   specificita&#8217;  dei  compiti  assegnati  alla Commissione.   I   componenti   della   Commissione  dichiarano  alla Presidenza  della  Camera  di  appartenenza  se  nei  loro  confronti sussista   una   delle   condizioni   indicate   nella   proposta  di autoregolamentazione  avanzata,  con  la  relazione  approvata  nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul  fenomeno  della  criminalita&#8217;  organizzata  mafiosa  o  similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.<br />
  2.  La  Commissione  e&#8217;  rinnovata  dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.<br />
  3.  Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della<br />
Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina  dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell&#8217;ufficio di presidenza.<br />
  4.  L&#8217;ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due vicepresidenti  e  da  due  segretari,  e&#8217;  eletto  dai componenti la<br />
Commissione  a  scrutinio  segreto.  Per l&#8217;elezione del presidente e&#8217; necessaria  la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i duecandidati  che  hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso diparita&#8217;  di voti e&#8217; proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu&#8217;anziano di eta&#8217;.<br />
  5.  Per  l&#8217;elezione,  rispettivamente, dei due vicepresidenti e deidue segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero  di  voti.  In caso di parita&#8217; di voti si procede ai sensi del comma 4.<br />
  6.  Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.</p>
<p>                               Art. 3.<br />
                            Testimonianze</p>
<p>  1. Ferme le competenze dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria, per le audizioni<br />
a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni<br />
previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.</p>
<p>                               Art. 4.<br />
                  Acquisizione di atti e documenti</p>
<p>  1.  La Commissione puo&#8217; ottenere copie di atti e documenti relativi a  procedimenti  e  inchieste in corso presso l&#8217;autorita&#8217; giudiziaria altri organi inquirenti, nonche&#8217; copie di atti e documenti relativi a indagini  e  inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di  segretezza.  L&#8217;autorita&#8217;  giudiziaria  provvede tempestivamente e puo&#8217; ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con  decreto  motivato  solo  per  ragioni  di natura istruttoria. Il decreto  ha  efficacia  per  sei mesi e puo&#8217; essere rinnovato. Quando tali  ragioni  vengono  meno,  l&#8217;autorita&#8217; giudiziaria provvede senza ritardo  a  trasmettere  quanto richiesto. Il decreto non puo&#8217; essere rinnovato   o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle  indagini preliminari.<br />
  2.  La  Commissione  stabilisce  quali  atti e documenti non devono essere  divulgati,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie  o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal   segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a  procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.<br />
  3.  Il  segreto  funzionale  riguardante atti e documenti acquisiti dalla  Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis   del   codice  penale  non  puo&#8217;  essere  opposto  ad  altre Commissioni parlamentari di inchiesta.</p>
<p>                               Art. 5.<br />
                         Obbligo del segreto</p>
<p>  1.  I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorre a  compiere  atti  di  inchiesta,  oppure  ne  viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto  riguarda  gli atti e i documenti di cui all&#8217;articolo 4, comma 2.<br />
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu&#8217; grave reato, la violazione del segreto e&#8217; punita ai sensi dell&#8217;articolo 326 del codice penale.<br />
  3.  Salvo che il fatto costituisca piu&#8217; grave reato, le pene di cui al  comma  2  si  applicano  a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.</p>
<p>                               Art. 6.<br />
                       Organizzazione interna</p>
<p>  1.   L&#8217;attivita&#8217;   e   il   funzionamento  della  Commissione  sono disciplinati  da  un  regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell&#8217;inizio dei lavori. Ciascun componente puo&#8217; proporre la modifica delle norme regolamentari.<br />
  2. La Commissione puo&#8217; organizzare i propri lavori anche attraverso uno  o  piu&#8217;  comitati,  costituiti  secondo il regolamento di cui al comma 1.<br />
  3.  Tutte  le  volte  che lo ritenga opportuno, la Commissione puo&#8217; riunirsi in seduta segreta.<br />
  4.  La Commissione si avvale dell&#8217;opera di agenti e di ufficiali di polizia  giudiziaria e puo&#8217; avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga     necessarie,    di    soggetti    interni    ed    esterni all&#8217;amministrazione  dello  Stato  autorizzati,  ove occorra e con il loro   consenso,  dagli  organi  a  cio&#8217;  deputati  e  dai  Ministeri competenti.<br />
  5.  Per l&#8217;espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d&#8217;intesa tra loro.<br />
  6.  Le  spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel  limite  massimo di 75.000 euro per l&#8217;anno 2008 e di 150.000 euro per  ciascuno  degli  anni successivi e sono poste per meta&#8217; a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta&#8217; a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.<br />
  7.  La Commissione cura l&#8217;informatizzazione dei documenti acquisiti e   prodotti  nel  corso  dell&#8217;attivita&#8217;  propria  e  delle  analoghe Commissioni precedenti.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090226142352"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090226142352?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090226142352" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090226142352&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F02%2Flegge-6-febbraio-2009-n.-6-istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sulle-attivita-illecite-connesse-al-ciclo-dei-rifiuti."/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato ed il Presidente delle Repubblica ha promulagato la seguente legge
                               Art. 1.
             [...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>Decreto legge 10 febbraio 2009 , n. 5:Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/decreto-legge-10-febbraio-2009-n.-5misure-urgenti-a-sostegno-dei-settori-industriali-in-crisi</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/decreto-legge-10-febbraio-2009-n.-5misure-urgenti-a-sostegno-dei-settori-industriali-in-crisi</guid>
	<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:46:25 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2009/02/decreto-legge-10-febbraio-2009-n.-5misure-urgenti-a-sostegno-dei-settori-industriali-in-crisi#comments</comments>
    <category>legislazione-anno-2009</category><category>codice civile</category><category>decreto legge</category><category>decreto legislativo</category><category>diritto</category><category>leggi</category><category>legislazione</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/guide/diritto/Gazzettaufficiale.jpg" class="left" border="0" width="250" height="201" alt="" /> Il Presidente della Repubblica</p>
<p>Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita&#8217;  ed urgenza di fronteggiare l&#8217;eccezionale   situazione   di   crisi  internazionale  del  settore industriale  e  in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione  all&#8217;importanza  di  questi  settori nel sistema produttivo nazionale  ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;<br />
  Ritenuta  la  necessita&#8217;  di  collocare  in  un  quadro unitario le disposizioni  finalizzate  alla promozione dello sviluppo economico e alla  competitivita&#8217;  del  Paese,  anche  mediante  l&#8217;introduzione di misure  di  carattere  fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio  produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio<br />
energetico e di salvaguardia ambientale;<br />
  Considerate,  altresi&#8217;, le particolari ragioni di urgenza, connesse con  la  contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del  loro indotto e con la necessita&#8217; di sostenere la domanda di beni durevoli,  di  favorirne  il  ricambio  con  finalita&#8217;  di  carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;<br />
  Rilevata,  infine,  l&#8217;esigenza  di  potenziare  le misure fiscali e finanziarie  occorrenti  per  garantire  il  rispetto degli obiettivi<br />
fissati  dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;<br />
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;<br />
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  dell&#8217;economia  e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico  e del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p>
<p>                              E m a n a<br />
                     il seguente decreto-legge:</p>
<p>                               Art. 1.</p>
<p>Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all&#8217;acquisto di veicoli ecologici</p>
<p>  1.  Fermo  restando  le  misure incentivanti di cui all&#8217;articolo 1, commi  da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all&#8217;articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed  al  fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di  categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre  1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che  emettono  non  oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre  130  grammi  di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e&#8217; concesso un contributo di euro 1500.<br />
  2.  Per  la  sostituzione,  realizzata attraverso la demolizione di veicoli  di  cui all&#8217;articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed<br />
m),  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino  a  3.500  chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2»,  immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all&#8217;articolo  54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi,  di  categoria  «euro  4»  o  «euro  5»,  e&#8217; concesso un contributo di euro 2500.<br />
  3. Per l&#8217;acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore  per  la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia,  del  motore  con  gas metano, nonche&#8217; mediante alimentazione elettrica   ovvero   ad  idrogeno,  fermo  restando  quanto  previsto dall&#8217;articolo  1,  commi  228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n.296,  il  contributo  e&#8217;  aumentato  di  1500 euro nel caso in cui il veicolo   acquistato,   nell&#8217;alimentazione   ivi  considerata,  abbia emissioni  di  CO2  non  superiori  a  120  grammi per chilometro. Le agevolazioni  di  cui  al  presente  comma  sono  cumulabili,  ove ne<br />
ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.<br />
  4.  Per  l&#8217;acquisto  di  veicoli  di  cui all&#8217;articolo 54, comma 1, lettera  d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa<br />
massima  fino  a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi  di  fabbrica  ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante  alimentazione,  esclusiva  o  doppia,  del  motore  con gas metano,  fermo  restando quanto previsto dall&#8217;articolo 1, commi 228 e 229,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il  contributo  e&#8217; incrementato  fino  ad  euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma  sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.<br />
  5.  In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo  di  categoria  «euro  3»  con  contestuale  rottamazione di un motociclo  o  di  un  ciclomotore  di  categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata  attraverso  la  demolizione  con le modalita&#8217; indicate al comma  233  dell&#8217;articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e&#8217; concesso un contributo di euro 500.<br />
  6.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita&#8217; per  i  veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto  stipulato  tra  venditore  ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio  2009  e fino al 31 dicembre 2009, purche&#8217; immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.<br />
  7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell&#8217;incentivo di cui all&#8217;articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e&#8217;  rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti  a  GPL  e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano,  nei  limiti  della  disponibilita&#8217;  prevista  dal  comma  59 dell&#8217;articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286, come ulteriormente   incrementata   dal   comma  8  dell&#8217;articolo  29  del decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.<br />
  8.  Le  agevolazioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite  nel  rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione, del 15 dicembre 2006.<br />
  9. Per l&#8217;applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />
  10.  Il  comma  53 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai  crediti  d&#8217;imposta  spettanti  a titolo di rimborso di contributi anticipati  sotto  forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.<br />
  11.  Al  fine  di diminuire le emissioni di particolato nel settore del  trasporto pubblico, e&#8217; stabilito, nel limite di spesa per l&#8217;anno 2009  di  11  milioni  di  euro,  un  finanziamento straordinario per l&#8217;installazione  di dispositivi per l&#8217;abbattimento delle emissioni di particolato  dei  gas  di  scarico,  omologati secondo il decreto del Ministro  dei  trasporti  25  gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un&#8217;efficacia  di  abbattimento  delle  emissioni  di  particolato non inferiori  al  90  per  cento,  su  veicoli  a  motore  ad accensione spontanea  (diesel)  di  categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro  2  proprieta&#8217;  di  aziende  che  svolgono  servizi  di pubblica utilita&#8217;  attraverso  l&#8217;impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.<br />
  12.   Il   finanziamento  straordinario  di  cui  al  comma  11  e&#8217; finalizzato  alla  concessione  di contributi per l&#8217;installazione dei dispositivi per l&#8217;abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.<br />
  13.  Le  modalita&#8217;  di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono  regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano  con  appositi  provvedimenti  emanati  entro  e non oltre 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano destinano prioritariamente  le  risorse  alle  aziende  di  cui al comma 12 che effettuano  servizio  nei comuni individuati ai sensi dell&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.<br />
  14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25  per  cento delle spese sostenute per l&#8217;acquisto e l&#8217;installazione del dispositivo per l&#8217;abbattimento delle emissioni di particolato dei gas  di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.<br />
  15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e&#8217; ripartito, con decreto del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  tra  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.<br />
  16.  I  contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi  di  natura  nazionale,  regionale  e  locale concessi per l&#8217;installazione  di dispositivi per l&#8217;abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.<br />
  17.  L&#8217;erogazione  del  finanziamento alle regioni ed alle province autonome  di  Trento  e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15,  e&#8217;  subordinata  alla  notifica  da  parte della regione o della provincia  autonoma  al  Ministero  dell&#8217;ambiente  e della tutela del territorio  e  del  mare  di  misure  di riduzione delle emissioni di inquinanti   nel   settore   della   mobilita&#8217;,  vigenti  al  momento dell&#8217;erogazione del finanziamento stesso.      </p>
<p>                               Art. 2.</p>
<p>       Detrazione per l&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici</p>
<p>  1.   Ai   contribuenti   che  fruiscono  della  detrazione  di  cui all&#8217;articolo  1  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli  interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio effettuati su singole  unita&#8217;  immobiliari  residenziali  iniziati a partire dal 1° luglio  2008,  a  fronte  di  spese sostenute dalla predetta data, e&#8217; riconosciuta  una  detrazione  dall&#8217;imposta lorda, fino a concorrenza del  suo  ammontare,  nella  misura  del 20 per cento delle ulteriori spese  documentate, effettuate con le stesse modalita&#8217;, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l&#8217;acquisto di mobili, elettrodomestici   ad  alta  efficienza  energetica,  esclusi  quelli indicati   al   secondo  periodo,  nonche&#8217;  apparecchi  televisivi  e computer,    finalizzati    all&#8217;arredo   dell&#8217;immobile   oggetto   di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e&#8217; cumulabile<br />
con  la  detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro  combinazione prevista dal comma 353 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.<br />
  2.  La  detrazione  di  cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque quote annuali di pari importo, e&#8217; calcolata su di<br />
un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.<br />
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto  la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di  un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali  sono  previsti  gli  incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo  sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di  mantenimento  dei  livelli  occupazionali,  alle modalita&#8217; con le quali  assicurare  il  rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti  con  fornitori  e  con  gli  altri  soggetti  della filiera produttiva e distributiva, nonche&#8217; allo sviluppo e al mantenimento di iniziative  promozionali  finalizzate  a  stimolare  la  domanda  e a migliorare l&#8217;offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.</p>
<p>                               Art. 3.</p>
<p>               Distretti produttivi e reti di imprese</p>
<p>  1.  All&#8217;articolo  6-bis  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma  2  le  parole:  «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.<br />
  2. All&#8217;articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e  successive  modificazioni,  la  lettera  a)  e&#8217;  sostituita  dalla seguente:<br />
   «a) fiscali:<br />
    1)  le  imprese  appartenenti  a  distretti  di  cui al comma 366 possono  congiuntamente  esercitare  l&#8217;opzione  per  la tassazione di distretto ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;IRES;<br />
    2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell&#8217;articolo  117  e  seguenti  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  relative  alla  tassazione di gruppo delle imprese residenti;<br />
    3) tra i soggetti passivi dell&#8217;IRES di cui all&#8217;articolo 73, comma 1,  lettera  b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  compresi  i  distretti  di cui al comma 366, ove sia esercitata l&#8217;opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;<br />
    4)  il  reddito  imponibile  del distretto comprende quello delle imprese  che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;<br />
    5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche&#8217; dei tributi,  contributi  ed  altre  somme dovute agli enti locali, viene operata  su  base  concordataria  per  almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;<br />
    6)   fermo   il   disposto   dei  numeri  da  1  a  5,  ed  anche indipendentemente   dall&#8217;esercizio  dell&#8217;opzione  per  la  tassazione distrettuale  o  unitaria,  i  distretti  di cui al comma 366 possono concordare  in  via  preventiva  e  vincolante  con  l&#8217;Agenzia  delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette  di  competenza  delle  imprese  appartenenti  da  versare in ciascun  esercizio,  avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita&#8217; delle  imprese  stesse,  alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;<br />
    7)   la   ripartizione  del  carico  tributario  tra  le  imprese interessate  e&#8217;  rimessa  al  distretto,  che  vi  provvede in base a<br />
criteri  di  trasparenza  e  parita&#8217;  di  trattamento,  sulla base di principi di mutualita&#8217;;<br />
    8.)  non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;<br />
    9)  i  parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui  al  numero  6)  vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa  consultazione  delle  categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;<br />
    10)  resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l&#8217;assolvimento  degli  ordinari  obblighi  e  adempimenti  fiscali  e l&#8217;applicazione  delle  disposizioni  penali  tributarie;  in  caso di osservanza  del  concordato,  i  controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per  la  determinazione  e  l&#8217;aggiornamento  degli elementi di cui al numero 6);<br />
    11)  i  distretti  di  cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di  almeno  un  triennio,  il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;<br />
    12)  la  determinazione di quanto dovuto e&#8217; operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l&#8217;obiettivo di stimolare  la crescita economica e sociale dei territori interessati; in   caso   di  opzione  per  la  tassazione  distrettuale  unitaria, l&#8217;ammontare  dovuto  e&#8217;  determinato  in  cifra  unica annuale per il distretto nel suo complesso;<br />
    13)  criteri  generali  per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa  consultazione  delle  categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;<br />
    14)    la    ripartizione   del   carico   tributario   derivante dall&#8217;attuazione  del  numero 7) tra le imprese interessate e&#8217; rimessa al  distretto,  che  vi  provvede  in base a criteri di trasparenza e parita&#8217; di trattamento, sulla base di principi di mutualita&#8217;;<br />
    15)  in  caso  di  osservanza  del  concordato,  i controlli sono eseguiti   unicamente   a   scopo  di  monitoraggio,  prevenzione  ed elaborazione  dei  dati  necessari  per  la  determinazione di quanto dovuto in base al concordato; ».<br />
  3.  Al  comma  3  dell&#8217;articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti     parole:     «anche     avvalendosi    delle    strutture tecnico-organizzative  dei  consorzi  di  sviluppo industriale di cui all&#8217;articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».<br />
  4.  Dall&#8217;attuazione  del comma 1, nonche&#8217; dell&#8217;articolo 1, commi da 366  a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal  presente  articolo,  non  devono  derivare  oneri superiori a 10 milioni  di  euro  per  l&#8217;anno  2009  e  50  milioni  di euro annui a decorrere dal 2010. </p>
<p>                               Art. 4.</p>
<p>                      Aggregazione tra imprese</p>
<p>  1.  Per  i soggetti indicati nell&#8217;articolo 73, comma 1, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del<br />
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da   operazioni  di  aggregazione  aziendale,  realizzate  attraverso fusione   o   scissione   effettuate  nell&#8217;anno  2009,  si  considera riconosciuto,   ai   fini  fiscali,  il  valore  attribuito  ai  beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali  poste  di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l&#8217;importo di 5 milioni di euro.<br />
  2.  Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell&#8217;articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nell&#8217;anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori  valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui  beni  strumentali  materiali  e  immateriali,  per  un ammontare complessivo non eccedente l&#8217;importo di 5 milioni di euro.<br />
  3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2 si applicano qualora alle operazioni   di  aggregazione  aziendale  partecipino  esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano  parte  dello  stesso  gruppo  societario. Sono in ogni caso esclusi  i  soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore  al  20  per  cento ovvero controllati anche indirettamente<br />
dallo  stesso  soggetto  ai sensi dell&#8217;articolo 2359, primo comma, n. 1),  del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei  commi  precedenti  e&#8217;  riconosciuto  ai  fini  delle imposte sui redditi   e  dell&#8217;imposta  regionale  sulle  attivita&#8217;  produttive  a decorrere  dall&#8217;esercizio  successivo  a quello in cui ha avuto luogo l&#8217;operazione di aggregazione aziendale.<br />
  4.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2 e 3 si applicano qualora le imprese  interessate  dalle  operazioni  di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l&#8217;operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.<br />
  5. Per la liquidazione, l&#8217;accertamento, la riscossione, i rimborsi, le  sanzioni  e  il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.<br />
  6.  La societa&#8217; risultante dall&#8217;aggregazione, che nei primi quattro periodi  d&#8217;imposta dalla effettuazione dell&#8217;operazione pone in essere ulteriori  operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV,  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni  iscritti  o  rivalutati  ai  sensi  dei  commi da 1 a 5, decade dall&#8217;agevolazione,  fatta  salva l&#8217;attivazione della procedura di cui all&#8217;articolo  37-bis,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.<br />
  7.  Nella dichiarazione dei redditi del periodo d&#8217;imposta in cui si verifica  la  decadenza  prevista al comma 6, la societa&#8217; e&#8217; tenuta a liquidare  e versare l&#8217;imposta sul reddito delle societa&#8217; e l&#8217;imposta regionale  sulle  attivita&#8217;  produttive  dovute  sul maggior reddito, relativo  anche  ai  periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere  conto  dei  maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei  commi  1  e  2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.</p>
<p>                               Art. 5.</p>
<p>                 Rivalutazione sostitutiva immobili</p>
<p>  1.  All&#8217;articolo  15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  le  parole:  «con  la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili  e  del  4  per  cento relativamente agli immobili non ammortizzabili»  sono  sostitute dalle seguenti: «con la misura del 3 per  cento  per  gli  immobili  ammortizzabili  e  dell&#8217;1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili»</p>
<p>                               Art. 6.</p>
<p>Sostegno  al finanziamento per l&#8217;acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali</p>
<p>  1. Con il decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze di cui all&#8217;articolo  9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  stabilite  anche  le  modalita&#8217; per favorire l&#8217;intervento della SACE  s.p.a.  nella  prestazione  di  garanzie  volte ad agevolare la concessione  di  finanziamenti  per l&#8217;acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all&#8217;articolo 1.</p>
<p>                               Art. 7.</p>
<p>                          Controlli fiscali</p>
<p>  1.  Il  controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di  registro,  ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite  in  sede  di  liquidazione  o  autoliquidazione  dell&#8217;imposta principale, e&#8217; eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto  del  Direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche   analisi  di  rischio  circa  l&#8217;indebito  utilizzo  delle agevolazioni  medesime.  La  conseguente maggiore capacita&#8217; operativa per   l&#8217;Agenzia  delle  entrate  viene  destinata  all&#8217;esecuzione  di specifici  controlli  volti  al  contrasto  dell&#8217;utilizzo  di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.<br />
  2. Al comma 18 dell&#8217;articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dopo  il primo periodo e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente: «E&#8217; punito  con  la  sanzione  del  duecento  per  cento della misura dei crediti  compensati  chiunque  utilizza  i  crediti  di  cui al primo periodo  per  il  pagamento  delle  somme  dovute  per  un  ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».<br />
  3.  In  relazione  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 2, le dotazioni    finanziarie   della   missione   di   spesa   «Politiche<br />
economico-finanziarie  e  di  bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro  per l&#8217;anno 2009, di 100 milioni di euro per l&#8217;anno 2010, di 200 milioni  di euro per l&#8217;anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2012.</p>
<p>                               Art. 8.</p>
<p>                        Copertura finanziaria</p>
<p>  1.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente decreto, valutati rispettivamente  in  euro  382  milioni  per  l&#8217;anno 2009, euro 230,5 milioni  per l&#8217;anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2011, euro  308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l&#8217;anno 2014, si provvede:<br />
   a)  quanto  ad  euro  311,1  milioni  per  l&#8217;anno 2009, euro 130,5 milioni per l&#8217;anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2011 e quanto  a  euro  77,8 milioni per l&#8217;anno 2014, mediante utilizzazione delle  somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non piu&#8217;  dovute,  conseguenti  alle  revoche  totali  o  parziali  delle agevolazioni  di  cui  all&#8217;articolo  1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dello sviluppo economico,  rispettivamente  quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420  e  quanto  ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su tali  somme di euro 933 milioni, nell&#8217;anno 2009, rispettivamente, una quota  di  311,1  milioni di euro e&#8217; versata all&#8217;entrata del bilancio<br />
dello  Stato  e  una quota pari a 621,9 milioni di euro e&#8217; versata su apposita  contabilita&#8217; speciale, ai fini del riversamento all&#8217;entrata del  bilancio  dello  Stato  nell&#8217;anno  2010 per 211 milioni di euro, nell&#8217;anno  2011  per  215  milioni  di  euro, nell&#8217;anno 2012 per 95,9 milioni  di  euro e nell&#8217;anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle  somme  riversate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato ai sensi del  periodo  precedente pari a 80,5 milioni di euro nell&#8217;anno 2010 e 95,9  milioni di euro nell&#8217;anno 2012 e&#8217; riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;<br />
   b)  quanto  ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro  per  l&#8217;anno  2010,  200 milioni di euro per l&#8217;anno 2011 ed euro 308,4  milioni  dall&#8217;anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell&#8217;articolo 7;<br />
   c)   quanto   a   49.955.833   euro   per  l&#8217;anno  2009,  mediante corrispondente   riduzione   dell&#8217;autorizzazione   di  spesa  di  cui all&#8217;articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;<br />
   d)  quanto  a  11  milioni  di  euro  per  l&#8217;anno  2009,  mediante corrispondente   riduzione   dell&#8217;autorizzazione   di  spesa  di  cui all&#8217;articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />
  2.  Conseguentemente  all&#8217;utilizzo  delle risorse provenienti dalle revoche  disposto  dal  comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento  del  Fondo  di garanzia di cui all&#8217;articolo 15 della legge  7 agosto 1997, n. 266, previsto dall&#8217;articolo 11, comma 1, del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, e&#8217; assicurato con gli  importi  di  80,5  milioni  di  euro  e  di 95,9 milioni di euro riassegnati,  rispettivamente,  negli  anni  2010 e 2012 ai sensi del comma  1,  lettera  a),  ultimo  periodo,  nonche&#8217;  con  le ulteriori disponibilita&#8217;  accertate  a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro  previsto  dal  predetto  articolo  11  compatibilmente  con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.<br />
  3.   Il   Ministro   dell&#8217;economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri  di cui al presente decreto, anche ai fini<br />
dell&#8217;adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all&#8217;articolo 11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.   </p>
<p>                               Art. 9.</p>
<p>                          Entrata in vigore</p>
<p>  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20090226094625"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20090226094625?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20090226094625" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20090226094625&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2009%2F02%2Fdecreto-legge-10-febbraio-2009-n.-5misure-urgenti-a-sostegno-dei-settori-industriali-in-crisi"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita&amp;#8217;  ed urgenza di fronteggiare l&amp;#8217;eccezionale   situazione   di  [...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>L&#039;Inter deve risarcire un tifoso napoletano</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2008/11/linter-deve-risarcire-un-tifoso-napoletano.</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2008/11/linter-deve-risarcire-un-tifoso-napoletano.</guid>
	<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:50:23 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2008/11/linter-deve-risarcire-un-tifoso-napoletano.#comments</comments>
    <category>giurisprudenza-gdp</category><category>danno esistenziale</category><category>giuseppe salvi</category><category>inter</category><category>napoli</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/guide/striscioninapoli.jpg" class="left" border="0" width="432" height="308" alt="" /><br clear="both" />  La vicenda oggetto della pronuncia in esame trae origine dalla partita di calcio tra Inter e Napoli disputatasi a Milano il 6 ottobre 2007. </p>
<p>Un titofoso della squadra partenopea, rimanendo turbato dall&#8217;esposizione di striscioni contenenti espressioni ingiuriose effettuata da parte dei sostenitori della squadra ospitante, oltre che dai cori intonati dai supporters dell&#8217;Inter, decideva di adire - con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2007 - il Giudice di Pace di Napoli  per sentire condannare la F.C. Internazione S.p.A. a risarcirgli il danno esistenziale asseritamente patito in conseguenza del comportamento posto in essere dai tifosi della squadra avversaria.</p>
<p>Il Giudice di Pace di Napoli, destando non poche perplessità  sull&#8217;<em>iter</em> logico-giuridico seguito nella propria sentenza, stabiliva all&#8217;esito del giudizio che: &#8220;<em>l&#8217;acquisto del biglietto per assistere a una partita di calcio determina l&#8217;insorgere di un rapporto contrattuale tra l&#8217;acquirente e la sociatà organizzatrice, nel quale il primo assume la veste di &#8220;consumatore&#8221; rispetto a una controparte professionista e come tale può convenire in giudizio la stessa ex articolo 1469.bis del Cc o in base all&#8217;articolo 33, lettera U), del codice del consumo ed essa risponde del danno esistenziale subito dall&#8217;acquirente a causa degli striscioni contro la città ospite esisbiti sugli spalti dalla tifoseria di casa</em>&#8220;. </p>
<p>Di qui la condanna in via equitativa al pagamento della somma di € 1.500,00 in favore dell&#8217;attore.</p>
<p><em>Giudice di Pace di Napoli  - Sezione I civile - Sentenza 16 giugno 2008, n. 47825 </em></p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20081105115023"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20081105115023?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20081105115023" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20081105115023&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2008%2F11%2Flinter-deve-risarcire-un-tifoso-napoletano."/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>La vicenda oggetto della pronuncia in esame trae origine dalla partita di calcio tra Inter e Napoli disputatasi a Milano il 6 ottobre 2007. 
Un titofoso della squadra partenopea, rimanendo turbato[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2008 - n. 62</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2008/04/327762.shtml</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2008/04/327762.shtml</guid>
	<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2008/04/327762.shtml#comments</comments>
    <category>legislazione_anno_2008</category>
    <content:encoded><![CDATA[ 
    <p><map name="google_ad_map_20080414000000"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20080414000000?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20080414000000" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20080414000000&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2008%2F04%2F327762.shtml"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description></description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008 -  n. 60</title>
	<link>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2008/04/327761.shtml</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2008/04/327761.shtml</guid>
	<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Giuseppe Salvi</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2008/04/327761.shtml#comments</comments>
    <category>legislazione_anno_2008</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><B> </B>                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;<br />
Ritenuta   la   straordinaria  necessita&#8217;  ed  urgenza  di  emanare<br />
disposizioni  al  fine di garantire la continuita&#8217; dei servizi svolti<br />
da Trenitalia nel settore dei trasporti regionali;<br />
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella<br />
riunione del 1° aprile 2008;<br />
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;</p>
<p>E m a n a</p>
<p>il seguente decreto-legge:</p>
<p>Art. 1.<br />
1. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione degli attuali servizi,<br />
nelle  more  della  stipula  dei  nuovi contratti di servizio, previa<br />
definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi<br />
di  trasporto regionale di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo<br />
19 novembre  1997,  n.  442,  e della rideterminazione dei criteri di<br />
ripartizione  di  cui  all&#8217;articolo 20, comma 7, dello stesso decreto<br />
legislativo,  e&#8217; autorizzata nell&#8217;anno 2008 la spesa di 80 milioni di<br />
euro da corrispondere direttamente alla societa&#8217; Trenitalia S.p.A.<br />
2.   All&#8217;onere   derivante   dal   comma 1   si  provvede  mediante<br />
corrispondente  riduzione  della  dotazione  del fondo per interventi<br />
strutturali  di  politica  economica di cui all&#8217;articolo 10, comma 5,<br />
del   decreto-legge   29 novembre   2004,  n.  282,  convertito,  con<br />
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.<br />
3.  Il  Ministro  dell&#8217;economia  e  delle finanze e&#8217; autorizzato ad<br />
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>Art. 2.<br />
1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua<br />
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e<br />
sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
Ricordiamo che l&#8217;unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: <A href="http://wwww.gazzettaufficiale.it">http://wwww.gazzettaufficiale.it</A></p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20080414000000"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20080414000000?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20080414000000" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-6486957077882134&channel=2508919242&output=png&cuid=20080414000000&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fdiritto%2Finterventi%2F2008%2F04%2F327761.shtml"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta   la   straordinaria  necessita&amp;#8217;  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  al  fine[...]</description>
	
	</item>
    

</channel>
</rss>
