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Legge 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. Gli organi del Governo. Formula di giuramento.
1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. 2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri
è da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 3. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica con la seguente formula: <
Articolo 2
Art. 2. Attribuzione del Consiglio dei Ministri.
1. Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell’attuazione di essa, l’indirizzo
generale dell’azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all’indirizzo politico
fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri. 2. Il Consiglio
dei Ministri esprime l’assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri di porre la questione
di fiducia dinanzi alle Camere. 3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: a) le dichiarazioni
relative all’indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia
del Parlamento; b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle
disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti
di sua competenza previsti dall’art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione
siciliana e per la regione Valle d’Aosta; e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l’esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle; f) le proposte che il Ministro
competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell’amministrazione regionale, in caso
di persistente inattività degli organi nell’esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività
comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli
interventi; g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri
dello Stato, delle regioni e delle province autonome; h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale
e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica
o militare; i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all’art. 7 della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall’art. 8 della Costituzione; m) i provvedimenti da emanare con decreto
del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non intende conformarsi
a tale parere; n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 25 del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214; o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali; p) le determinazioni
concernenti l’annullamento straordinario, a tutela dell’unità dell’ordinamento, degli atti amministrativi
illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle
regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali; q) gli altri
provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuna la deliberazione
consiliare.
Articolo 3
Art. 3. Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell’amministrazione statale.
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente
della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all’acquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Articolo 4
Art. 4. Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei Ministri.
1. Il Consiglio dei Ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissa l’ordine
del giorno. 2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato nel decreto di
nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita le relative funzioni: cura la verbalizzazione e la conservazione
del registro delle deliberazioni. 3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l’iscrizione
delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all’attività normativa del Governo all’ordine
del giorno del Consiglio dei Ministri; i modi di comunicazione dell’ordine del giorno e della relativa documentazione
ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei Ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza
delle deliberazioni adottate; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio. 4. Il regolamento interno
del Consiglio dei Ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 5
Art. 5. Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo: a) comunica alle Camere la composizione del Governo
e ogni mutamento in essa intervenuto; b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma
3 dell’art. 2 e pone, direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione di fiducia; c)
sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio
dei Ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l’emanazione, i testi dei decreti aventi
valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; d) controfirma gli
atti di promulgazione delle leggi nonchè ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio
dei Ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti
indicati dalla legge; e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso
il Ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all’art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei Ministri,
e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite
nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì,
anche su proposta dei Ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni
di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l’opportunità di iniziative legislative
del Governo. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio
dei Ministri nonchè quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale
del Governo; b) coordina e promuove l’attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica
generale del Governo; c) può sospendere l’adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a
questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva;
d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo
la normale responsabilità ministerale, possano impegnare la politica generale del Governo; e) adotta le
direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficacia degli uffici pubblici e promuove
le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni
e verifiche amministrative; f) promuove l’azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici
svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l’autonomia e in
coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo; g) esercita le attribuzioni conferitegli
dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; h) può disporre, con proprio decreto,
l’istituzione di particolari Comitati di Ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di
comune competenza, di esprimere parere su direttive dell’attività del Governo e su problemi di rilevante
importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti
alla pubblica amministrazione; i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti
in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche
non appartenenti alla pubblica amministrazione. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone
delega ad un Ministro: a) promuove e coordina l’azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura
la coerenza e la tempestività dell’azione di Governo e della pubblica amministrazione nell’attuazione delle
politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee, cura la tempestiva comunicazione
alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Communità europee, informando il Parlamento delle
iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; b) promuove e coordina l’azione del Governo
per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all’attività
dei commissari del Governo. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli
dalla legge.
Articolo 6
Art. 6. Consiglio di Gabinetto, Comitati di Ministri e Comitati interministeriali.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall’art. 95, primo comma,
della Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed
è composto dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei Ministri. 2. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri Ministri in ragione della loro
competenza. 3. I Comitati di Ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare
al Presidente del Consiglio dei Ministri l’ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
può deferire singole questioni al Consiglio dei Ministri, perchè stabilisca le direttive alle quali
i Comitati debbono attenersi, nell’ambito delle norme vigenti.
Articolo 7
Art. 7. Delega per il riordinamento dei Comitati di Ministri e dei Comitati interministeriali.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di Ministri, compresi quelli non
istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella
presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni
di competenze; b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti
fra più Ministeri. 2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni
permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati
qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede
ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione
dell’ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati.
Articolo 8
Art. 8. Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può proporre al Consiglio dei Ministri l’attribuzione ad uno
o più Ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente
o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l’età.
2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta,
in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro più anziano
secondo l’età.
Articolo 9
Art. 9. Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim.
1. All’atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio,
i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri,
con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici
ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti
al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarli ad altro Ministro. 3. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può conferire ai Ministri, con decreto di cui è
data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. 4. Il Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può conferire al Presidente del
Consiglio stesso o ad un Ministro l’incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data
notizia nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 10
Art. 10. Sottosegretari di Stato.
1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare,
sentito il Consiglio dei Ministri. 2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento
nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula di cui all’art. 1. 3. I sottosegretari di Stato
coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle
Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro
e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. 5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio
dei Ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri altri sottosegretari per
lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull’organizzazione dei Ministeri determina il numero
e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ai Ministeri.
Articolo 11
Art. 11. Commissari straordinari del Governo.
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge. 2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo
decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L’incarico è
conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell’incarico è
data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 3. Sull’attività del commissario
straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato.
Articolo 12
Art. 12. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
1. é istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione
e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza
regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale,
alla giustizia. 2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi,
ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza,
salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro.
La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle
province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati
agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, nonchè rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
enti pubblici. 3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l’inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza. 5. La Conferenza viene consultata: a) sulle
linee generali dell’attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli
obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori
attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi all’esercizio
delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti infraregionali, nonchè sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione
degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente
del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 6. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per
le questioni regionali sulle attività della Conferenza. 7. Il Governo è delegato ad emanare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per
le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite
tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l’acquisizione di tali pareri, per la
cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.
Articolo 13
Art. 13. Commissario del Governo.
1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all’art. 127 della Costituzione e quelli indicati
dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla
base degli indirizzi del Consiglio dei Ministri: a) sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni
esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l’unità
di indirizzo e l’adeguatezza dell’azione amministrativa, convocando per il coordinamento, anche su richiesta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o di singoli Ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati
delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo aventi sede nella regione. é informato,
a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla
è innovato rispetto alle competenze di cui all’art. 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121; b) coordina,
d’intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate
dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione e del
conseguimento degli obiettivi della programmazione e promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle
amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della regione; c) cura
la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il
tramite per l’esecuzione dell’obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali;
fornisce dati ed elementi per la redazione della <
agisce d’intesa con l’Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta
e lo scambio dei dati di rilevanza statistica; d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni,
degli atti delegati per quanto previsto dall’art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi; e) propone al Presidente
del Consiglio dei Ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni
statali di indirizzo e coordinamento e l’adozione di direttive per le attività delegate; f) riferisce periodicamente
al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla propria attività, con particolare riguardo all’attuazione
coordinata dei programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da compiere in seno
alla Conferenza. 2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano
nonchè per la regione Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la diversa disciplina prevista
dai rispettivi Statuti e relative norme di attuazione. 3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d’Aosta
il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Stati
speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la
regione autonoma della Valle d’Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale
7 settembre 1945, n. 545. 4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i magistrati
amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali, e con il Ministro dell’interno previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. 5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni
dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, secondo comma, lettera a),
della legge 10 febbraio 1953, n. 62. 6. Il commissario del Governo nella regione dipende funzionalmente dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. 7. La funzione di commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo
di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra
attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta
il collocamento fuori ruolo per la durata dell’incarico. 8. Al commissario del Governo spetta per la durata dell’incarico
un trattamento economico non inferiore a quello del dirigente generale di livello B.
Articolo 14
Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di <
della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione. 2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato
dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente
della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce
ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale
stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione
dell’esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda in
due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il
parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni,
indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione.
Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
Articolo 15
Art. 15. Decreti-legge.
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell’art. 77 della Costituzione sono
presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di <
e con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano
l’adozione, nonchè dell’avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. Il Governo non può,
mediante decreto-legge: a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’art. 76 della Costituzione; b) provvedere
nelle materie indicate nell’art. 72, quarto comma, della Costituzione; c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge
dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; d) regolare i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime
dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. 3. I decreti devono contenere misure di immediata
applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. 4. Il decreto-legge
è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione
e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. 5. Le modifiche eventualmente
apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione
della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla
legge. 6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purchè
definitiva, nonchè della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
Articolo 16
Art. 16. Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie.
1.Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente
della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche
su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.
Articolo 17
Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l’attuazione e l’integrazione delle
leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre
che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei
pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. 3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità
di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di <
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. CFR[DL 29.03.1993 n. 82 ART n. 9] CFR[DL 04.08.1993 n. 272 ART n. 3] CFR[DL 19.10.1993 n. 417 ART n.
2] CFR[DL 14.01.1994 n. 26 ART n. 26] MOD[DL 13.01.1995 n. 8 ART n. 8] MOD[DLT 12.05.1995 n. 196 ART n. 40] CFR[L
18.02.1997 n. 25 ART n. 10]
Articolo 18
Art. 18. Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri sono organizzati nel Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l’ufficio centrale
per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del Governo, l’ufficio per il
coordinamento amministrativo, nonchè gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del
capo dell’ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri dei Ministri e del cerimoniale. 2. Al Segretariato
è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i
magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali
dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.
Il trattamento economico del segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con proprio
decreto, nominare altresì il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura
può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.
3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli
uffici di cui all’art. 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario
generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all’art. 21, ove pubblici
dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati fuori ruolo
nelle amministrazioni di provenienza. 4. La funzione di capo dell’ufficio stampa può essere affidata ad
un elemento estraneo all’amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità
a quello dei dirigenti generali dello Stato. 5. Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza, segretario del Consiglio dei
Ministri.
Articolo 19
Art. 19. Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il supporto all’espletamento dei
compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità
di un Ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
le seguenti funzioni: a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l’aggiornamento del programma di Governo;
b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema
informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collegamento con i corrispondenti
sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell’attività dell’ISTAT; c) curare
gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative,
nonchè all’attuazione della politica istituzionale del Governo; d) provvedere alla periodica ricognizione
delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;
e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organi
dello Stato nonchè predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;
f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più
Ministeri e per assicurare all’azione amministrativa unità di indirizzo; g) curare la raccolta comparativa
dei dati sull’andamento della spesa, della finanza pubblica e dell’economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche
sulla coerenza economico-finanziaria dell’attività di Governo, avvalendosi dell’ISTAT nonchè dei
sistemi informativi e dell’apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici; h) predisporre
gli adempimenti per l’intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione
nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui
lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti
necessari per l’assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinchè il loro esame si armonizzi
con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti
ai progetti di legge all’esame del Parlamento, nonchè gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato
ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo; i) assistere, anche attraverso attività
di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attività per le relazioni
internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera; l) assistere il Presidente del Consiglio
dei Ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;
m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; n) curare lo studio e l’elaborazione delle
modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della ugugaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente
del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell’attuazione dei progetti
nazionali e locali aventi il medesimo fine; o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione
della normativa comunitaria, nonchè la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle
implicazioni per l’Italia delle politiche comunitarie; p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano; all’esame delle leggi regionali ai fini dell’art. 127 della Costituzione;
al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all’attività dei commissari del Governo nelle regioni;
ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine; q) mantenere i contatti con gli organi di
informazione attraverso il capo dell’ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri; r) svolgere le attività
di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell’Avvocatura dello Stato, nonchè
degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri fanno capo; s) curare le attività
preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie
e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per disposizione di
legge o di regolamento; t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l’Avvocatura dello
Stato; u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè
il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici; v) fornire l’assistenza tecnica per lo svolgimento delle
funzioni di cui all’art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all’art. 3 della legge 1º marzo 1986, n. 64,
nonchè di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli
21 e 26; z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative
e le strutture che concorrono all’attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino all’entrata in
vigore della legge istitutiva del servizio stesso; aa) curare ogni altro adempimento necessario per l’esercizio
delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri e dei Ministri senza portafoglio;
bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per
le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici
affidati alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti; cc) sovraintendere allo svolgimento
delle funzioni del dipartimento dell’informazione e dell’editoria, di cui al successivo art. 26.
Articolo 20
Art. 20. Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri.
1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ufficio
di segreteria del Consiglio dei Ministri nonchè i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario
abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L’ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
assicura la documentazione e l’assistenza necessarie per il Presidente ed i Ministri in Consiglio; coadiuva il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori
del Consiglio nonchè quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.
Articolo 21
Art. 21. Uffici e dipartimenti.
1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell’art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio
decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell’art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla
lettera n) dell’art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione
sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all’art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate
funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del
Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell’interno, provvede
altresì a determinare l’organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi
di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del
dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento
dipende dal segretario generale della Presidenza.
Articolo 22
Art. 22. Comitato di esperti per il programma di Governo.
1. Il Segretariato generale è assistito per lo svolgimento delle sue funzioni dal comitato degli esperti
per il programma di Governo, di cui all’art. 21, comma 1, che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Articolo 23
Art. 23. Ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del
Governo.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è
istituito nell’ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Ufficio centrale
per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del Governo. L’Ufficio provvede
agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 19. 2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge
e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l’Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate
per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento. 3. L’Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente
del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla
redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla
Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica. 4. In relazione a testi normativi
di particolare rilevanza l’Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall’Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano
il valore degli atti normativi che ne sono oggetto. 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma
1 regolamenta l’organizzazione e l’attività dell’Ufficio prevedendo la possibilità che questo si
avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle
presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali. 7. All’Ufficio
è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente
generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.
Articolo 24
Art. 24. Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica
in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) che sia attuato il sistematico collegamento e l’interconnessione
di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e
locale; b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse
le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell’ISTAT;
c) che siano attribuiti all’ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento; d) che sia garantito il principio dell’imparzialità
e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati; e) che sia garantito l’accesso
diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche,
di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona; f) che sia informato annualmente il Parlamento sull’attività dell’ISTAT,
sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione; g) che sia
garantita l’autonomia dell’ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie. 2. I decreti
delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per
materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso
entro sessanta giorni dalla richiesta.
Articolo 25
Art. 25. Vigilanza su enti ed istituzioni.
1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate
coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che siano attribuite alla Presidenza
del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai Ministri che saranno individuati, in
relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al Ministro competente
a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.
Articolo 26
Art. 26. Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
1. Nell’ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il dipartimento
per l’informazione e l’editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della
proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell’esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All’organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3 dell’art. 21. 3. Il relativo
ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 27
Art. 27. Spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e istituzione di una ragioneria centrale.
1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato
di previsione del bilancio dello Stato. 2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio
successivo al termine dell’anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito
capitolo e non sono soggette a rendicontazione. 3. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita
una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro. 4. In relazione alla istituzione della ragioneria
centrale di cui al comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria,
di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello
funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello
funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva
tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di
concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere
capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di
consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).
5. Il quadro I della tabella VII dell’allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con
funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria
centrale.
Articolo 28
Art. 28. Capi dei dipartimenti e degli uffici.
1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all’art. 21 nonchè dell’ufficio di segreteria del Consiglio
dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni
superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori
universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.
Articolo 29
Art. 29. Consulenti e comitati di consulenza.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza,
di ricerca o di studio su specifiche questioni. 2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato
da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad
esperti estranei all’amministrazione dello Stato. 3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
Articolo 30
Art. 30. Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. Per l’espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, nei limiti numerici
di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso
quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici,
di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.
Articolo 31
Art. 31. Consiglieri ed esperti.
1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono
svolte da consiglieri secondo l’organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso
il posto di capo ufficio stampa. 2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso
la Presidenza, salvo che l’incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell’ufficio
di appartenenza. 3. L’assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell’ambito della dotazione di cui alla
tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. 4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonchè quelli relativi a dipendenti di
amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica
dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal
giuramento del Governo, cessano di avere effetto. 5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni
dello Stato.
Articolo 32
Art. 32. Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. L’indennità di cui all’art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. 2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell’amministrazione
di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo
trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma
1. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri
senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non può
comunque superare il limite massimo previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all’art.
19 della legge 15 novembre 1973, n. 734. 4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale
incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonchè dei componenti del comitato di
cui all’art. 21, comma 1, è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con
il Ministro del tesoro.
Articolo 33
Art. 33. Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dell’interno e del
tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l’assolvimento di compiti connessi a quelli d’istituto dei corpi di provenienza. 2.
I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine. 3. La restituzione del personale
di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo
riassorbimento.
Articolo 34
Art. 34. Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli uffici
dei commissari del Governo nelle regioni.
1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale
posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede
a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni
pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a
sede dei commissari del Governo nelle regioni.
Articolo 35
Art. 35. Consiglio di amministrazione.
1. é costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario del Consiglio
dei Ministri, e composto: a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all’art.
21, anche se dipendenti da un Ministro senza portafoglio, nonchè dal capo dell’ufficio di segreteria del
Consiglio dei Ministri; b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti
per il restante personale dello Stato. 2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Articolo 36
Art. 36. Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato. 2. Al predetto personale,
proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, è data facoltà
di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione
generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell’assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi
di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.
Articolo 37
Art. 37. Dotazioni organiche.
1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri è determinata secondo quanto previsto nella tabella B allegata alla presente legge. 2. Oltre
al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di
cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente
esperte anche estranee all’amministrazione pubblica. 3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia
per le amministrazioni dello Stato.
Articolo 38
Art. 38. Norme per la copertura dei posti.
1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di
primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della
presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella
A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. In
sede di prima applicazione della presente legge, l’accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25
per cento dei posti di cui all’allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall’art.
2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda,
gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso di laurea inquadrati nelle
qualifiche settima e superiori, nonchè quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione
del ruolo ad esaurimento, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a
partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva. 3. Il
personale delle qualifi

Giuseppe Salvi








