untitled
Legge 20 maggio 1985, n. 222 . — Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano
fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto
del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
Articolo 2
Art. 2. Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica
della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni
e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell’ordinamento della Chiesa,
il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell’art.
16. L’accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto
sia costitutivo ed essenziale dell’ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal
diritto canonico.
Articolo 3
Art. 3. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta
l’ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell’autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda
di questa.
Articolo 4
Art. 4. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell’ordinamento dello Stato assumono
la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Articolo 5
Art. 5. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme
di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque
essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche
private. I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d’ufficio per l’iscrizione
nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 6
Art. 6. Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l’iscrizione nel registro delle persone
giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme. La Conferenza episcopale italiana deve
richiedere l’iscrizione entro il 30 settembre 1986. Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e
le parrocchie devono richiedere l’iscrizione entro il 31 dicembre 1989. Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici
di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.
Articolo 7
Art. 7. Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non
hanno la sede principale in Italia. Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica
non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata al territorio dello Stato o a
territori di missione. Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se
non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa
disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società
di vita apostolica. Resta salvo quanto dispone l’art. 9.
Articolo 8
Art. 8. Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della
Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.
Articolo 9
Art. 9. Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute
soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.
Articolo 10
Art. 10. Le associazioni costituite o approvate dall’autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma
dell’articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Esse restano
in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell’autorità ecclesiastica circa la loro attività
di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. In ogni caso è applicabile
l’art. 3 delle presenti norme.
Articolo 11
Art. 11. Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro
ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura.
Articolo 12
Art. 12. Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il
raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.
Articolo 13
Art. 13. La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico,
con l’entrata in vigore delle presenti norme.
Articolo 14
Art. 14. Dal 1º gennaio 1987, su richiesta dell’autorità ecclesiastica competente, può essere
revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari
esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione. Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti
solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.
Articolo 15
Art. 15. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di
religione o di culto, alle condizioni previste dall’art. 7, n. 3, secondo comma, dell’accordo del 18 febbraio 1984.
Articolo 16
Art. 16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto
quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di
culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali o a scopo di lucro.
Articolo 17
Art. 17. Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle
leggi civili relative alle persone giuridiche.
Articolo 18
Art. 18. Ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici
non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza
o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone
giuridiche.
Articolo 19
Art. 19. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente
della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno
dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto
del Presidente della Repubblica, sentita l’autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.
Articolo 20
Art. 20. La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause
hanno efficacia civile mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell’autorità
ecclesiastica competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione. L’autorità ecclesiastica
competente trasmette il provvedimento al Ministro dell’interno che, con proprio decreto, dispone l’iscrizione di
cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene
secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti
dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative
agli acquisti delle persone giuridiche.
Articolo 21
Art. 21. In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l’Istituto
per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico. Mediante accordo tra
i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle
presenti norme, a quelli diocesani. La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l’Istituto
centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi
precedenti.
Articolo 22
Art. 22. L’Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità
giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’interno, che
conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto è emanato entro
sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici. La procedura di cui ai commi precedenti
si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione
di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.
Articolo 23
Art 23. Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano
in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana. In ogni caso, almeno un terzo dei
membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero
diocesano su base elettiva.
Articolo 24
Art. 24. Dal 1º gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella
misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del
clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall’art. 51. Si intende per servizio
svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l’esercizio
del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana. I sacerdoti che
svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata
nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno
di essi dovuto.
Articolo 25
Art. 25. La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali,
al reddito da lavoro dipendente. L’Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa
anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.
Articolo 26
Art. 26. Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri
membri che presti continuativamente opera in attività commerciali svolte dall’ente, dedurre, ai fini della
determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri
relativi alla prestazione d’opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all’ammontare del limite
minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’Istituto nazionale
di previdenza sociale. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria
per il riconoscimento di tali deduzioni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo
di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.
Articolo 27
Art. 27. L’Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni
previdenziali integrative autonome per il clero. Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite
norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi
di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.
Articolo 28
Art. 28. Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici
capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi e i loro patrimoni sono
trasferiti di diritto all’Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone
1473 del codice di diritto canonico del 1917. Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati
i benefici estinti a norma del comma precedente. Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai
commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall’art. 22. L’Istituto succede ai benefici
estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.
Articolo 29
Art. 29. Con provvedimenti dell’autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre
1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell’ordinamento canonico. Tali
enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell’interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto. Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi
provvedimenti canonici. Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche,
gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati
interamente all’adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote
redditizia del beneficio, trasferiti all’Istituto a norma dell’art. 28, sono individuati e assegnati a diocesi,
parrocchie e capitoli non soppressi.
Articolo 30
Art. 30. Con l’acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell’art. 29,
si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è
trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all’ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi. Con
il provvedimento di cui al primo comma dell’art. 29, l’autorità ecclesiastica competente comunica anche
l’elenco delle chiese parrocchiali estinte. Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’interno, che priva le singole chiese parrocchiali
della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto è emanato entro sessanta giorni
dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche all’estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora
la autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.
Articolo 31
Art. 31. Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli
atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture
catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali
di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni
tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia. Nelle diocesi per il cui territorio vige il
catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all’art. 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili
degli enti estniti tra l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell’art.
29, ultimo comma, che ad essi succedono. Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55
e 69.
Articolo 32
Art. 32. Le liberalità disposte con atto anteriore al 1º luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico
sono devolute all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l’estinzione
del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell’estinzione. Analogamente le liberalità
disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi
che ad essa succede a norma dell’art. 30.
Articolo 33
Art. 33. I sacerdoti di cui all’art. 24 comunicano annualmente all’Istituto diocesano per il sostentamento del
clero: a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale,
ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero: b) gli stipendi eventualmente ad
essi corrisposti da altri soggetti.
Articolo 34
Art. 34. L’Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell’art. 33. Qualora la somma dei
proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a
norma dell’art. 24, primo comma, l’Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all’interessato.
La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti
dell’Istituto. Tali procedure devono assicurare un’adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per
la composizione o la definizione dei ricorsi. Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico
al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico. I ricorsi non hanno effetto sospensivo,
salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.
Articolo 35
Art. 35. Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all’integrazione di cui all’art. 34
con i redditi del proprio patrimonio. Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all’Istituto
centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.
Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all’Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita
dalla Conferenza episcopale italiana.
Articolo 36
Art. 36. Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore
almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone
1292, paragrafi 1 e 2, l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede
il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.
Articolo 37
Art. 37. L’Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati
nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione
al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l’immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità
di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa. Entro sei mesi
dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all’Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli
indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie istituzionali, alle condizioni previste
nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime
condizioni da parte dell’ente pubblico. Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all’acquisto, sceglie
secondo il seguente ordine di priorità: Stato, comune, università degli studi, regione, provincia.
Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui
al secondo comma. Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve
avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione. Qualora acquirente sia lo
Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento
entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua,
entro quattro mesi da tale data. Le somme pagate dall’acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al
secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione a norma dell’art. 38. Qualora la comunicazione di cui
al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l’Istituto può vendere liberamente
l’immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto. Il contratto
di vendita stipulato in violazione dell’obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni
diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo. Le disposizioni precedenti non si applicano
quando: a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico; b) esistano diritti di prelazione, sempre che
i soggetti titolari li esercitino. La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita
a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.
Articolo 38
Art. 38. Le somme di cui al primo e settimo comma dell’articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla
variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:
a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l’entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione
della proposta; b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del
pagamento.
Articolo 39
Art. 39. L’Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per
almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite
dalla Conferenza episcopale italiana. Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale
italiana.
Articolo 40
Art. 40. Le entrate dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle
oblazioni versate a norma dell’art. 46 e dalle somme di cui all’art. 41, secondo comma.
Articolo 41
Art. 41. La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi
dell’art. 47 nell’ambito delle sole finalità previste dall’art. 48. Le somme che la Conferenza episcopale
italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all’Istituto centrale.
Articolo 42
Art. 42. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell’inizio di ciascun esercizio, comunica all’Istituto
centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all’art. 35, secondo
comma. L’Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.
Articolo 43
Art. 43. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all’Istituto
centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità
di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell’art. 35.
Articolo 44
Art. 44. La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all’autorità statale competente un rendiconto
relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica
sull’organo ufficiale della stessa Conferenza. Tale rendiconto deve comunque precisare: a) il numero dei
sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi; b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro
dignitoso sostentamento; c) l’ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento
del clero; d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l’intera remunerazione;
e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione; f) l’ammontare
delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell’art. 25; g) gli
interventi finanziari dell’Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero;
h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall’art. 48. La Conferenza episcopale italiana
provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato
le somme di cui all’art. 47.
Articolo 45
Art. 45. Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili appartenenti
ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.
Articolo 46
Art. 46. A decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo
le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni, a favore dell’Istituto centrale per il
sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze.
Articolo 47
Art. 47. Le somme da corrispondere a far tempo dal 1º gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza
episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno,
nonchè del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. A decorrere dall’anno
finanziario 1990 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di
carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione
della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte
espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte
dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Per gli anni finanziari
1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana,
a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo
alla stessa corrisposto nell’anno 1989, a norma dell’art. 50. A decorrere dall’anno finanziario 1993, lo Stato
corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo
conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d’imposta successivo, una somma calcolata sull’importo liquidato
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione
alla Chiesa cattolica.
Articolo 48
Art. 48. Le quote di cui all’art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari
per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa
cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della
collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.
Articolo 49
Art. 49. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall’autorità
governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell’importo deducibile di cui all’art.
46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all’art. 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.
Articolo 50
Art. 50. I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo
di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese
concernenti l’inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i
redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso
e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n.
2002, n. 2031 a n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1984, nonchè
le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari
1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l’anno 1984, al
netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo
n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell’importo necessario
per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell’indennità integrativa
speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno
negli anni medesimi. Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad
essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per
il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali,
nonchè al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese. Per ciascuno
degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto
all’importo dell’anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della
somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall’anno 1987, al Fondo edifici di
culto di cui all’art. 55 delle presenti norme. Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi
in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate
con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l’adempimento degli obblighi
di cui al successivo art. 51 e il finanziamento dell’attività per il sostentamento del clero dell’Istituto
di cui all’art. 21, terzo comma. Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità
dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l’anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici.
Articolo 51
Art. 51. Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni,
sono abrogate dal 1º gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente art. 50. Le somme liquidate per
l’anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore
dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per
il periodo 1º gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente
art. 50 conseguenti alle variazioni dell’indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento
viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese
di dicembre. L’Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione di uffici ecclesiastici,
chiede al Prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli
di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi. Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza
episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai
quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell’art. 50, terzo comma;
assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati. Nel medesimi anni
potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono
servizio in favore della diocesi, a norma dell’art. 24. Dal 1º gennaio 1990 le disposizioni del titolo II
delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.
Articolo 52
Art. 52. Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione dei benefici ecclesiastici. Dal 1º gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente
ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione,
che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.
Articolo 53
Art. 53. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali
sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n.
865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali
di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione,
neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo
è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine,
d’intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite
a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità
di cui all’art. 38. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.
Articolo 54
Art. 54. Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi
dal 1º gennaio 1987. Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto
varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della
Repubblica. Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.
Articolo 55
Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all’art. 18 della
legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di
Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto
- gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è
riunito dal 1º gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto. Il Fondo
edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.
Articolo 56
Art. 56. Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme
che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse
riconosciuti.
Articolo 57
Art. 57. L’amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell’interno, che la esercita
a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell’ambito provinciale, a mezzo dei prefetti. Il
Ministro dell’interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo. Il Ministro è coadiuvato da un consiglio
di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da: il Presidente,
designato dal Ministro dell’interno; il Direttore generale degli affari dei culti; 2 componenti designati
dal Ministro dell’interno; 1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici; 1 componente designato
dal Ministro per i beni culturali e ambientali; 3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.
Articolo 58
Art. 58. I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell’art.
50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti
al Fondo, nonchè per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso. La progettazione e l’esecuzione
delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali,
al Ministero dei lavori pubblici.
Articolo 59
Art. 59. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all’approvazione
del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell’interno.
Articolo 60
Art. 60. Sono estinti, dal 1º gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il
Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente art. 54 e dei patrimoni di cui
all’art. 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate
di ammontare non superiore a lire sessantamila annue. L’equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è
determinato con i criteri di cui all’art. 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607. Gli uffici percettori
chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli
uffici interessati.
Articolo 61
Art. 61. Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1º gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui
o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli
54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore. L’equivalente in
denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all’art. 1, secondo comma, della
legge 22 luglio 1966, n. 607.
Articolo 62
Art. 62. I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante,
il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni
riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1º gennaio 1987, salva la facoltà degli attuali
beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri. In tali casi ad essi è liquidata
una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo
per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.
Articolo 63
Art. 63. L’affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi,
di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma
pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.
Articolo 64
Art. 64. I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono
comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l’eventuale rifiuto dell’indennizzo.
In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n.
607.
Articolo 65
Art. 65. Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo
le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo
il ricavato in deroga all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
Articolo 66
Art. 66. Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario
in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San
Rossore, all’oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura
degli ex sovrani e dell’ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San
Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico
comune, dall’autorità ecclesiastica competente.
Articolo 67
Art. 67. Al clero di cui all’art. 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene
conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l’emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella
stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale. I salariati addetti
alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1º luglio 1984, e che continuino nelle proprie
mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.
Articolo 68
Art. 68. Le chiese, le cappelle e l’oratorio di cui all’art. 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono
attualmente proprietari.
Articolo 69
Art. 69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo
ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i
relativi oneri, al Fondo edifici di culto.
Articolo 70
Art. 70. Le spese conseguenti all’attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di
culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.
Articolo 71
Art. 71. Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate
dalla legge dello Stato, salva la competenza dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività
dirette a scopi di culto. Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora
emanato il decreto previsto dal primo comma dell’art. 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre
1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.
Articolo 72
Art. 72. Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio
1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l’art. 55 del regolamento
approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonchè il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032,
e successive modificazioni, restano applicabili fino all’entrata in vigore delle disposizioni per l’attuazione
delle presenti norme. Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro
dell’interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere
disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando
la destinazione dei beni a norma dell’art. 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.
Articolo 73
Art. 73. Le cessioni e ripartizioni previste dall’art. 27 del Concordato dell’11 febbraio 1929 e dagli articoli
6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate
dalle disposizioni vigenti.
Articolo 74
Art. 74. Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848,
e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche
e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.
Articolo 75
Art. 75. Le presenti norme entrano in vigore nell’ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis. L’autorità
statale e l’autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la
loro attuazione. Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l’autorità
competente nell’ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana.
s=”na”;c=”na”;j=”na”;f=”"+escape(document.referrer)
s=screen.width;v=navigator.appName
if (v != “Netscape”) {c=screen.colorDepth}
else {c=screen.pixelDepth}
j=navigator.javaEnabled()
function pr(n) {document.write(n,”n”);}
NS2Ch=0
if (navigator.appName == “Netscape” &&
navigator.appVersion.charAt(0) == “2″) {NS2Ch=1}
if (NS2Ch == 0) {
r=”&size=”+s+”&colors=”+c+”&referer=”+f+”&java=”+j+”"
pr(”“)}
src="http://c3.thecounter.com/id=2167190" alt="TC" border=0>

Giuseppe Salvi









rachele
24 Jan 2011 - 12:22 - #1così lo stato da adito agli evasori fiscali
di sentirsi nel giusto, se lo stato è incriminato nel favotire uno stato parassita che è il più ricco del mondo, oltre ai paradisi fiscali, lo scippo, lo strozzinaggio ai cittadini onasti.
come può pretendere onestà uno stato disonesto, che fa leggi contro la legge europea di cui è membro, per dei favoritismi di certi (canaglie)deputati e firmatari consenzienti.