untitled
Legge 18 marzo 1993, n. 67
(in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 66).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti
in materia sanitaria e socio-assistenziale.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1991, n. 388, 20 gennaio 1992, n. 12, 17 marzo 1992, n.
234, 20 maggio 1992, n. 290, 20 luglio 1992, n. 343, e 19 novembre 1992, n. 441, nonchè dell’art. 18 del
decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382.
Allegato 1
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 9
All’art. 1, comma 5, le parole: <
dalle seguenti: <
parole: <
L’art. 5 è sostituito dal seguente: < 1. Le funzioni assistenziali, già di competenza delle province alla data di entrata in vigore della 2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente All’art. 6, al comma 5, dopo le parole: < Dopo l’art. 6, è inserito il seguente: < 1. L'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è sostituito dal seguente: "Art. 13. 1. I divieti previsti dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, 2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza 3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già s=”na”;c=”na”;j=”na”;f=”"+escape(document.referrer) s=screen.width;v=navigator.appName function pr(n) {document.write(n,”n”);}
legge 8 giugno 1990, n. 142, sono restituite alla competenza delle province che le esercitano, direttamente o in
regime di convenzione con i comuni, secondo quanto previsto dalle leggi regionali di settore, che le regioni approveranno
entro il 31 dicembre 1993.
impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il
1991, il 1992 e il 1993>>.
è ripartito in parti uguali tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre
1987, n. 476, e nella misura del 50 per cento è ripartito secondo i criteri indicati dall'art. 4, comma
3, lettere a), b) e c), della citata legge n. 476 del 1987, tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), della medesima legge>>.
i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),
gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni
sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.
e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale
e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti
d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli
obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi,
rapporti di subordinazione.
stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge">>.
if (v != “Netscape”) {c=screen.colorDepth}
else {c=screen.pixelDepth}
j=navigator.javaEnabled()
NS2Ch=0
if (navigator.appName == “Netscape” &&
navigator.appVersion.charAt(0) == “2″) {NS2Ch=1}
if (NS2Ch == 0) {
r=”&size=”+s+”&colors=”+c+”&referer=”+f+”&java=”+j+”"
pr(”“)}
src="http://c3.thecounter.com/id=2167190" alt="TC" border=0>

Giuseppe Salvi









Anteprima del commento