Legge 515/1993

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Legge 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292, S.O. del 14/12/1993

1. Accesso ai mezzi di informazione.

1. Non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali per l’elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni
di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché
l’accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici
di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i
servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel
periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l’imparzialità
rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. [Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito
nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione
radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta
giorni precedenti la data delle votazioni per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell’ambito della programmazione radiotelevisiva, per
consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti
politici a livello nazionale, l’accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra
loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante
per la radiodiffusione e l’editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale
o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva
sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale]
Comma abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28..

3. [Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2
debbono attenersi per assicurare l’attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di
utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli
obiettivi di cui all’ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi
correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi
delle tariffe per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale]. Comma abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000,
n. 28.

4. [I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la
radiodiffusione e l’editoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto
delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo].
Comma abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità
di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell’articolo 10 della legge 6
agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle
giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare
la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.
Comma così modificato dall’art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle
regioni interessate. Comma aggiunto dall’art. 1-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa
legge di conversione.

2. Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.

[1. Dalla medesima data di cui all’articolo 1, comma 2, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni
pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva.
Non rientrano nel divieto:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati
e dei candidati;

c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.

2. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata
attraverso giornali e spot televisivi.

3. Le disposizioni dell’articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici
dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati
nella competizione elettorale]. Articolo abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Altre forme di propaganda.

1. Dalla medesima data di cui all’articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di
candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla
legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione,
incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o
a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni
di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi
o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere
fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell’autorizzazione del candidato o del suo
mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più
candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati
dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai
fini del calcolo del limite di spesa fissato dall’articolo 7.

4. Comunicazioni agli elettori.

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio
è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia
specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l’elettore
stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

5. Divieto di propaganda istituzionale.

[1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi
genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio
della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività
di comunicazione istituzionale indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni
pubbliche]. Articolo abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

6. Divieto di sondaggi.

[1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è
vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e
sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono
essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che
realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l’individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati].

Articolo abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

7. Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l’importo massimo derivante dalla
somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto di 100 lire per ogni cittadino
residente nel collegio uninominale ovvero al prodotto di 10 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione
elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale.
Le spese per la campagna elettorale di chi è candidato sia in un collegio uninominale sia nella lista per
il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio, non possono comunque superare
l’importo più alto consentito per una delle due candidature.

2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorché sostenute dai partiti
di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma
1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione
di cui al comma 6.

3. Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere
fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 competente
per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui
designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua
volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna
elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente
anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto
ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o
postale di cui al presente comma. Nell’intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste
di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna
persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l’importo o il valore di 20 milioni di lire.

5. Al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “cinque milioni di lire” sono inserite le seguenti: “, somma
da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso”;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Detti finanziamenti o contributi o servizi, per
quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati”;

c) al secondo periodo, le parole: “La disposizione non si applica” sono sostituite dalle seguenti: “Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano”.

6. La dichiarazione di cui all’articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere
trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio
regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni
previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi
ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante
attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore
superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti
diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il
rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità
in relazione all’ammontare delle entrate.

Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti
anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell’ultima proclamazione.

Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell’interno
sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso.

8. Obblighi di comunicazione.

[1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni
e di autorizzazioni per l’esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti
delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui
all’articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa
ridotta, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che
hanno provveduto ai relativi pagamenti]. Articolo abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

9. Contributo per le spese elettorali.

1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito,
in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell’individuazione
degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati
che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all’atto della candidatura, a quale delle liste
si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi
diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. L’ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni
politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla
moltiplicazione dell’importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo
censimento generale.

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito
su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione.
La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati
ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo
i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno
il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione
del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio
almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito,
in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale,
tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi ovvero abbiano
ottenuto almeno un eletto a loro collegato nei collegi uninominali e abbiano conseguito almeno l’1 per cento dei
voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario
per l’accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente
in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.
Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato
eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di
cui al primo periodo del presente comma. Comma così modificato dall’art. 2, L. 3 giugno 1999, n. 157, riportata
alla voce Partiti politici.

9-bis. Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.

1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive
modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti
o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo
è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi
collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano,
all’atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali.
La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in
caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti
di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all’importo
di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è
soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale rilevati
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Aggiunto dall’art. 1, L. 27 luglio 1995, n. 309

10. Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa
all’elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell’articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla
moltiplicazione dell’importo di lire 800 per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle
liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei
quali è presente rispettivamente con liste o con candidati.

Articolo così modificato dall’art. 1, L. 3 giugno 1999, n. 157.

11. Tipologia delle spese elettorali.

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di
spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere
sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni
altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché
gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo
delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel
caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge
o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi
gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

12. Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell’elezione per la Camera dei
deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque
giorni dall’insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la
campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. Per l’effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l’attuale dotazione organica,
è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra
i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli
aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli
devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio
di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri
tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito.
Per la durata dell’incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l’Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che
ne cura la pubblicità.

13. Collegio regionale di garanzia elettorale.

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito
il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o
del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile
una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà
tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all’albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari
di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina
quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei,
i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che
siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi
e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque
anni precedenti.

3. Per l’espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria
della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso
quello del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere.
Per l’effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell’Amministrazione
finanziaria dello Stato.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano
parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato
dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

14. Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati.

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di
cui all’articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del
Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio
esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità
all’interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall’esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 6,
e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente
articolo, le contesta all’interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie
e documenti.

5. [Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione,
è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal Primo
Presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione,
e da sei membri nominati dal Primo Presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di cui all’articolo 13.
Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro novanta giorni].

Comma abrogato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672

15. Sanzioni.

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma
1 dell’articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo
1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso
tra il ventesimo e l’undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo.

Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi
dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è
aumentata del triplo nel minimo e nel massimo.

La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante
anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata
la corresponsabilità.

Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 a ripristinare entro
un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per
disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
indicandone le modalità.

In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell’efficacia della concessione o della
autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione
o dell’autorizzazione.

La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all’articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni
murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.

4. In caso di violazione delle norme di cui all’articolo 6, comma 1, commessa fino all’apertura dei seggi elettorali,
il Garante per la radiodiffusione e l’editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni
a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni,
si applica la pena detentiva prevista dall’articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali;
il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza
totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 della
dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall’articolo 7, comma 1, il Collegio
regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente
il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia
elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza
dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera
di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 6, da parte
di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro
i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione
entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere,
comporta la decadenza dalla carica.

Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, per un ammontare pari
o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all’applicazione della sanzione
di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione
dell’accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza
del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all’articolo 7, comma 6, o
di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale
indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all’articolo
14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa
sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo
7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 8 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici,
delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di
cui all’articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito
del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici,
delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali,
il collegio della Corte dei conti di cui all’articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all’articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento
il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall’articolo 10, il collegio della Corte dei
conti di cui all’articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà
e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di
spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui
all’articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono
ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una
somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n.
212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila
a lire due milioni.

18. Il comma 5 dell’articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

“5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza
si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni ala Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.
Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da L. 1.000.000
a L. 50.000.000″.

19. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le
disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto
diversamente disposto. Non si applica l’articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

16. Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee.

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all’articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell’ammontare
complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all’attuazione dell’articolo 9, è istituito, nello stato di previsione
del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato “capitolo per spese obbligatorie”.
Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, pari a
lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il
1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito
un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo
è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle
prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante
dalla moltiplicazione dell’importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo
censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione
ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all’attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo
speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l’elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 12.

17. Agevolazioni postali.

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni
per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa
postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l’invio di materiale elettorale
per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari
al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere
utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad
ottenere dall’amministrazione postale l’inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli
in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

18. Agevolazioni fiscali.

1. Per il materiale tipografico, attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti,
dalle liste di candidati e dai candidati si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: “materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;”.

19. Interventi dei comuni.

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri
per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro
i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.1-bis. Nel giorno delle elezioni
i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l’affluenza alle sezioni elettorali.

Comma aggiunto dall’art. 1-ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

20. Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni
a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell’articolo
15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano
le disposizioni dell’articolo 1 e dell’articolo 6 e le relative sanzioni previste nell’articolo 15 e le disposizioni
di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L’articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 8, è abrogato.

20-bis. Regolamenti di attuazione.

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano
appositi regolamenti per l’attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge.

Aggiunto dall’art. 1, L. 15 luglio 1994, n. 448

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