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Legge 7 marzo 1985, n. 75
(in Gazz. Uff., 15 marzo, n. 64).
Modifiche all’ordinamento professionale dei geometri.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma
secondo gli ordinamenti scolastici.
L’esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell’albo professionale.
Art. 2.
Per essere iscritto nell’albo dei geometri è necessario:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente
alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l’iscrizione
e richiesta;
4) essere in possesso del diploma di geometra;
5) avere conseguito l’abilitazione professionale.
L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica
biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da
almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche
al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame
di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.
Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonchè la tenuta dei relativi registri
da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale
professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
Le disposizioni relative all’abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore
della presente legge.
Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi
professionali dei geometri prima dell’entrata in vigore della presente legge.
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Giuseppe Salvi








