Legge 705/1985

untitled Legge 9 dicembre 1985, n. 705 (in Gazz. Uff., 10 dicembre, n. 290). Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul[...]

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Legge 9 dicembre 1985, n. 705

(in Gazz. Uff., 10 dicembre, n. 290).

Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione
organizzativa e didattica.

Art. 1.

Nella presente legge ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita al decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2.

L’art. 5 è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: <>;

all’ultimo comma, le parole: < criteri di programmazione>>, sono sostituite dalle seguenti: < da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione>>.

Art. 3.

L’art. 11 è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente: < l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di
prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorchè dal regime di impegno
a tempo pieno si opta per quello a tempo definitivo>>;

al quinto comma, il punto b) è sostituito dal seguente: < di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonchè
con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,
di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purchè tali attività
non corrispondano ad alcun esercizio professionale;>>.

Art. 4.

All’art. 12, l’ultimo comma è sostituito dai seguenti:

< operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività
di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano
la natura di enti pubblici economici.>>.

Art. 5.

L’art. 13 è modificato come segue:

al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti
del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell’art. 7, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall’art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311; il numero 13)
è sostituito dal seguente:

<<13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche
amministrazioni o enti pubblici economici>>;

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

< dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo
dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre
1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri
di cui al numero 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto
o società.>>;

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

< appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n.
311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione
delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel
quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle
scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività
seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale
è comunque loro preclusa la titolarità. E garantita loro, altresì, la possibilità di
svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore
ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere
ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione delle possibilità di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente
alla nomina dei componenti delle commissioni>>.

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall’art. 13, quarto comma, mantengono
il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento
di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine
del periodo di aspettativa ed ha effetto dall’anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa
in regime di impegno a tempo pieno possono allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell’art. 11, optare
per il regime di impegno a tempo definito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo
la disciplina dell’art. 12, ai quali è però conservato l’elettorato passivo per la formazione delle
commissioni di concorso.

Art. 6.

L’art. 24 è sostituito dal seguente:

< dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano
il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di
età>>.

Art. 7.

L’art. 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto dell’art. 24 della legge 24 febbraio 1967 n.
62, concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici
accordi internazionali.

Art. 8.

All’art. 37, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: < idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'art. 11 dal giudizio di conferma è
attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati>>.

Art. 9.

L’art. 50 va interpretato nel senso che l’indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo
giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati è tassativa e non consente assimilazione
o equiparazione di altre categorie, e che l’elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale
anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneità.

Art. 10.

L’art. 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è
consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in
tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti,
contenuto nell’art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Art. 11.

L’art. 53, undicesimo comma, come modificato dall’articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato
nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel
primo comma dell’art. 37.

Art. 12.

L’art. 91 è modificato come segue:

il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

< attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonchè
per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere
conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla
base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì
l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto
in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori
universitari in rappresentanza delle università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità
di cui al precedente quarto comma, secondo le modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità
istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza
di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministro della pubblica
istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università>>.

Art. 13.

Dopo l’art. 91, è inserito il seguente:

<

Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione
di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968,
n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1º dicembre 1983, n. 651,
a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in
denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria della università, nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici
nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli
organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti
di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente
art. 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio
dei revisori>>.

Art. 14.

All’art. 98 è aggiunto il seguente comma: < nazionale, fino alla cessazione del mandato, i professori universitari anche se collocati a riposo, e gli studenti
anche se non più appartenenti al consiglio di amministrazione dell'università>>.

Art. 15.

All’art. 109 è aggiunto il seguente comma: < applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata
in vigore del presente decreto>>.

Art. 16.

All’art. 110 è aggiunto, in fine, il seguente comma: < può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo>>.

Art. 17.

All’art. 120 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: < quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo
comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza.

Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuerà ad
essere corrisposto il trattamento economico in godimento>>.

Art. 18.

I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui
all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio
di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna
dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell’amministrazione universitaria di grado non inferiore a
quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro
membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti
rispettivamente alla facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai
rispettivi consigli di facoltà.

La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei
rispettivi bilanci. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dalla delegazione, che li
approva formalmente prima di presentarli al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato
al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.

Le università con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le
procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all’art. 39 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833.

Art. 19.

I limiti di spesa previsti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle università e dei dipartimenti
dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallo schema-tipo di regolamento di amministrazione
e contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, sono adeguabili
con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 20.

Nell’ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai
concorsi a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su
motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore
al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per
cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività
di ricerca, presso università o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni.

I posti non coperti, entro l’anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, vengono recuperati
per essere utilizzati in base al piano sviluppo di cui all’art. 2.

La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono
accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell’art. 103.

I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali.

In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati, il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti
medesimi all’organico delle facoltà interessate.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

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