Legge 863/1984

untitled Legge 19 dicembre 1984, n. 863 (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 351). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad[...]

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Legge 19 dicembre 1984, n. 863

(in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 351).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti
a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali. (FORMAZIONE LAVORO) (PART TIME) (CONTRATTI DI SOLIDARIETA’)

Art. 1. Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All’art. 1:

al comma 1, dopo le parole: <>, sono aggiunte le seguenti: < i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale>>;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

< misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento
retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti
collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto
trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari
della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo
ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di
contrattazione aziendale>>;

al comma 4, dopo le parole: <<è a carico della>>, sono aggiunte le seguenti: < separata dei trattamenti di>>.

All’art. 2:

al comma 1, dopo le parole: <>, sono aggiunte le seguenti: < con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale>>, e dopo le
parole: <>, sono aggiunte le seguenti: < nominativa>>;

al comma 2, sono soppresse le parole: <>
e la parola: <> è sostituita dalle seguenti: < al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni,>>;

al comma 3, le parole: <>
sono sostituite dalle seguenti: <> ed è aggiunto
il seguente periodo: < comma 1 non può comunque superare la somma totale di quanto le aziende sarebbero tenute a corrispondere,
secondo le norme vigenti, in materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali>>;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<<4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di lavoro sulla base dei contratti
collettivi di cui al presente articolo non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera
femminile rispetto a quella maschile -- ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore -- nelle unità produttive
interessate dalla riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla commissione del collocamento,
di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata
l'assunzione con richiesta nominativa>>;

al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: < anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma
corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli
20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153>>;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

< della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato
il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico
più favorevole>>;

al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: < demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo
la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione>>;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

<<7-bis. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso
ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio>>.

L’art. 3 è sostituito dal seguente:

<<1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente,
in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro
mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta
non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non
abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione
non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette
sospensioni e riduzioni di personale.

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata
ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale
dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante
progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale,
dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione
regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali
ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione
regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione
preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro
concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi
in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione,
a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi
le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti
in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art.
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal
fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24
della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti
i progetti predisposti di intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti
di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è
computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto
a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti della legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
per la generalità dei lavoratori.

7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati
formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del
lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro,
il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti
da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto
a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione
conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente
previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione
del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta
nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore
sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma, dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione
è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle
particolari condizioni del mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può
elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione
i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici
mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro
che hanno svolto tale attività.

14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui
al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto
dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano
altresì applicazione i commi 4 e 6.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti
formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e
tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono
prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della
formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli,
gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo
tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito
titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato
allo svolgimento delle predette attività.

18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto
di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge>>.

All’art. 4:

al comma 1, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: < Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, o dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altro funzionario di pari grado da lui delegato>>;

al comma 9, è soppresso l’ultimo periodo.

All’art. 5:

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza
nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti,
avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale>>;

il comma 9, è sostituito dal seguente:

< professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione
per il corrispondente rapporto lavoro a tempo pieno>>;

al comma 10, le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < 2, 3 e 3-bis>>;

al comma 20, sono soppresse le parole: < legge 3 maggio 1956, n. 392,>>.

L’art. 6 è sostituito dai seguenti:

<

1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta
la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il cinquanta per cento di essi.

2. Le richieste nominative di cui al comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste
numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione di rapporto durante il periodo di prova,
la compensazione avviene con la richiesta successiva.

3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia.

5. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su richiesta nominativa
purché in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità
di pubblica sicurezza.

Art. 6-bis.

Il comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è abrogato.

Art. 6-ter.

Le funzioni attribuite alla commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento
e Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli
articoli 8, n. 23 e 9, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative
norme di attuazione>>.

L’art. 7 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n. 94, 29 giugno
1984, n. 273 e 29 agosto 1984, n. 519.

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