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Corte Suprema di Cassazione
Sentenza n. 13826 del 5 aprile 2001
UTILIZZAZIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI - ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO PREVISTO DALL’ART. 2 DEL D.LGS.
74/2000.
(Sezione Terza Penale - Presidente U. Papadia - Relatore G. Savignano)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M. P. e C. S. ricorrono, con separati atti, avverso la sentenza 18.6.99 della Corte di Appello di Roma, confermativa
della sentenza 29.9.98 del Tribunale della stessa città, con la quale, il primo - prosciolto dai reati di
cui agli artt. 423 c.p. (incendio) e 642 c.p. (fraudolenta distruzione della cosa propria al fine di conseguire
il prezzo dell’assicurazione) - fu condannato alla pena di mesi nove di reclusione e lire 7.000.000 di multa, oltre
alle pene accessorie di cui all’art. 6 della legge 516/82, essendo stato dichiarato responsabile del delitto di
cui all’art. 4 comma 1 lett. d della legge 516/82 cit., per avere, nella qualità di rappresentante legale
della società (omissis), utilizzato fatture relative, in tutto o in parte, ad operazioni inesistenti, emesse
da C. M. e da A. F., per gli importi, rispettivamente, di lire 622.381.000 e di lire 162.126.166 di imponibile;
il secondo (C.) fu condannato alla pena di mesi otto di reclusione e lire 6 milioni di multa, oltre a quelle accessorie
di cui all’art. 6 cit., perché dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 4, 1° co. lett. d della
legge 516/82 per la emissione di una fattura relativa ad operazione inesistente per un imponibile di lire 622.381.000
ed IVA relativa, pari a lire 74.685.720. Acc. 1.7.94.
Denuncia il M., con quattro motivi di illogicità e contraddittorietà di motivazione della sentenza
impugnata nel valutare gli elementi di prova e nel pervenire al giudizio di condanna basato su mere supposizioni
“disancorate dalla realtà e da ogni logica argomentativa”.
Il C., dal canto suo, lamenta carenza di motivazione della sentenza impugnata nella individuazione del dolo specifico,
consistente nel fine di evasione fiscale, che è alla base della emissione di fattura per operazione inesistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il residuo reato, ascritto al M., di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 4, 1° co. lett.
d della legge 516/82) va esaminato tenendo presente la nuova disciplina contenuta nel dec. lgv. n. 74/2000. L’art.
2 di detto decreto legislativo postula che la utilizzazione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti,
“al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”, avvenga mediante la indicazione di
elementi passivi fittizi in una delle dichiarazione annuali relative a dette imposte. Sicché, l’ipotesi
di “utilizzazione” senza che detti documenti o fatture costituiscano il supporto per la indicazione di
elementi passivi fittizi nella dichiarazione fiscale, è priva di rilevanza penale (v. Sent. SS.UU. 25.10.2000
ric. D. + 1).
A tale conclusione deve pervenirsi considerandosi che il reato descritto nell’art. 2 cit. ha natura istantanea
e si consuma con la presentazione della dichiarazione, per cui il comportamento consistente nella sola registrazione
delle fatture o dei documenti nelle scritture contabili obbligatorie o nella detenzione degli stessi a fine di
prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria (art. 2, 2° co. del dec. lgv. 74/2000), si configura come
ante factum strumentale e prodromico per la realizzazione dell’illecito; il quale si perfeziona non già
con la mera condotta di utilizzazione prodromica, bensì con la distinta e successiva condotta della dichiarazione,
cui, secondo le disposizioni normative ora vigenti, non è allegata alcuna documentazione probatoria.
Non emerge dagli atti che al M. sia stata contestata la utilizzazione delle fatture nelle forme tipiche della condotta
contemplata dall’art. 2 del dec. lgv. n. 74/2000. Da ciò deriva che il fatto, così come ascritto
al suddetto imputato, non è punibile perché non è previsto dalla legge come reato. Tale causa
di non punibilità va applicata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 609, 2° co. e 129, 1°
co. c.p.p., in coerenza con la norma dell’art. 24 del dec. lgv.507/99, che ha abolito il principio di ultrattività
della legge penale finanziaria previsto dall’art. 20 della legge n. 4 del 1929.
Quanto al ricorso del C., va osservato che l’ipotesi alternativa di cui all’art. 4, 1° co. della legge 516/82,
consistente nella emissione di fattura (in data 29.12.92) per operazione inesistente è tuttora prevista
come rato dall’art. 8 del dec. lgv. n. 74/2000, posto che questa norma punisce con la reclusione da un anno e sei
mesi a sei anni “chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
Ciò precisato, appare fondata la censura del ricorrente riferita alla decisione impugnata nella parte in
cui è stata affermata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato prescindendosi dal riferimento
al dolo specifico che consiste nel fine di evasione, previsto dall’art. 4, 1° co. della legge 516/82 per tutte
le ipotesi in esso contemplate a che ora è ribadito dall’art. 8 del dec. lgv. n. 74/2000.
Va soggiunto, con riguardo al tenore letterale di quest’ultima norma, che il dolo specifico non si identifica nel
fine di evasione perseguito dall’agente per sé, bensì “nel fine di consentire a terzi l’evasione”.
La valutazione circa la sussistenza del dolo specifico, nel senso innanzi precisato, è riservata all’esame
del giudice di merito, cui è demandato il compito di accertare se la condotta dell’imputato, in punto di
fatto, corrisponda agli elementi costitutivi del reato, previsti dalla nuova normativa, ferma rimanendo l’applicabilità
del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall’art. 4, 1° co. legge 516/82 (art. 2, 3°
co. c.p.p.), non potendo, nella specie, trovare applicazione l’attenuante di cui al terzo comma dell’art. 8 del
dec. lgv. 74/2000, per essere l’importo indicato nella fattura in esame superiore a lire trecento milioni.
PER QUESTI MOTIVI
annulla la sentenza impugnata nei confronti di M. P. senza rinvio perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato e nei confronti di C. S. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Giuseppe Salvi








