Legge 44/1986

untitled Legge 28 febbraio 1986, n. 44 (in Gazz. Uff., 1º marzo, n. 50). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la[...]

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Legge 28 febbraio 1986, n. 44

(in Gazz. Uff., 1º marzo, n. 50).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie
per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo
della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All’art. 1:

al comma 1, dopo le parole: <<29 anni>>, sono inserite le seguenti: < o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi,>>;

al comma 1, alla lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: < è concedibile semprechè dal progetto medesimo, detto contributo risulti necessario per consentire
l'equilibrio economico delle iniziative>>;

al comma 1, alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: < e privati indicati, al successivo comma 6>>;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1-bis. Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono comprese le spese di progettazione,
di studio di fattibilità e di analisi di mercato.

1-ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'art.
13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo art. 26
dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. é consentita l'ammissione a soci di elementi
tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

1-quater. Nelle società di cui al precedente comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi
di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano
tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione>>;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti
con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro,
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri
e modalità tengono conto:

a) dell'opportunità di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti
che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo sfruttamento di beni
e di infrastrutture già esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di
fattibilità che comprovino le prospettive di mercato e l'economicità di gestione;

b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561,
o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle società;

c) della necessità di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di
gestione;

d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre
agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;

e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo
di tempo, i beni strumentali agevolati;

f) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione
dei contributi;

g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione
e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società
a prevalente composizione femminile>>;

al comma 3, dopo la parola: <> sono inserite le seguenti: <<, alla produzione di
beni sostitutivi di importazioni,>>;

al comma 4, dopo la parola: < > sono inserite le seguenti: < allo sviluppo della cooperazione>>;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, nonchè da tre rappresentanti delle associazioni
del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale>>;

al comma 6, dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <<,
previa deliberazione del comitato stesso,>>;

il comma 7 è sostituito dai seguenti:

<<7. Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento
e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario,
al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo,
previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione.

7-bis. Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità
giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il
funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate territorialmente>>;

al comma 9, le parole: < > sono sostituite dalla seguente: <>;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: <<10-bis. Ferme restando le disposizioni della legge 13
settembre 1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi
alle agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta l'autorità che
doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate.

10-ter. Il termine di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto
in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1987>>;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

<<12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le
organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi
ordinari e straordinari nel Mezzogiorno>>;

dopo il comma 14, è inserito il seguente:

<<14-bis. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente "Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto è
incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla
relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo
concernente: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno">>.

All’art. 2:

il comma 2 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione
delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

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