untitled
Legge 8 agosto 1985, n. 443
(in Gazz. Uff., 24 agosto, n. 199).
Legge-quadro per l’artigianato.
Art. 1. Potestà delle regioni.
In conformità all’art. 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia
di artigianato nell’ambito dei princìpi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale,
spetta alle regioni l’adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell’artigianato ed alla valorizzazione
delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare
riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all’assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione
professionale, all’associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per
l’esportazione.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.
Art. 2. Imprenditore artigiano.
E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare,
l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua
direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana
e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione
ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle leggi statali.
Art. 3. Definizione di impresa artigiana.
E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati,
o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi
commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.
E’ altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi
di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse
le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione
che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale,
nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei
soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In
ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Art. 4. Limiti dimensionali.
L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente
dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti;
b) per l’impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo
di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può
essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali
e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a
16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura saranno
individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell’artigianato;
d) per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19
gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino
un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorchè partecipanti all’impresa familiare di cui all’art.
230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito
dell’impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Art. 5. Albo delle imprese artigiane.
E’ istituito l’albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi
i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli
.
La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli
obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle
ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
In caso di invalidità, di morte o d’intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione
dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo di
cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all’art. 2, per un periodo massimo di cinque
anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga
assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore
invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
L’iscrizione all’albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle
imprese artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre
mesi nell’anno, i limiti di cui al primo comma dell’art. 4, mantengono l’iscrizione all’albo di cui al primo comma
del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura
al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commessi,
non si applicano alle imprese artigiane iscritte all’albo di cui al primo comma le disposizioni relative all’iscrizione
al registro degli esercenti il commercio o all’autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971,
n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.
Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti
all’artigianato, se essa non è iscritta all’albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi
e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall’autorità regionale
competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni,
con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 6. Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono
iscritti in separata sezione dell’albo di cui al precedente art. 5.
Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione
dell’albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purchè le stesse siano esclusivamente
riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purchè, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi
previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell’attività consortile, non si superino globalmente
i limiti previsti dalle stesse leggi statali.
In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni
in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese
artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero
non superiore ad un terzo, nonchè enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e
tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a
termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento
di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi
possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo
comma del presente articolo.
Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d’impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti,
hanno titolo all’iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 7. Iscrizione, revisione ed accertamenti d’ufficio.
La commissione provinciale per l’artigianato di cui al successivo art. 9, esaminate l’istruttoria e la certificazione
comunale di cui all’art. 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall’albo provinciale
previsto dal precedente art. 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai
precedenti articoli 2, 3 e 4.
La decisione della commissione provinciale per l’artigianato va notificata all’interessato entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda
stessa.
La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e
4, ha facoltà di disporre accertamenti d’ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell’albo provinciale
delle imprese artigiane.
Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi
pubblica amministrazione interessata che, nell’esercizio delle loro funzioni, riscontrino l’inesistenza di uno
dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all’albo, ne danno comunicazione alle
commissioni provinciali per l’artigianato ai fini degli accertamenti d’ufficio e delle relative decisioni di merito,
che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della
commissione devono essere trasmesse anche all’organismo che ha effettuato la comunicazione.
Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l’artigianato in materia di iscrizione, modificazione
e cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla
commissione regionale per l’artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche
da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.
Le decisioni della commissione regionale per l’artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate
entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che
decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 8. Istruzione artigiana.
L’istruzione artigiana di cui all’art. 117 della Costituzione è svolta nell’ambito della formazione professionale
e nei limiti dei princìpi fondamentali che regolano tale materia.
Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere
alle funzioni relative all’istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche
convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l’effettuazione di particolari corsi.
Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni
regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori
di cui alla lettera c) dell’art. 4.
Alle regioni competono, nell’ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle
attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.
Art. 9. Organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato.
Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell’artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale per l’artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l’accertamento
dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonchè gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
2) la commissione regionale per l’artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente art. 7, provvede
alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere
in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.
Art. 10. Commissioni provinciali per l’artigianato.
La commissione provinciale per l’artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale,
dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l’artigianato devono essere titolari di aziende artigiane
operanti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più
rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell’INPS, dell’ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all’organizzazione
e al funzionamento delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Art. 11. Commissioni regionali per l’artigianato.
La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della
giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
La commissione di cui al precedente comma è composta:
a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l’artigianato;
b) da tre rappresentanti della regione;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative
a struttura nazionale ed operanti nella regione.
Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.
Art. 12. Consiglio nazionale dell’artigianato.
Il Consiglio nazionale dell’artigianato, che ha sede presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
esprime parere sulle materie inerenti all’artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale,
alla politica della Comunità economica europea, all’esportazione, promuovendo e curando la documentazione
e rilevazione statistica delle attività artigiane.
Esso è presieduto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ed è composto:
1) dagli assessori regionali preposti all’artigianato;
2) dai presidenti delle commissioni regionali per l’artigianato;
3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro
rappresentatività;
4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale,
dipendenti dalle imprese artigiane;
5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
6) dal presidente dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
I componenti del Consiglio nazionale dell’artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai
numeri 2) e 3) del precedente comma.
Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell’artigianato sono approvate con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell’artigianato graveranno sui capitoli 2031
e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Art. 13. Disposizioni transitorie e finali.
La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati.
Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad
applicarsi fino all’emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.
Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell’art. 4, rimangono in vigore
gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre
1956, n. 1202.
Le imprese che risultano iscritte nell’albo di cui all’art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento
dell’istituzione dell’albo di cui all’art. 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest’ultimo albo.
Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l’artigianato hanno sede normalmente
presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti
rapporti fra le regioni e le camere.
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l’artigianato è
prorogato sino all’insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni
caso deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa.
Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l’efficacia
costitutiva dell’iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di
legge.
Allegato 1
Elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura.
I
Abbigliamento esclusivamente su misura.
Figurinisti e modellisti
Modisterie (esclusivamente su commissioni)
Pellicciai su misura
Sartorie su misura
Calzolerie su misura
II
Cuoio e tappezzeria.
Bulinatori del cuoio
Decoratori del cuoio
Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano
Fabbricanti di oggetti in pergamena
Limatori del cuoio
Lucidatori a mano di pelli
Pellettieri artistici
Pirografi
Sbalzatori del cuoio
Sellai
Stampatori del cuoio con presse a mano
Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche
Tappezzieri in cuoio
III
Decorazioni.
Addobbatori
Apparatori
Decoratori con fiori
IV
Fotografia e riproduzione disegni.
Acquafortisti (riproduttori)
Litografisti (riproduttori)
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la
stampa del fototipo)
Ritoccatori
Scenografi (pittori)
Xilografi (riproduttori)
V
Legno.
Doratori
Laccatori
Lucidatori
Intagliatori
Intarsiatori
Traforisti
Scultori
Stipettai
VI
Metalli comuni.
Arrotini
Chiavaioli
Damaschinatori
Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e
di complessi meccanici navali ancora non costruiti
Fonditori di oggetti d’arte
Lavorazione del ferro battuto
Magnani
Modellatori
Modellisti meccanici
Peltrai
Ramai e calderai (lavorazione a mano)
Sbalzatori
Sciabolai
Traforatori artistici
VII
Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini.
Argentieri ed orafi (lavorazioni essenzialmente a mano) escluse le
lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano
Cammeisti
Cesellatori
Filigranisti
Incisori di metalli e pietre dure
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie,
madreperla, tartaruga, corno e lava
Miniaturisti
Smaltatori d’arte
VIII
Restauro.
Antiquari restauratori
Copisti di galleria
Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche
Restauratori del dipinto
Restauratori del mobile
Restauratori del mosaico
Restauratori della statuaria
Restauratori di vetrate artistiche
Restauratori di tappeti
IX
Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini.
Acconciatori
Barbieri
Lavoranti in capelli
Parrucchieri per uomo
Parrucchieri per signora
Parrucchieri misti
Truccatori
X
Strumenti musicali.
Fabbricanti di arpe
Fabbricanti di strumento a fiato in legno
Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico
Organai
Fonderie di campane
XI
Tessitura, ricamo ed affini.
Arazzieri
Coltronieri
Disegnatori tessili
Materassai
Merlettaie a mano
Ricamatrici a mano
Tessitori a mano
Tessitori a mano di tappeti
Trapuntai a mano
XII
Vetro, ceramica, pietra ed affini.
Applicatori di vetri
Ceramisti d’arte
Decoratori di vetri
Fabbricanti di grès (artistici)
Figurinai in argilla, gesso e cartapesta
Formatori statuisti
Fabbricanti di perle a lume con fiamma
Fabbricanti di terrecotte artistiche
Incisori di vetri
Infilatrici di perle
Maiolicai (artistici)
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono
montaggi)
Piombatori di vetri
Scultori in marmo o altre pietre
XIII
Varie.
Lavorazione a mano di canestri e cesti
Rilegatura artistica di libri.

Giuseppe Salvi








