Legge 370/1934

untitled Legge 22 febbraio 1934, n. 370 (in Gazz. Uff., 17 marzo, n. 65). Riposo domenicale e settimanale. Art. 1. Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un[...]

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Legge 22 febbraio 1934, n. 370

(in Gazz. Uff., 17 marzo, n. 65).

Riposo domenicale e settimanale.

Art. 1.

Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore
consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1º Al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia.

2º Alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi
ed a suo carico.

3º Ai lavoranti al proprio domicilio.

4º Al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un’azienda ed avente diretta responsabilità
nell’andamento dei servizi.

5º Al personale navigante.

6º Al personale addetto alla pastorizia brada.

7º Ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari. Per i lavoranti retribuiti
con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto.

8º Al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme.

9º Al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche.

10º Al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle province e dai
comuni ed al personale addetto alle aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato.

11º Al personale addetto agli uffici dello Stato, delle province, dei comuni ed a quello addetto agli uffici
e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

12º Al personale addetto ai regi istituti di istruzione e di educazione anche se aventi personalità
giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonché al personale degli istituti di istruzione e di educazione
esercìti direttamente dalle province e dai comuni.

13º Al personale addetto alle attività degli enti pubblici, quando provvedano speciali disposizioni
legislative.

14º Salvo il disposto degli articoli 4 e 5 n. 3, al personale addetto alle industrie che trattano materia
prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all’anno.

Tali industrie saranno determinate con decreto del ministro delle corporazioni, intese le corporazioni competenti.

Articolo 2

Soci di cooperative.

I soci di cooperative, che prestano la loro attività per conto delle cooperative medesime, sono soggetti
alla presente legge quando siano rimunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione
agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori.

Articolo 3

Giorno e decorrenza del riposo.

Il riposo di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti.

Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve decorrere da
una mezzanotte all’altra, ovvero dall’ora che sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza
di detti contratti e quando lo richieda la natura dell’esercizio, dall’ispettorato corporativo.

Per i lavori a squadre il riposo decorre dall’ora di sostituzione di ciascuna squadra.

Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno
e viceversa.

Articolo 4

Riposo delle donne e dei fanciulli.

Qualora per le attività soggette alla presente legge siano previste eccezioni all’obbligo del riposo
di 24 ore consecutive ogni settimana, alle donne di qualsiasi età ed ai minori degli anni 14 deve essere
tuttavia dato, ogni settimana, un riposo compensativo ininterrotto di 24 ore, salvi i casi previsti dagli articoli
6, 8, 12 e 15.

Eguale riposo deve essere dato:

a) ai minori degli anni 14 e alle donne minori degli anni 18 addetti alle industrie determinate a causa dell’articolo
1, n. 14, qualunque sia la durata della loro occupazione nell’azienda.

b) alle donne maggiori degli anni 18 addette alle industrie determinate a norma dell’articolo 1, n. 14, quando
il periodo complessivo della loro occupazione nell’azienda superi i tre mesi all’anno.

Articolo 5

Il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato
mediante turni al personale addetto all’esercizio delle seguenti attività:

1º operazioni industriali per le quali si abbia l’uso di forni a combustione o ad energia elettrica per
l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate;

2º operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;

3º industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto
dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma
dell’articolo 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella
stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo
di lavorazione superiore ai tre mesi;

4º altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a
ragioni di pubblica utilità.

Le attività di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del ministro per le corporazioni,
intese le corporazioni competenti.

Articolo 6

Quando nelle attività indicate nell’articolo precedente non sia possibile concedere il riposo settimanale
per turno di 24 ore per la insostituibilità del personale specializzato, l’ispettorato corporativo, su domanda
del datore di lavoro ed intese, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali interessate, può autorizzare
la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.

Per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice e ad altri servizi preparatori
è consentita, nei limiti strettamente necessari, la ripresa anticipata del lavoro.

Articolo 7

Vendita al minuto ed attività affini.

Per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attività rivolte a soddisfare direttamente
bisogni del pubblico, il prefetto, intesi il podestà e le organizzazioni sindacali interessate:

a) può ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove non ne derivi
pregiudizio all’interesse del pubblico, che il riposo del personale, anziché per turno, sia dato in uno
stesso giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;

b) può temporaneamente autorizzare, per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale
intensità, che al riposo domenicale o al riposo che si inizia al pomeriggio della domenica sia sostituito
il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive;

c) può autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall’affluenza in domenica
della popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo si inizi nel
pomeriggio della domenica.

I provvedimenti previsti dal presente articolo debbono specificare le zone ed i rami di attività cui
sono applicabili.

Quando nei casi previsti dalle lettere a) e c) il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica, tanto la durata
del lavoro nelle ore antimeridiane di tale giorno che il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di lavoro
o, in mancanza di questo, dal prefetto sentite le organizzazioni interessate.

In mancanza di detto contratto è dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel
pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana
successiva.

Articolo 8

Lavori agricoli

Fermo restando il disposto dell’art. 1, nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori
agricoli sarà regolato dai contratti collettivi di lavoro.

Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l’allevamento del bestiame, nonché
le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l’azienda per
la coltivazione o l’allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda.

Articolo 9

Industrie all’aperto.

Per le industrie all’aperto, soggette ad interruzione per intemperie la sospensione del lavoro verificatasi
nella settimana per 24 ore consecutive, può essere considerata come giorno di riposo, in sostituzione di
quello della domenica successiva, quando non venga effettuato il recupero di detto periodo di sospensione a norma
delle disposizioni vigenti sugli orari di lavoro.

Articolo 10

Industrie con periodi di eccezionale attività.

Per le industrie con periodi di eccezionale attività, le quali saranno determinate con decreto del ministro
per le corporazioni, intese le corporazioni competenti, è sospeso per sei settimane all’anno l’obbligo del
riposo.

Il datore di lavoro che intenda attuare detta sospensione è obbligato a darne preventivo avviso all’ispettorato
corporativo, salvo il caso che il decreto ministeriale o i contratti collettivi di lavoro abbiano stabilito il
periodo durante il quale la sospensione può essere applicata.

Articolo 11

Opifici mossi direttamente dal vento o dall’acqua.

Negli opifici, la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall’acqua, ovvero
è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall’esercente dell’opificio ed esclusivamente
per l’uso di questo, può essere dato, per dieci settimane all’anno, il riposo settimanale per turno di 24
ore consecutive ogni due settimane.

I datori di lavoro che intendono attuare il regime sopraindicato, debbono preventivamente presentare all’ispettorato
corporativo una dichiarazione da cui risultino i dati necessari per dimostrare che ricorrono le condizioni di legge.

Articolo 12

Alberghi.

Al personale degli alberghi non diurni, che per ragioni di servizio dimori nell’albergo, è dovuto ogni
settimana un periodo di uscita di almeno 10 ore ininterrotte durante le ore nelle quali si compie il lavoro ordinario,
nonché un periodo di riposo entro l’albergo di almeno otto ore continuative per ogni giornata di lavoro.

Alle altre categorie di personale degli alberghi non diurni ed a quelle degli alberghi diurni si applica lo
stesso regime di riposo che, per la corrispondente attività disimpegnata da detto personale, è stabilito
per le altre aziende.

Articolo 13

Aziende giornalistiche e diffusione di notizie.

Il riposo di 24 ore continuative per il personale addetto alle aziende editrici di giornali ed alle aziende
per la diffusione al pubblico, con qualsiasi mezzo, di notizie, deve decorrere dalla mattina della domenica alle
ore quattro del lunedì.

é fatta eccezione per i redattori sportivi e teatrali, per il personale dell’<>,
delle imprese di trasmissione radiofoniche, e per quello addetto alla trasmissione di notizie, ai sensi dell’art.
26, comma 2º, della presente legge, per i quali il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana può
essere dato per turno.

é dovuto anche il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive al personale di redazione dei giornali
quotidiani che, per esigenze straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la mattina della domenica e le ore
quattro di lunedì, ove ciò sia consentito dal contratto collettivo di lavoro e le relative prestazioni
siano compensate con l’aumento percentuale di retribuzione all’uopo stabilito dal contratto suddetto.

La decorrenza del riposo prevista dai precedenti due capoversi sarà determinata a norma dell’art. 3.

Articolo 14

Aziende giornalistiche e diffusione di notizie.

Il riposo di 24 ore consecutive per il personale addetto alla stampa dei giornali deve decorrere dalla mattina
della domenica alle ore 4 del lunedì.

Al personale addetto alla vendita dei giornali è dovuto il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive.

Articolo 15

Personale addetto ai vagoni-letto, commessi viaggiatori e personale equiparabile, e personale addetto a pubblici
spettacoli.

Al personale viaggiante addetto ai vagoni-letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile il riposo
può essere dato ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la durata complessiva di
esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sarà determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda
a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.

Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l’ispettorato corporativo, qualora ricorrano esigenze tecniche,
può autorizzare il funzionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno,
stabilendone l’ora della decorrenza.

Articolo 16

Personale addetto ai vagoni-letto, commessi viaggiatori e personale equiparabile, e personale addetto a pubblici
spettacoli.

Può essere compiuto in domenica il lavoro:

a) di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi nei
giorni feriali senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale;

b) di vigilanza delle aziende e degli impianti;

c) di compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.

Al personale occupato per tutta o parte della domenica nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo
per il periodo residuo della domenica, è dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro
eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive.

Articolo 17

Forza maggiore.

Possono essere compiuti in domenica, nei limiti strettamente necessari:

a) i lavori indispensabili per la sicurezza delle persone o degli impianti ovvero per la conservazione dei prodotti
o delle materie destinate alla lavorazione;

b) i lavori disposti, per ragioni d’ordine pubblico, dal prefetto, il quale sentirà il parere de l’ispettorato
corporativo sui limiti e le cautele da annotare.

Nei casi indicati alla lettera a) l’ispettorato corporativo può dare prescrizioni per contenere il lavoro
domenicale nei limiti strettamente indispensabili e può altresì ordinare la cessazione del lavoro.

Al personale addetto al lavoro domenicale è dovuto il riposo prescritto dall’ultimo comma dell’art. 16.
Tuttavia, ove si oppongano difficoltà alla attuazione di esso, l’ispettore corporativo, intese le organizzazioni
sindacali interessate, può esonerare da detto obbligo o prescrivere altri regimi di riposo adatti.

Articolo 18

Forza maggiore.

Il datore di lavoro che faccia eseguire lavori di cui al precedente articolo, deve darne avviso all’ispettorato
corporativo entro 24 ore dal loro inizio, indicando le ragioni del lavoro ed il numero delle persone occupate,
distinte per sesso e per età.

Articolo 19

Spostamento del giorno di riposo.

Quando durante la settimana il lavoro sia stato sospeso per 24 ore consecutive a causa di festività previste
dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro o da accordi fra associazioni sindacali, detta sospensione può
essere computata come giorno di riposo agli effetti della presente legge, qualora su concorde richiesta delle organizzazioni
sindacali interessate, ed inteso il parere del podestà, ne sia data autorizzazione del prefetto. Questi
potrà stabilire all’uopo le opportune cautele.

Articolo 20

Nelle ore e nelle zone in cui il riposo deve essere dato contemporaneamente al personale addetto a determinate
attività, le aziende, nelle quali queste attività si svolgono debbono rimanere chiuse al pubblico,
anche nel caso che sia ammesso in esse l’impiego di prestatori d’opera per eseguire lavori che non importino rapporti
col pubblico.

Qualora in un’azienda siano esercitati vari rami di attività che, a norma del precedente comma, importino
regimi diversi rispetto all’obbligo della chiusura, deve essere sospeso nelle ore sopra indicate l’esercizio al
pubblico del ramo di attività per il quale l’azienda dovrebbe restare chiusa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle aziende nelle quali non sia occupato personale soggetto
alla presente legge.

Articolo 21

Commercio ambulante.

Il prefetto, intese le organizzazioni sindacali interessate darà disposizioni per vietare o limitare
l’esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui è prescritta la chiusura delle aziende a
norma dell’art. 20 e darà inoltre disposizioni nei casi di fiere o mercati.

Articolo 22

Edizione e vendita dei giornali ed attività analoghe.

Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei comuni in cui si stampano, si debbono
omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedì, restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale
fino al mattino del martedì.

Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei comuni in cui si stampano, si debbono
omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno
o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedì.

Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei comuni in cui si stampano, possono
essere soppresse, invece delle edizioni del lunedì, quelle della domenica, nel qual caso è consentita
la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedì.

Resta però vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva.

Articolo 23

Edizione e vendita dei giornali ed attività analoghe.

Nessuna tipografia può iniziare il lavoro per i giornali di qualunque natura dopo terminato il lavoro
della domenica e fino alle ore 4 del lunedì.

Articolo 24

Edizione e vendita dei giornali ed attività analoghe.

é vietato per qualunque motivo di dare edizioni straordinarie od anche edizioni ordinarie settimanali
di giornali quotidiani, sia pure con titolo diverso, nel periodo in cui debbono restare sospese le edizioni ordinarie.

Articolo 25

Edizione e vendita dei giornali ed attività analoghe.

Dalle ore 13 della domenica alle ore 12 del lunedì è vietata la pubblicazione dei giornali anche
non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria, o sotto forma di bollettini o supplemento,
allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi.

Articolo 26

Edizione e vendita dei giornali ed attività analoghe.

Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque
altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie; non si applicano all’<> ed alle
imprese di trasmissioni radiofoniche.

é consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore
5 del lunedì, non più di un comunicato, relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole
importanza, purché tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe.

Articolo 27

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20
e 21 della presente legge è punito con l’ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni persona occupata nel lavoro,
alla quale la contravvenzione si riferisce.

L’ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire 1000 né inferiore a lire 20.

Le contravvenzioni all’art. 4 sono punite con ammenda sino a lire 50 per ciascuna delle persone occupate nel
lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire
5000.

Articolo 28

Le contravvenzioni agli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26 sono punite con l’ammenda non inferiore a lire
10.000.

Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione delle notizie è sequestrato.

Ferme restando le disposizioni del codice penale, in caso di recidiva il magistrato può ordinare la sospensione
del giornale per un periodo di tempo determinato.

Articolo 29

Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1º la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

2º il regolamento per l’applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo
nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici, approvato con Regio Decreto 7 novembre 1907, n. 807;

3º il regolamento approvato con Regio Decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l’applicazione della legge 7 luglio
1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali;

4º il Regio Decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente
il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;

5º il regolamento sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche, approvato con Regio Decreto 23 giugno
1923, n. 1393, e modificato dal Regio Decreto 7 ottobre 1923, n. 2236;

6º l’art. 2 della legge 21 giugno 1928, n. 1607, sulla abrogazione della limitazione del numero delle pagine
dei giornali quotidiani ed esonero dell’<> dalla osservanza delle norme per il riposo
festivo nelle aziende dei giornali;

7º l’art. 1 del Regio Decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473,
che stabilisce penalità per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali;

8º gli articoli 1 e 2 lettera a) della legge 16 giugno 1932, n. 973, sul riposo settimanale e festivo del
commercio.

Articolo 30

La presente legge entrerà in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del regno.

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