D. Lgs. 504/1992 - Art. 25 e seguenti

untitled Art. 25. Riscossione. 1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all’art. 23 si applicano le disposizioni previste dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5[...]

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Art. 25. Riscossione.

1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all’art. 23 si applicano le disposizioni previste dall’art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall’art. 5, commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre
1982, n. 953 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. L’ACI svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente ai tributi regionali di cui all’art.
23, le attività di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati
a tale ente per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze in data
26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 296 del 22 dicembre 1986. L’ACI provvede a versare nelle casse regionali le somme di spettanza
di ciascuna regione nei termini e con le modalità previste nella suddetta Convenzione. Le comunicazioni
relative alla riscossione ed ai versamenti vanno effettuate a ciascuna regione con le modalità e la modulistica
in uso per le comunicazioni fatte all’Erario. Le regioni, relativamente ai tributi di loro competenza, possono
esercitare presso l’ACI ed i dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero delle finanze
per i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente, secondo le
modalità ed i termini previsti nella Convenzione del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono
continuare ad avvalersi dell’Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, competente
per territorio, nonchè dal Servizio Permanente per il Controllo all’ACI e alla SIAE.

3. Il compenso spettante all’ACI, ai sensi degli articoli 20 e 21 della Convenzione di cui al comma 2, viene
addebitato allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno per i tributi
di rispettiva competenza, secondo le modalità ed i termini riportati nello stesso atto di Convenzione. Con
lo stesso criterio sono addebitati i costi relativi alla fornitura centralizzata del libretto fiscale di cui all’art.
16 della Convenzione.

Art. 26. Esclusioni dal pagamento.

1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel
territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore
tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il quale ciascun tributo
sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.

Art. 27. Rinvio.

1. I tributi regionali di cui all’art. 23 restano disciplinati, per quanto non diversamente disposto dal presente
provvedimento, dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni
a statuto speciale.

2. Per l’inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali si applicano nella stessa entità
le medesime sanzioni previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo
le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28. Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane.

1. Per l’anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni
e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000
milioni per i comuni e il lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600
milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicaione delle disposizioni di cui all’art.
6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province,
per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte
ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province,
per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità
montane pari, per l’anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l’ammortamento dei mutui contratti a tutto
il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati
in complessive lire 11.725.914 milioni.

Art. 29. Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane.

1. A valere sul fondo ordinario di cui all’art. 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere
a ciascuna amministrazione provinciale, per l’anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per l’anno
1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il contributo è erogato in quattro rate
uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all’art. 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere
a ciascun comune per l’anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per il 1992 al lordo della riduzione
operata ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 359 del 1992. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun
trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere
a ciascuna comunità montana per l’anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote:

a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo
mese dell’anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana
residente, da erogarsi entro il mese di ottobre 1993.

4. L’erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e
della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni
del bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 30. Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali.

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all’art. 28, il Ministero dell’interno è
autorizzato a corrispondere, per l’anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello
perequativo spettante per l’anno 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il contributo
perequativo finanziato con quota del provento dell’addizionale energetica di cui al citato art. 6, comma 7, del
decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 104.000
milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali, dopo che le relative somme sono state acquisite
al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all’art. 7, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,
e per il venticinque per cento con i criteri indicati all’art. 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge.

2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali è corrisposta
nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l’ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti
la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all’art. 33. In caso di mancata osservanza delle
predette disposizioni, l’ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all’anno 1993, mediante trattenuta
sui fondi ordinari degli anni successivi.

Art. 31. Contributo perequativo per i comuni.

1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all’art. 28, il Ministero dell’interno è
autorizzato a corrispondere per l’anno 1993 un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto
nelle seguenti quote:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello
perequativo spettante per il 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993;

b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l’attivazione delle procedure di allineamento alla media
dei contributi e di mobilità del personale previste dall’art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell’art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 398.000 milioni, è distribuito
tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e
con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell’art.
18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
144 del 1989, valutate in 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell’onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge di cui alla lettera a), valutato in lire 65.000
milioni;

c) al finanziamento dell’onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 1990, valutato in lire 65.000 milioni;

d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all’ottava classe demografica
di cui all’art. 18 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del
1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall’art. 8, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n.
415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 e per il 25 per cento con i criteri indicati
all’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo;

e) per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera
d).

3. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni è corrisposta nel 1993 a titolo
provvisorio in attesa che l’ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura
minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all’art. 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni
l’ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all’anno 1993 mediante trattenuta sui fondi ordinari
degli anni successivi.

pArt. 32. Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati.

1. A valere sul fondo di cui all’art. 28 il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere contributi
per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento così calcolati:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane per mutui contratti negli anni
1992 e precedenti, nella misura stabilita nei provvedimenti di concessione già adottati e da adottare ai
sensi delle disposizioni vigenti per l’anno di contrazione dei mutui stessi;

b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui da assumere entro
l’anno 1993, entro il limite delle quote di contributi erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e
precedenti;

c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per
i mutui contratti nell’anno 1993 nella misura delle quote assegnate ma non ancora utilizzate per gli anni 1988,
1989, 1990, 1991 e 1992.

2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le disposizioni vigenti per l’anno 1992. Il
termine per l’emanazione del decreto che stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi è
fissato al 31 ottobre 1993 e il termine per l’adempimento certificativo è fissato al 31 marzo 1994.

Art. 33. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti
a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata
dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti o dal presidente
del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per l’anno 1993 delle disposizioni di cui all’art. 14, commi
1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990.
Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto col Ministro del tesoro, sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle
province d’Italia (UPI).

2. Anche ai fini del rispetto dell’obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi,
previsti dall’art. 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 1990, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d’anno, comunque non
oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall’anno
in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi
uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

3. Le sanzioni di cui all’art. 30, comma 2 ed all’art. 31, comma 3, che dipendono dalla mancata copertura del
costo del servizio di acquedotto, non si applicano se l’ente locale dimostri, in sede di certificazione, di aver
attivato per la tariffa dell’acquedotto la procedura di cui al comma 2, anche senza approvazione del Comitato provinciale
prezzi.

Art. 34. Assetto generale della contribuzione erariale.

1. A decorrere dall’anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali
e dei comuni con l’assegnazione dei seguenti fondi:

a) fondo ordinario;

b) fondo consolidato;

c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo
nazionale speciale per gli investimenti.

3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali,
dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui
quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con
assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b).

5. Ai sensi del comma 11 dell’art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei trasferimenti erariali
di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.

6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali,
di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno.

Art. 35. Fondo ordinario.

1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 34 è costituito dal complesso delle dotazioni
ordinarie e perequative e dei proventi dell’addizionale sui consumi dell’energia elettrica di cui all’art. 6, comma
7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle
amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell’anno 1993, ridotto, per la quota spettante
ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l’anno 1993 dell’imposta comunale immobiliare (ICI), calcolata
sulla base dell’aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione
dell’INVIM individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992.

2. I proventi dell’addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l’anno 1993 ai fini della loro confluenza
nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell’importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento
degli oneri di cui all’art. 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale. A decorrere
dall’anno 1994 le addizionali di cui all’art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito
con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, sono liquidate
e riscosse con le stesse modalità dell’imposta erariale di consumo dell’energia elettrica ed acquisite all’erario
con versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale.

3. L’eventuale eccedenza tra le somme versate all’erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell’addizionale
confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell’incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell’importo
di lire 130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell’anno successivo ed è ripartita
tra le province, i comuni e le comunità montane con i criteri di cui all’art. 28, comma 1, lettera b).

4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni,
costituisce la base di riferimento per l’aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L’aggiornamento
è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i princìpi di finanza pubblica e con la
crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei
documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l’incremento è pari
al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria
dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle
amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione
degli squilibri della fiscalità locale. Per la parte spettante alle comunità montane, gli incrementi
affluiscono al fondo ordinario.

5. Il calcolo del gettito dell’ICI dovuto per l’anno 1993 è definito con le modalità prescritte
dall’art. 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l’importo del gettito
dell’ICI così risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti,
deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l’anno 1993 dall’amministrazione finanziaria
entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero
delle finanze ai Ministeri dell’interno e del tesoro.

6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l’attivazione delle procedure
di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dal citato art. 25 del decreto-legge
n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989.

Art. 36. Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali.

1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi
ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell’art. 54 della legge n. 142
del 1990, calcolati come segue:

a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi
e del contributo finanziato con i proventi dell’addizionale energetica di cui al comma 1 dell’art. 35, attribuiti
per l’anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per
cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il
contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all’art. 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La
detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili
per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all’amministrazione provinciale, il cui importo massimo
è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel
1993. L’importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno,
entro il mese di settembre per il triennio successivo;

b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo
finanziato con i proventi dell’addizionale energetica di cui al comma 2 dell’art. 35 attribuiti per l’anno 1993
al netto del gettito dell’ICI per il 1993 con l’aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell’INVIM.
Dalla somma così calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque
per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene
aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all’art. 37 utilizzando le quote detratte annualmente.
La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi
indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è
fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993.
L’importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno,
entro il mese di settembre per il triennio successivo;

c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello
finanziato con il provento dell’addizionale energetica di cui al comma 1 dell’art. 35 attribuiti nell’anno 1993.
Ad essa si aggiunge l’incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell’art. 35, per la parte attribuita
alle comunità montane, ripartito sulla base della popolazione montana. L’importo relativo è comunicato,
attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno, entro il mese di settembre, per il triennio
successivo.

Art. 37. Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari.

1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell’art. 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e
fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni
che avendo il gettito dell’ICI al 4 per mille superiore all’importo dei contributi ordinari e perequativi hanno
avuto l’attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all’art. 36.

2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun
comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche
di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità
di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni
di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera g).

3. Per l’operatività del sistema di calcolo si considerano:

a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

b) i comuni ripartiti nelle seguenti cinque classi:

comuni con popolazione fino a 1.999 abitanti;

comuni con popolazione da 2.000 a 4.999 abitanti;

comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti;

comuni con popolazione da 10.000 a 59.999 abitanti;

comuni con popolazione oltre 59.999 abitanti;

c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione residente e dalle relative classi
d’età;

d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale
integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale
boschiva o forestale;

e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati
ed alla dimensione territoriale extraurbana servita;

f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio
le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi
disponibili;

g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano
in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri
monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;

h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici
locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità.

4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno sentite l’ANCI, l’UPI e l’Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sono comunicati
agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico
del Ministero dell’interno.

Art. 38. Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all’ente locale.

1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all’ente locale devono
intendersi quelli diffusi con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.

2. L’importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma
1 dell’art. 36, per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o
attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente e rilevate
dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui
all’art. 37.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro che deve essere emanato entro
il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all’identificazione dei servizi indispensabili
nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla determinazione dei contributi minimi
da conservare ai sensi dell’art. 36. La comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema
informativo telematico del Ministero dell’interno.

Art. 39. Fondo consolidato.

1. A decorrere dal 1º gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi
finanziari erariali finalizzati, negli importi scritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno per
l’anno 1993: contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione del contratto collettivo di
lavoro 1998-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti dall’art. 2-bis del citato decreto-legge
n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; contributi per il finanziamento degli
oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, previsti dall’art. 9 del
medesimo decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; contributi per
il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell’art. 12 della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, ed ai sensi del comma 1-bis dell’art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1987, n. 472, previsti dall’art. 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione
del contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall’art.
11 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; contributi in
favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell’art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; contributi in
favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell’art.
6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell’art.
7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; contributi
per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati
dal comma 4 dell’art. 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici
regionali.

2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo consolidato, conservano la destinazione
specifica prevista dalle norme di legge relative.

3. L’importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione del fondo, è comunicato,
attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno entro il mese di settembre, per il triennio
successivo.

Art. 40. Perequazione degli squilibri della fiscalità locale.

1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza
delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la
parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell’ente impositore. A tale fine, sono utilizzati
i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.

2. L’assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993
e successivamente con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio.
Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al
termine del triennio.

3. I destinatari dell’intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero
i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori alla media per abitante della
classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all’art. 37.

4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l’allineamento dei proventi
del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli
enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione
alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 20 per cento, non cumulabile, per l’appartenenza a più
categorie:

a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

c) comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

d) comuni capoluogo di provincia;

e) enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della
fascia demografica di appartenenza.

5. Qualora con l’assegnazione del contributo perequativo annuale l’ente raggiunga o superi la media di cui al
comma 4 l’eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri
generali di cui al comma 5.

6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell’UNCEM.

7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte
basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi
e per gli effetti del comma 4 dell’art. 1 della legge 1º marzo 1986, n. 64. La definizione di zone particolarmente
depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell’interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero
delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.

8. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per
il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno.

Art. 41. Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

1. L’assegnazione dei contributi di cui all’art. 34, comma 3, è disposta in conto capitale, con proiezione
triennale, entro due mesi dall’approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali,
di tutti i comuni e di tutte le comunità montane.

2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo
conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta per i lavori pubblici
da ciascun gruppo di enti locali, risultante definitiva dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori
pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.

3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all’art. 37. Ove però i dati delle opere pubbliche,
divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione,
valgono le classi demografiche in essa indicate.

4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle
comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per
la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più
recente pubblicazione ufficiale dell’UNCEM.

5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione
di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione
economico sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell’art. 3 della citata legge n. 142 del 1990.
Non possono essere utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non
siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi,
ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l’utilizzazione
dei contributi è decisa dall’ente locale, ferma restando la destinazione di legge.

6. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
viene provveduto al riparto.

Art. 42. Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti.

1. A decorrere dall’anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è attivato con i proventi
di competenza dello Stato derivanti dall’applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, al netto della parte
assegnata agli enti locali della provincia di Como.

2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione
di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’art. 15-bis della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
viene provveduto al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell’interno.

Art. 43. Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati.

1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell’art. 35 è esclusivamente destinata ai comuni che
hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall’art.
25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e successive modificazioni:

a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si
considerano le classi demografiche, con l’unificazione delle ultime due, indicate all’art. 18, comma 1, lettera
c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, ed i contributi
ordinari destinati alla fine dell’esercizio precedente a norma dell’art. 35, per calcolare le medie;

b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito
per mobilità, dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento.

2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell’art. 35 non sono assoggettate
alle detrazioni di cui all’art. 36, comma 1, lettera b).

Art. 44. Certificazioni degli enti locali e dei consorzi.

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e le comunità montane sono tenuti a redigere
apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Le certificazioni
sono firmate dal segretario e dal ragioniere.

2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite
tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell’interno d’intesa con l’ANCI,
con l’UPI e con l’UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario
dell’anno nel quale avviene l’inadempienza.

4. Il Ministero dell’interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni
rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all’Istituto nazionale (1) di statistica.

(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10]

Art. 45. Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie.

1. A decorrere dal 1º gennaio 1994 sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle
piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli
enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie.

2. Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:

a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell’art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del
1989 e successive modifiche ed integrazioni, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione del piano
di risanamento finanziario da parte del Ministero dell’interno;

b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio,
evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di
dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato.

3. Ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali devono allegare al
certificato del conto consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri relativi. La tabella è
allegata al certificato di conto consuntivo.

4. La mancata presentazione della tabella e la mancata approvazione del conto consuntivo costituiscono motivo
di sottoposizione dell’ente ai controlli centrali.

5. La sottoposizione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla deliberazione del conto consuntivo
ove dalla tabella allegata risultino eccedenti almeno la metà dei parametri fissati e comunque quello relativo
al costo del personale.

6. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il mese di settembre, sentiti l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM
e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono fissate per il triennio successivo, le modalità ed i parametri
di riferimento.

7. La commissione centrale per la finanza locale istituita dall’art. 328 del testo unico della legge comunale
e provinciale approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di < centrale per gli organici degli enti locali>>. Alla composizione della predetta Commissione centrale per
gli organici degli enti locali disciplinata dall’art. 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, è aggiunto, quale
vice presidente, il direttore generale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno ed un funzionario
dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali.

8. Ai soli enti di cui al comma 2, per la copertura del costo dei servizi, sono applicabili le disposizioni
previste all’art. 14 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38
del 1990. Con decreto del Ministro dell’interno, sentiti l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale sono fissate, entro il mese di settembre, le relative modalità valide per il triennio successivo.
Agli enti inadempienti è comminata, con decreto ministeriale, la sanzione della perdita del tre per cento
del contributo ordinario dell’anno per il quale si è verificata l’inadempienza, mediante trattenuta in unica
soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi.

Art. 46. Autofinanziamento di opere pubbliche.

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane
sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento
di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati
sulla base di progetti <> ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di
evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

2. Il piano finanziario previsto dall’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto
ad accertare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione
agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare
scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro.

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi
gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;

b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità
del servizio.

5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (CIP)
o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricezione del piano finanziario dell’investimento, verifica l’eventuale presenza di fattori inflattivi
che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffati vengono
determinati ai sensi del comma 4; il CIP o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia
verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della
tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l’aumento deliberato resta
subordinato.

6. Le opere che superano l’importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico
e gestionale a cura di una società specializzata, scelta nell’elenco che sarà predisposto dal Ministro
dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l’ente
mutuatario e l’istituto di credito finanziatore.

7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l’esame del piano economico-finanziario e l’attività
di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa.

Art. 47. Popolazione degli enti locali.

1. Le disposizioni del presente provvedimento legislativo e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione
di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonchè all’inclusione nel sistema
di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla procedura del dissesto finanziario ed alla disciplina
dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato,
come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed
i comuni secondo i dati dell’ISTAT, ovvero secondo i dati dell’UNCEM per le comunità montane.

Art. 48. Ambito di applicazione delle norme.

1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto agli enti locali della Regione Valle
d’Aosta si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.

Art. 49. Norma di coordinamento finanziario.

1. All’onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente decreto legislativo si provvede a carico degli
stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l’anno 1993 e per gli anni successivi, ai sensi dell’art. 4,
comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 50. Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 1993.

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