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Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 dicembre 1992, n. 305).
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre
1992; Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e (1) dei Ministri dell’interno e delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo: (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993,
n. 10]
Art. 1. Istituzione dell’imposta - Presupposto.
1. A decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli,
siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione
o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Art. 2. Definizione di fabbricati e aree.
1. Ai fini dell’imposta di cui all’art. 1:
a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia,
non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9, sui quali persiste
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente,
attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente
lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art.
2135 del codice civile.
Art. 3. Soggetti passivi.
1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’art. 1, ovvero il titolare
del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se
non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.
2. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria soggetto passivo è il concedente
con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario.
Art. 4. Soggetto attivo.
1. L’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell’art.
1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L’imposta non si
applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo
precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione
di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili
al 1º gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
Art. 5. Base imponibile.
1. Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell’art. 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1º gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati
con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. Con decreti del Ministro delle finanze le rendite catastali sono rivalutate, ai fini dell’applicazione
dell’imposta di cui all’art. 1, periodicamente in base a parametri che tengono conto dell’effettivo andamento del
mercato immobiliare.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con (1) attribuzione
di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla
data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’art. 7 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti
coefficienti: per l’anno 1993: 1,02; per l’anno 1992: 1,03; per l’anno 1991: 1,05; per l’anno 1990: 1,10; per l’anno
1989: 1,15; per l’anno 1988: 1,20; per l’anno 1987: 1,30; per l’anno 1986: 1,40; per l’anno 1985: 1, 50; per l’anno
1984: 1,60; per l’anno 1983: 1,70; per l’anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati
per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità
immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento
alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1º gennaio
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità,
alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero
a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è
costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori
di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore
pari a settantacinque.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10]
Art. 6. Determinazione dell’aliquota e dell’imposta.
1. L’aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della giunta comunale adottata entro il 31
ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo.
2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 6 per mille,
ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine
di cui al comma 1, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 25, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla (1) legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive
modificazioni.
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’art.
4.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10]
Art. 7. Esenzioni.
1. Sono esenti dall’imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonchè dai comuni, se diversi da
quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti
enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art. 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle
attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all’art. 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Art. 8. Riduzioni e detrazioni dell’imposta.
1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo dell’anno durante
il quale si protrae tale destinazione: se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Art. 9. Terreni condotti direttamente.
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività
a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di
valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino
a 120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni
di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni
di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo,
anche se ubicati sul territorio di più comuni; l’importo della detrazione e quelli sui quali si applicano
le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono
rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.
Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell’art. 4.
Art. 10. Versamenti e dichiarazioni.
1. L’imposta è dovuta dai soggetti indicati nell’art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed
ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso
si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde
una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell’art. 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune
per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell’imposta dovuta
per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1º al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta
per l’intero anno.
3. L’imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario
della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all’art. 4 ovvero su apposito conto
corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione
non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario
invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante
al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell’uno per cento
delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato
dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di
quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato
antecedentemente al 1º gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all’anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta
dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni
intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni
si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile
può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’art. 1117, n. 2) del codice
civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale,
la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati
i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell’art. 1117, n. 2) del codice civile,
e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati
e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonchè le procedure per la trasmissione
ai comuni ed agli uffici dell’Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento
dell’imposta; per l’anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell’Amministrazione
finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro e delle
poste e delle telecomunicazioni, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli
per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonchè di trasmissione
dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero
delle finanze. Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l’incrocio con
i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze
viene previsto l’obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare, d’intesa con
la predetta associazione, i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi
un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3. I
predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’imposta è dovuta
per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo
ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine
di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata
la dichiarazione.
Art. 11. Liquidazione ed accertamento.
1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell’art. 10, verifica i versamenti eseguiti
ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e
dalle denunce stesse, nonchè sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero
delle finanze in ordine all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche
a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l’imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con
l’indicazione dei criteri adottati, dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti;
l’avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di
decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è
stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati
indicati nel comma 4 dell’art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente
il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune;
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede,
sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni,
maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell’art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme
versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera
di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza
od inesattezza ovvero provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso
di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed
interessi; l’avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a
quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Nel caso di omessa
presentazione, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del
quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta.
3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti,
indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed
elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese
e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive
anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l’interscambio tra comuni e sistema informativo
del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell’imposta e sulla utilizzazione
degli elementi forniti dal predetto sistema informativo.
Art. 12. Riscossione coattiva.
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate
nel comma 3 dell’art. 10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso
di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante
ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive
modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero,
in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del
periodo di sospensione.
Art. 13. Rimborsi.
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle
somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi
nella misura indicata nel comma 5 dell’art. 14. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente
all’imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo
acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il
vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine
di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al
comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi
dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
Art. 14. Sanzioni ed interessi.
1. Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell’ammontare
dell’imposta non versata o tardivamente versata, ridotta al 10 per cento se il ritardo non supera cinque giorni.
2. Se l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta dipende da omissione od infedeltà ovvero da tardività
di dichiarazione o di denuncia si applica l’ulteriore soprattassa, sull’ammontare dell’imposta non versata o tardivamente
versata, del 50 ovvero del 20 per cento ridotto al 5 per cento se la dichiarazione o denuncia è stata presentata
con un ritardo non eccedente i trenta giorni.
3. Per le infrazioni di carattere formale agli obblighi stabiliti ai fini dell’applicazione dell’imposta è
irrogata la pena pecuniaria da lire 20 mila a lire 200 mila.
4. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta o di maggiore imposta, le sanzioni sono irrogate
con lo stesso atto di liquidazione o di accertamento. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato provvedimento
da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della commessa
infrazione.
5. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura del 7 per cento
per ogni semestre compiuto.
Art. 15. Contenzioso.
1. Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo,
il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni, intendendosi
sostituito all’ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.
Art. 16. Indennità di espropriazione.
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l’indennità è ridotta ad un importo pari al valore
indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriato ai fini dell’applicazione dell’imposta
qualora il valore dichiarato risulti inferiore all’indennità di espropriazione determinata secondo i criteri
stabiliti dalle disposizioni vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all’indennità, è dovuta una eventuale
maggiorazione pari alla differenza tra l’importo dell’imposta pagata dall’espropriato o dal suo dante causa per
il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell’imposta effettuato sulla base della
indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico
dell’espropriante.
Art. 17. Disposizioni finali.
1. L’imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.
2. Se alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili concorre
il reddito dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa nei sensi indicati
nel comma 2 dell’art. 8, compete, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall’imposta
lorda di lire 120 mila rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione; se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno
di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In ogni caso la detrazione
compete fino alla concorrenza dell’imposta lorda relativa al reddito di detta unità immobiliare che concorre
alla formazione del reddito complessivo.
3. Dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa
si detraggono lire 120 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino
alla concorrenza dell’imposta relativa al reddito dell’unità immobiliare che concorre alla formazione del
reddito complessivo.
4. Sono esclusi dall’imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi
quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli,
nonchè i redditi agrari di cui all’art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso
al 1º gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo
di imposta non coincide con l’anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta
data.
6. Con effetto dal 1º gennaio 1993 (1) è soppressa l’imposta comunale sull’incremento di valore
degli immobili. Tuttavia l’imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di
essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime
e l’integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di
applicazione di essa si verifica dal 1º gennaio 1993 fino al 1º gennaio 2003 limitatamente all’incremento
di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell’immobile
alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area con fabbricato in corso
di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell’area alla data di inizio dei lavori di costruzione
o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per
il calcolo dell’incremento di valore imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di
cui alla lettera b).
8. Ai fini dell’accertamento dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi
del comma 7 non si applica la disposizione dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643 e successive modificazioni.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10]
Art. 18. Disposizioni transitorie.
1. Per l’anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l’aliquota dell’imposta comunale
sugli immobili ai sensi del comma 1 dell’art. 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento
a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 1993 deve essere effettuato dal 1º al 15 dicembre di tale anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario di cui all’art. 10,
comma 3, la misura dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l’anno
1993, nonchè la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione,
ove occorra, dell’importo delle riscossioni dell’imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell’aliquota
minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell’entrata statale dell’importo risultante
dalla differenza tra l’ammontare delle riscossioni così rideterminate e l’ammontare corrispondente alla
media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, nonchè
al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate
sulla prima rata di cui al comma 2 dell’art. 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando
la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l’altra metà sul saldo. Le somme rivenienti
dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993 e calcolate
sulla base dell’aliquota del 4 per mille, sono anch’esse versate dal concessionario all’entrata statale previa
deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle precedenti operazioni.
In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all’entrata statale
dell’intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993.
La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto art. 10 è a carico dell’ente
a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi
per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l’anno
finanziario medesimo.
3. Per l’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni,
l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute
sono effettuati dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in
materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno
1993 i predetti uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell’art.
11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell’art. 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal
presente comma sono di spettanza dell’erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio
del debito pubblico nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione
degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l’anno 1993 è stata stabilita
dal comune un’aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell’aliquota
minima e la parte eccedente è devoluta in favore del comune che ha stabilito un’aliquota superiore a quella
minima. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono determinate le modalità per l’acquisizione da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria
e del Ministero dell’interno dei dati ed elementi utili per l’esercizio di detta attività, anche ai fini
della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite
le modalità per l’effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell’interno, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.
5. Per l’anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell’art. 5, comma 2, si applica
un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con
esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria
A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo
periodo del comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori
delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 19. Istituzione e disciplina del tributo.
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale,
le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell’esercizio delle funzioni
amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento,
la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo,
è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto (1) dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni
vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della Giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l’anno successivo,
il tributo è determinato in misura non inferiore all’1 per cento nè superiore al 5 per cento delle
tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione
non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l’anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l’adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15
gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 47 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto
termine il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione
e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento del rifiuti solidi urbani deliberati
nei termini di cui agli articoli 286 e 290 del TUFL, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive
modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per
il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile.
Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento
delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’ambiente, (1) sono
stabilite le modalità per l’interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell’applicazione
del tributo.
7. L’ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa
deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente
alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10]
Art. 20. Istituzione dell’imposta.
1. E’ istituita l’imposta provinciale per l’iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L’imposta
è dovuta, all’atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto
che richiede la formalità e deve essere corrisposta, contestualmente all’imposta erariale di trascrizione
di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, nella misura pari all’ammontare stabilito,
ai fini di tale imposta, per la predetta formalità. Il gettito è attribuito alla provincia nell’ambito
della quale viene eseguita la iscrizione nel pubblico registro.
2. All’ACI, che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e della
legge 9 luglio 1990, n. 187 e che è incaricato della riscossione dell’imposta erariale di trascrizione di
cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e della addizionale regionale prevista dal Capo I del decreto legislativo
21 dicembre 1990, n. 398, è affidata la riscossione dell’imposta provinciale di cui al comma 1.
Art. 21. Sanzioni - Imposta suppletiva - Soggetti obbligati al pagamento.
1. Per l’omissione o il ritardato pagamento dell’imposta prevista dall’art. 20 si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.
2. L’imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso
termine previsto per richiedere il pagamento dell’imposta erariale in via suppletiva.
3. Al pagamento dell’imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le
parti nel cui interesse le formalità sono eseguite.
Art. 22. Disciplina dell’imposta.
1. L’Automobile club d’Italia — ufficio provinciale del pubblico registro — nei termini e con le modalità
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla
liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’imposta e all’accertamento e irrogazione della soprattassa prevista
nell’art. 21. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta legge n. 952 del 1977 e al decreto del
Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, nonchè, per quanto concerne le note di richiesta di formalità,
le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977 e successive modificazioni. L’Automobile club d’Italia — ufficio
provinciale del pubblico registro — è tenuto a versare, al netto del compenso di cui al successivo comma
3, nelle casse di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le formalità le somme per tale
titolo riscosse e ad inviare alla stessa provincia la relativa documentazione con le modalità e la modulistica
in uso per il corrispondente tributo erariale.
2. Ciascuna provincia dà quietanza delle somme versate dall’Automobile club d’Italia secondo le norme
di contabilità vigenti.
3. Le province devono corrispondere all’Automobile club d’Italia per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi
del presente articolo, un compenso pari al cinquanta per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell’art.
6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.
5. Le disposizioni degli articoli 20, 21 e del presente articolo si applicano dal 1º gennaio 1993 per le
formalità di iscrizione richieste da tale data, con esclusione di quelle relative a veicoli immatricolati
fino al 31 dicembre 1992.
Art. 23. Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della
tassa automobilistica, ai sensi dell’art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 5 della
legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall’anzidetta
data, sono attribuite:
a) l’intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8
ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni, (1) dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a GPL o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362
e successive modificazioni.
2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale,
soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti
nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione
nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall’art.
5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1983, n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori,
agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati
agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo
regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni.
3. Dall’ambito di applicazione del presente capo (1) è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica
relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme
statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento
istituita con l’art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale
istituita con l’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio
1991, n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze
vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle
Intendenze di Finanza per i tributi erariali.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10]
Art. 24. Poteri delle (1) regioni.
1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei
tributi regionali di cui all’art. 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi
a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi
vigenti nell’anno precedente.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli
importi dei tributi regionali di cui all’art. 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi
vigenti nell’anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente
l’ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa
speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con
proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l’importo dei tributi regionali viene
determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali
nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo
importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente
alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell’art.
5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modifiche.
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa
automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data.
A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto
ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e
rimborso dei relativi importi.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10]

Giuseppe Salvi








