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Legge 12 agosto 1982, n. 576
(in Gazz. Uff., 20 agosto, n. 229).
Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.
Art. 1. Programmazione della politica assicurativa nazionale.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato:
a) formula gli indirizzi della politica assicurativa, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali del
Paese, nonché degli sviluppi del mercato assicurativo internazionale, con particolare riferimento all’area
della Comunità economica europea;
b) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati e indica le misure eventualmente occorrenti
per darvi impulso;
c) esamina la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa, predisposta dal Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
Art. 2. Poteri del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, anche in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina
l’indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone la relazione
annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 30 novembre di
ciascun anno; emana le direttive necessarie per l’esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo art. 3 ed esercita
la vigilanza sullo stesso Istituto; adotta con propri decreti — sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione
consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull’esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni — i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con
esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell’Istituto medesimo.
Art. 3. Istituzione dell’ISVAP.
E’ istituito, con sede in Roma, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP).
L’Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
Art. 4. Funzioni dell’ISVAP.
L’ISVAP, in conformità agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull’esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo
nei confronti dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate
e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione e di riassicurazione
in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate,
nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività
assicurativa. A tal fine provvede:
a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;
b) all’esame e alla verifica dei bilanci;
c) alla vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato
assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Compete altresì all’ISVAP:
a) compiere tutte le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle
di indagine statistica e di raccolta di elementi per l’elaborazione delle politiche assicurative, con particolare
riguardo all’andamento dei mercati internazionale e comunitario, nonché all’evoluzione, alla prevenzione
e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti;
b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo
delle tariffe ed all’esame delle condizioni di polizza;
c) espletare l’attività istruttoria necessaria per l’adozione dei provvedimenti attribuiti dalla legge
alla competenza del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, compresa la relazione per la commissione
consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull’esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni;
d) esprimere parere sul programma presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell’autorizzazione per l’esercizio
dell’attività assicurativa, nonché sul piano di risanamento e su quello di finanziamento previsti
dall’art. 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295; nel caso in cui il parere espresso in sede di richiesta dell’autorizzazione
per l’esercizio dell’attività assicurativa sia negativo, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
ove intenda discostarsene, è tenuto a sentire anche il parere del Consiglio di Stato;
e) proporre al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato l’adozione delle misure sanzionatorie,
compresa la revoca dell’autorizzazione o dell’iscrizione, nei confronti di qualunque operatore del mercato assicurativo,
nonché delle misure e degli interventi per il risanamento e dei provvedimenti per la liquidazione coatta
amministrativa, nei confronti delle imprese e degli enti di cui al primo comma;
f) adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa;
g) promuovere l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti;
h) pubblicare annualmente un rapporto sulla propria attività, contenente anche i dati significativi
sull’attività assicurativa nazionale e comunitaria, nonché altri studi relativi al mercato assicurativo.
Tutte le altre funzioni in materia di assicurazioni private non espressamente attribuite all’ISVAP dalla presente
legge restano affidate alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonché i poteri di ispezione
e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le società e
la borsa sulle società con azioni quotate in borsa.
Art. 5. Poteri dell’ISVAP.
Per l’esercizio delle proprie funzioni l’ISVAP può:
a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni;
b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell’art. 4 la comunicazione di dati, elementi
e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi
dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale;
c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonché dei consigli di amministrazione e degli altri
organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i
provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni,
a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;
d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all’art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall’Istituto nazionale delle assicurazioni,
i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attività;
e) richiedere all’Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni
legali di cui all’art. 23 del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
f) anche avvalendosi della collaborazione della Commissione nazionale per le società e la borsa di
cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni interrelazione finanziaria con società controllanti,
controllate e collegate di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell’art.
4;
g) esperire accertamenti sull’eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse società
da parte di persone o di gruppi già coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in società poste
in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle società fiduciarie, agli
agenti di cambio o ad ogni altro soggetto.
I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall’ISVAP nell’esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
Art. 6. Obblighi di comunicazione all’ISVAP.
I verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci degli enti e delle imprese di assicurazione
debbono essere trasmessi in copia all’ISVAP, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci o dalle
persone espressamente delegate dalle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni.
Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni dei componenti del collegio sindacale debbono essere trasmessi
in copia all’ISVAP nel termine di dieci giorni dalla loro presentazione e nello stesso tempo debbono essere trascritti
nell’apposito libro.
L’inosservanza degli obblighi stabiliti dai commi precedenti è punita con la sanzione prevista dall’art.
2626 del codice civile.
Le società fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie
di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell’art. 4 debbono comunicare all’ISVAP,
entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti
delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti.
In caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, il legale rappresentante
della società fiduciaria o l’agente di cambio o l’apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa
di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. La sanzione è irrogata, su rapporto
del presidente dell’ISVAP, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. I proventi delle sanzioni
sono devoluti all’ISVAP.
Art. 7.
Nomina di commissari per il compimento di singoli atti - Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari
e gestione straordinaria degli enti e delle imprese soggetti a vigilanza.
Nei casi di gravi irregolarità nell’amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari
e statutarie che ne regolano l’attività o di grave e persistente inosservanza delle direttive emanate e
delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, previa contestazione degli addebiti ai legali rappresentanti e decorso inutilmente il termine
contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti, può, di propria iniziativa
o su proposta dell’ISVAP, disporre con proprio decreto, sentita la commissione consultiva di cui agli articoli
76 e seguenti del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, la nomina di un commissario per
il compimento di singoli atti ovvero lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti
e delle imprese di cui al precedente art. 4, primo comma, e la nomina di uno o più commissari per la gestione
straordinaria dei medesimi enti ed imprese. Con lo stesso decreto è determinato il compenso del commissario,
il cui onere è a carico dell’ente o dell’impresa.
Il decreto che dispone la gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La gestione straordinaria ha la durata di un anno, prorogabile una sola volta fino a un massimo di diciotto
mesi.
Gli organi amministrativi disciolti, entro un mese dalla pubblicazione del decreto di cui al primo comma, redigono
inventario dei beni e delle altre attività e ne fanno la consegna al commissario unitamente al rendiconto,
certificato dall’ISVAP, a decorrere dall’ultimo bilancio approvato.
Durante la gestione straordinaria è sospeso l’esercizio dei poteri dell’assemblea ordinaria dei soci,
esclusi quelli inerenti alla ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari a norma del successivo
settimo comma, lettera e).
La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio della gestione straordinaria è protratta fino al termine
della gestione.
Il commissario nominato per la gestione straordinaria:
a) esercita tutti i poteri spettanti agli organi disciolti e all’assemblea ordinaria dei soci, esclusi quelli
inerenti alla ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari a norma della successiva lettera
e);
b) propone, dandone immediata comunicazione all’ISVAP, l’azione di responsabilità contro gli amministratori
e i sindaci;
c) convoca, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell’ISVAP, l’assemblea straordinaria dei soci;
d) segnala immediatamente all’ISVAP l’eventuale ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per far luogo
alla liquidazione coatta amministrativa trasmettendo ad esso la relativa documentazione;
e) promuove, prima del termine della gestione straordinaria, la ricostituzione degli organi amministrativi e
sindacali ordinari nei modi previsti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto;
f) compie, previa autorizzazione dell’ISVAP, gli atti di amministrazione straordinaria;
g) redige, al termine della gestione straordinaria, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, curandone
la pubblicazione nei modi di legge e la presentazione all’ISVAP per l’approvazione, nonché una relazione
sull’attività svolta, che rimette all’ISVAP;
h) consegna agli organi amministrativi ordinari l’inventario aggiornato e presenta agli stessi organi il rendiconto
della sua gestione;
i) cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’avviso relativo alla cessazione della
gestione straordinaria.
Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all’ISVAP entro
sessanta giorni dalla sua presentazione. L’azione di responsabilità contro il commissario può essere
promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera
i) del precedente comma.
Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi
ordinari, i quali sono tenuti a presentare all’ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato
dei relativi procedimenti.
Art. 8. Fusione di società.
Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza
e al controllo dell’ISVAP le modalità della fusione e le nuove norme statutarie sono approvate dal Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa istruttoria da parte dell’ISVAP e sentita la commissione
consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 9. Organi dell’ISVAP.
Sono organi dell’ISVAP:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
Art. 10. Presidente.
Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte
nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l’attività assicurativa, ed è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio
1978, n. 14.
Il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso
o sospeso dall’ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.
L’incarico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi altra attività. Se l’incarico è
conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste
dal rispettivo ordinamento.
Al presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Il presidente fa parte della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e
seguenti del testo unico delle leggi per l’esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 11. Consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione è costituito da sei componenti, oltre al presidente dell’Istituto.
I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per
non più di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza
e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie.
I componenti del consiglio di amministrazione non possono esercitare alcuna attività, remunerata o gratuita,
in favore degli enti e delle imprese di cui all’art. 4 o di enti e società con essi comunque collegati.
Ai componenti del consiglio di amministrazione compete una indennità nella misura stabilita con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Essi decadono dall’incarico nel caso di assenza
non giustificata a due riunioni consecutive.
Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà dei componenti del
consiglio.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del
presidente.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.
Art. 12. Collegio dei revisori.
Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed è costituito da un professore universitario
iscritto nell’albo dei revisori ufficiali dei conti, che lo presiede, designato dal Ministro di grazia e giustizia,
e da due funzionari dello Stato, designati uno dal Ministro del tesoro e l’altro da quello dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
Gli stessi Ministri designano rispettivamente i revisori supplenti, che sono nominati con lo stesso decreto
costitutivo del collegio.
La durata in carica del collegio è stabilita in cinque anni.
La misura del compenso spettante ai revisori è determinata con il decreto di nomina.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, nel corso di ciascun anno, a due riunioni del collegio
o a due riunioni del consiglio di amministrazione decade dall’ufficio.
Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza semplice. Il revisore dissenziente ha diritto di
fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 13. Attribuzioni del presidente.
Il presidente rappresenta l’ISVAP e ne è il direttore generale; convoca e presiede il consiglio di amministrazione
e ne attua le deliberazioni; sovraintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull’attività
svolta dall’Istituto da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro potere non espressamente attribuito
dalla presente legge agli altri organi dell’Istituto.
Art. 14. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione:
a) delibera lo statuto e le norme generali concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto nonché
quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato;
b) approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il rapporto annuale
sull’attività svolta dall’Istituto;
c) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell’anno
successivo;
d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell’Istituto, nei limiti del fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, deliberando le spese di importo superiore all’1% del bilancio
preventivo;
e) indìce i concorsi per l’assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l’accesso alle
diverse carriere, le materie oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonché il numero delle prove
scritte, ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro valutazione;
f) delibera l’assunzione e la progressione in carriera del personale compreso il vice direttore generale;
g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del vice direttore generale, dei dirigenti e degli ispettori;
h) dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del personale di qualunque categoria;
i) esprime parere sulle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
l) propone l’adozione dei provvedimenti sanzionatori concernenti l’esercizio dell’attività delle imprese,
ivi compreso quello relativo all’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;
m) emana le istruzioni di carattere generale concernenti l’attività degli ispettori;
n) segnala al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato eventuali proposte di modifica di leggi,
regolamenti ed atti amministrativi generali relativi all’esercizio dell’attività assicurativa.
L’esercizio delle attribuzioni del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere
a), b), c), d), g), h) ed m) del primo comma, può essere delegato al presidente.
Lo statuto e le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono approvati dal Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
Art. 15. Attribuzioni del collegio dei revisori.
Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell’ISVAP;
vigila sull’osservanza della legge e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la
corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni
sul bilancio consuntivo e su quello di previsione e le trasmette al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
riferisce allo stesso Ministro, almeno semestralmente, sulla propria attività.
I componenti del collegio dei revisori devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono
procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti
i documenti dai quali traggono origine le spese.
Art. 16. Controllo della Corte dei conti.
La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell’ISVAP sulla base dei conti consuntivi
e dei bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni del Presidente
e del collegio dei revisori, che il presidente dell’ISVAP è tenuto a trasmettere ad essa entro quindici
giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio
finanziario al quale si riferiscono; e riferisce al Parlamento anche sull’efficienza economica e finanziaria dell’attività
svolta dall’Istituto nell’esercizio esaminato.
La Corte dei conti, qualora ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti a
norma della prima parte del precedente comma, può chiedere all’ISVAP informazioni, notizie, atti e documenti
concernenti la gestione finanziaria controllata.
Art. 17. Servizi ed uffici.
Nell’ambito dell’ISVAP sono istituiti:
1) il servizio ispettivo;
2) l’ufficio per l’elaborazione dei dati;
3) l’ufficio amministrativo, affari generali e personale;
4) l’ufficio studi, programmazione e ricerche;
5) l’ufficio di segreteria.
Le attribuzioni dei singoli servizi ed uffici nonché le modalità del loro funzionamento sono
determinate a norma dell’art. 14, primo comma, lettera a).
Art. 18. Sezioni reclami.
Nell’ambito del servizio ispettivo è istituita una sezione reclami con il compito di raccogliere i reclami
presentati dagli interessati nei confronti degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza e al controllo di
cui all’art. 4, primo comma.
La sezione:
a) svolge ogni attività utile ad agevolare la sollecita ed esatta esecuzione dei contratti da parte degli
enti e delle imprese soggetti alla vigilanza;
b) segnala al presidente i casi più gravi e ricorrenti di inadempienza;
c) redige annualmente un rapporto sulla propria attività, che costituisce parte integrante del rapporto
di cui all’art. 4, secondo comma, lettera h).
Art. 19. Ruolo organico.
La tabella organica del personale è allegata al bilancio preventivo ed è approvata dal consiglio
di amministrazione con la stessa delibera di cui all’art. 14, primo comma, lettera c).
Art. 20. Trattamento giuridico ed economico del personale.
Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell’ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l’ordinamento
delle carriere sono stabiliti dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento, con riferimento ai criteri
fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative dell’ISVAP.
Al personale in servizio presso l’ISVAP è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare
attività professionali, commerciali o industriali.
Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l’obbligo
di riferire tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d’ufficio, esclusivamente
al presidente dell’ISVAP.
Art. 21. Assunzione del personale.
L’assunzione del personale dirigente dell’ISVAP è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed
esami. Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è fissato in quarantacinque anni.
L’assunzione del personale non dirigente è effettuata mediante pubblico concorso per esami. La partecipazione
ai corsi di formazione professionale organizzati dall’ISVAP costituisce titolo preferenziale.
Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio di amministrazione e sono presiedute dal vice direttore
generale o da un suo delegato.
Art. 22. Corsi di preparazione ai concorsi di ammissione e di aggiornamento professionale.
L’ISVAP organizza corsi per la preparazione culturale e professionale dei partecipanti ai concorsi per l’ammissione
alle carriere direttiva e di concetto dell’Istituto da tenersi presso una università degli studi o presso
la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
I corsi hanno una durata non inferiore a sei e non superiore a nove mesi.
Al corso si accede mediante concorso pubblico per titoli integrati da un colloquio, indetto dall’Istituto per
un numero di posti pari al doppio delle vacanze prevedibili nei ruoli di ciascuna carriera entro il biennio successivo
all’anno di svolgimento del corso.
I requisiti per la partecipazione al concorso, i titoli valutabili, le materie oggetto del colloquio, la composizione
della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria sono disciplinati con deliberazione
adottata dal consiglio di amministrazione.
I corsi consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e seminari su materie determinate, in modo differenziato
in relazione alle funzioni da svolgere nelle singole carriere con la stessa deliberazione di cui al comma precedente.
I docenti sono nominati dal presidente dell’Istituto.
Ai partecipanti ai corsi è conferita, per tutta la loro durata, una borsa di studio il cui importo è
determinato con il bando di concorso. La borsa di studio è corrisposta in rate mensili di pari importo su
attestazione del direttore del corso dalla quale risulti la regolare frequenza del corso stesso.
Al termine del corso i partecipanti sono tenuti a sostenere un esame scritto e orale sulle materie oggetto di
insegnamento. A coloro che superano l’esame è rilasciato un diploma, con l’indicazione del punteggio conseguito.
Il diploma costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttiva e di concetto
del personale dell’Istituto.
L’ISVAP organizza altresì corsi periodici per l’aggiornamento professionale del personale direttivo
e di concetto dell’Istituto nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione.
La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale è obbligatoria e i risultati conseguiti da ciascun
partecipante costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nella carriera di appartenenza.
Art. 23. Entrate.
Le entrate dell’ISVAP sono costituite:
dal gettito del contributo di vigilanza di cui all’art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e
successive modificazioni;
dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili;
da ogni altra eventuale entrata.
Art. 24. Bilanci.
L’ISVAP è tenuto a compilare i bilanci preventivo e consuntivo in conformità al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabile.
Le delibere relative ai bilanci sono approvate con decreto del Ministro della industria, del commercio e dell’artigianato.
Art. 25. Contributo di vigilanza.
La misura massima del contributo di vigilanza di cui all’art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni, rimane determinata al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio.
La misura del contributo viene determinata, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo, con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenendo conto dei maggiori oneri conseguenti all’attuazione
della presente legge.
Art. 26. Prima organizzazione dell’ISVAP.
In sede di prima applicazione della presente legge:
entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore debbono essere nominati il presidente, il consiglio di amministrazione
e il collegio dei revisori;
entro lo stesso termine il Ministro con proprio decreto stabilisce i contingenti massimi per ciascuna categoria
di personale;
entro i successivi quindici giorni il personale in servizio alla data del 15 febbraio 1982 presso la Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
può chiedere al Ministro dell’ industria, del commercio e dell’artigianato di essere trasferito all’ISVAP;
entro sessanta giorni dalla sua costituzione il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e le norme
generali di cui all’art. 14, primo comma, lettera a), la tabella organica, l’ordinamento delle carriere del personale
e la ripartizione di questo fra il servizio ispettivo e i vari uffici e il preventivo delle spese necessarie per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto per l’esercizio in corso e per quello successivo;
entro i venti giorni successivi alla trasmissione delle relative deliberazioni, lo statuto, il bilancio preventivo
e la tabella organica sono approvati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
entro i dieci giorni successivi alla sua approvazione il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
eroga all’ISVAP le somme necessarie per far fronte alle spese indicate nel bilancio preventivo;
entro venti giorni dall’approvazione della tabella organica il personale in servizio presso la Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
che ne abbia fatto domanda, è trasferito ed inquadrato nella stessa tabella, previa valutazione di una commissione,
presieduta dal presidente dell’ISVAP e nominata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
che dovrà prendere in considerazione il titolo di studio, l’anzianità di servizio, i compiti effettivamente
svolti e altri titoli di servizio; entro dieci giorni dalla comunicazione dell’inquadramento, gli interessati possono
recedere dalla domanda di trasferimento;
entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge il consiglio di amministrazione assume, nei limiti dei posti
previsti dalla tabella organica, il personale con mansioni corrispondenti a quelle degli impiegati di seconda e
di terza categoria a norma del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore assicurativo,
scegliendo, sulla base di una prova pratica di idoneità, tra i dipendenti delle imprese esercenti l’attività
assicurativa sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; e bandisce i concorsi per l’ammissione
al corso per la preparazione culturale e professionale degli ispettori di cui al successivo art. 27 e per l’assunzione
del restante personale.
Art. 27. Corso di preparazione per l’assunzione degli ispettori.
In sede di prima applicazione della presente legge, l’ISVAP organizza un corso di preparazione culturale e professionale
per l’assunzione degli ispettori.
Il concorso per l’ammissione al corso è indetto per un numero di posti pari al doppio dei posti disponibili.
Per quanto non espressamente disposto si applicano le norme contenute nell’art. 22.
Al termine del corso i partecipanti sono tenuti a sostenere un esame scritto e orale sulle materie oggetto
di insegnamento davanti alla commissione nominata per il concorso di ammissione integrata da tre docenti del corso.
La commissione forma la graduatoria degli idonei esclusivamente sulla base del risultato degli esami.
I partecipanti classificati entro il numero dei posti disponibili sono assunti con la qualifica iniziale del
ruolo ispettivo.
Art. 28. Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni privat e di interesse collettivo del Ministero
dell’industria, del commerci e dell’artigianato.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, norme aventi valore di legge sull’organizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e
di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con l’osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) nella ristrutturazione degli uffici deve tenersi conto del livello qualitativo e del carattere specifico
delle funzioni esercitate;
b) nella determinazione dell’organico deve tenersi conto della riduzione delle attribuzioni della Direzione
generale e deve prevedersi un numero di posti dirigenziali e direttivi, avuto riguardo alla particolarità
delle residue funzioni esercitate dalla Direzione generale.
Art. 29. Copertura finanziaria.
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede con le entrate del contributo di vigilanza
versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all’art. 4, primo comma, della presente legge, ai sensi
dell’art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio
di previsione dello Stato.

Giuseppe Salvi








