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Legge 27 aprile 1982, n. 186
(in suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 117, del 29 aprile).
Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
Art. 1. (Composizione).
Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da
consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni
giurisdizionali.
Ciascuna sezione consultiva è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri;
ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di
almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l’intervento di uno
dei presidenti e di quattro consiglieri.
Art. 2. (Passaggio dalle sezioni consultive alle sezioni giurisdizionali).
Il presidente del Consiglio di Stato, all’inizio di ogni anno, stabilisce la composizione dalle sezioni consultive
e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza anche per consentire
l’avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali, nonché l’avvicendamento
nell’ambito delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali.
I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano, all’inizio di ogni anno, il calendario delle udienze
e, all’inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal consiglio
di presidenza.
Qualora manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri necessario
per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente
ad altre sezioni consultive o giurisdizionali.
Art. 3 (Adunanza generale).
L’adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede,
ed è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, in caso di sua assenza
o impedimento, dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.
Art. 4. (Segretario generale del Consiglio di Stato).
Il segretario generale del Consiglio di Stato assiste il presidente del Consiglio di Stato nell’esercizio delle
sue funzioni e svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
L’incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato sentito il consiglio di presidenza.
L’incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e non
è rinnovabile.
In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale è sostituito, con provvedimento del presidente
del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
Art. 5. (Adunanza plenaria).
L’adunanza plenaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici
magistrati del Consiglio di Stato scelti dal consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni
giurisdizionali.
Con le medesime modalità sono designati i membri supplenti, in modo da assicurare in ogni caso la presenza
di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale.
In caso di assenza e di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente
di sezione giurisdizionale più anziano nella qualifica; gli altri componenti dell’adunanza plenaria, in
caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella qualifica della rispettiva
sezione.
Art. 6. (Composizione dei tribunali amministrativi regionali).
I tribunali amministrativi regionali sono composti da: presidenti di tribunale, consiglieri, primi referendari
e referendari, secondo la tabella A allegata alla presente legge.
Ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale possono essere conferite le funzioni di presidente di
sezione secondo quanto previsto al successivo comma quinto.
I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in più sezioni, ciascuna composta da non
meno di cinque magistrati.
Per l’istituzione di nuove sezioni staccate, in aggiunta a quelle previste dall’art. 1, commi terzo, quarto
e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si provvede mediante legge.
Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le altre sezioni, ivi
comprese quelle staccate, sono presiedute da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, al quale le
funzioni di presidente di sezione sono conferite, con il suo consenso, dal consiglio di presidenza, tenuto conto
anche dell’ordine risultante dal ruolo di anzianità. Tali funzioni cessano con il trasferimento ad altra
sede o a domanda. Le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio sono presiedute da presidenti
di tribunale amministrativo regionale.
I tribunali amministrativi regionali e le sezioni pronunciano con l’intervento del presidente e di due componenti.
Il presidente del tribunale amministrativo regionale, all’inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle
udienze e, all’inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima
stabiliti dal consiglio di presidenza.
Nei tribunali amministrativi regionali divisi in sezioni, il presidente del tribunale, all’inizio di ogni anno,
stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base a criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare
l’avvicendamento dei magistrati tra le sezioni stesse.
Il presidente di ciascuna sezione, all’inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e all’inizio
di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio
di presidenza.
In caso di assenza o di impedimento di magistrati, si applica l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1973, n. 214.
In caso di assenza o di impedimento del presidente del tribunale amministrativo regionale o del presidente
della sezione del tribunale amministrativo regionale, ovvero in caso di vacanza temporanea, le funzioni di presidente
sono esercitate dal magistrato che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, dal più
anziano nella qualifica.
Art. 7. (Composizione del consiglio di presidenza).
Il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed è composto:
1) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
2) dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani nella qualifica in servizio presso
il Consiglio di Stato;
3) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
4) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali di cui almeno due con qualifica
non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;
5) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui
al precedente n. 3);
6) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica
di consigliere, con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 4).
All’elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 5), nonché di quelli di cui ai numeri 4) e 6) partecipano,
rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali,
senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.
I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi
causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono
sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono
gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei
componenti eletti effettivi. I membri di diritto di cui al precedente n. 2) sono sostituiti, in caso di assenza
o impedimento, dai presidenti di sezione in servizio presso il Consiglio di Stato che seguono nell’ordine di anzianità.
Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di
parità, al più anziano nella qualifica tra i magistrati di cui al precedente n. 2). Il vicepresidente
sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.
Art. 8. (Ineleggibilità).
Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento dalla indizione delle elezioni, non
esercitino funzioni istituzionali.
Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i
magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell’ammonimento.
Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando
dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.
Art. 9. (Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti).
Per l’elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza è istituito presso il Consiglio di
Stato l’ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione
del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonché dai
due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.
Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del
presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data
stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
Ciascun elettore può votare per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno,
oltre ai componenti supplenti; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.
Le schede — distinte per ciascun gruppo elettorale — devono essere preventivamente controfirmate dai componenti
dell’ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall’elettore.
Ultimate le votazioni, l’ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti
i magistrati che nell’ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parità
di voti, è eletto il più anziano di età.
Art. 10. (Contestazioni e reclami).
L’ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché
su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.
I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno indirizzati al consiglio di presidenza
e debbono pervenire alla segreteria di quest’ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione
dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
Art. 11. (Scioglimento del consiglio di presidenza).
Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.
Art. 12. (Validità delle deliberazioni e convocazioni).
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno
nove componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati.
Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.
Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche
su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 13. (Attribuzioni del consiglio di presidenza).
Il consiglio di presidenza:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle
elezioni;
2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;
3) formula proposte per l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti
dei tribunali amministrativi regionali;
4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
successivo art. 31;
5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente
tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell’ambito dei tribunali divisi in sezioni.
Esso inoltre delibera:
1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici
direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo di assicurare un’equa
ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale
divisione in sezioni dei tribunali stessi;
5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell’obbligo di cui al successivo
art. 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;
6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;
7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;
8) sul collocamento fuori ruolo;
9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7)
sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all’art. 20, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l’art. 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Il parere
del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.
Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l’incarico ad uno dei suoi componenti.
Art. 14. (Qualifiche).
I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in: 1) presidente del Consiglio di Stato; 2) presidenti
di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale; 3) consiglieri di Stato;
4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.
Art. 15. (Funzioni dei magistrati amministrativi).
Sono magistrati con funzioni direttive quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell’articolo precedente.
I magistrati di cui al n. 2) dell’articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato
o presso i tribunali amministrativi regionali.
I magistrati di cui al n. 3) dell’articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso
il Consiglio di Stato.
I magistrati di cui al n. 4) dell’articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali
amministrativi regionali.
I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresì, le funzioni di presidente
delle sezioni staccate e di quelle previste dall’art. 6, secondo e quinto comma, della presente legge.
Art. 16. (Ammissione alla magistratura amministrativa).
I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per
titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell’art.
14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.
Il concorso è disciplinato dall’art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica
equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale
e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in
servizio presso il Consiglio di Stato.
Art. 17. (Nomina a primo referendario).
Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono
rese cumulative in un’unica dotazione organica.
I referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo
referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo l’ordine di precedenza
risultante dal ruolo di anzianità.
Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l’anzianità
prescritta.
Art. 18. (Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale).
I primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina
a consigliere di tribunale amministrativo regionale.
La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l’ordine
di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.
Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l’anzianità
prescritta.
Art. 19. (Nomina a consigliere di Stato).
I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:
1) in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda
e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole
espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all’art.
12, primo comma, su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell’art. 7 e, tra i componenti
di cui al n. 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica,
maggiore anzianità, in base alla valutazione dell’attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche
di carattere scientifico, presentati nonché dell’anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei
sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell’art. 21, l’anzianità
maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;
2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano
almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori,
o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche
nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d’appello o equiparata.
La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo
parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneità
all’esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell’attività e degli studi giuridico-amministrativi
compiuti e delle doti attitudinali e di carattere;
3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono
partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati
ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché
gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari
delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale,
appartenenti a carriere per l’accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è
indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori del concorso
conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è indetto il concorso
stesso.
Con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite
le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso. Nelle more dell’entrata in vigore del
nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444.
Art. 20. (Posti vacanti).
I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall’art. 19, possono essere portati in aumento
alle altre categorie, previa proposta del consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.
Art. 21. (Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale).
I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di
anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente
art. 14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza
sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell’attitudine all’ufficio direttivo e dell’anzianità
di servizio.
Sul conferimento delle funzioni e sull’assegnazione degli uffici di cui al comma precedente provvede il consiglio
di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d’ufficio.
Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro
che hanno prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.
Limitatamente al conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata
l’anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell’anzianità
di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di cassazione
con funzioni direttive superiori.
Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta
fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive, l’ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione
dell’art. 50, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che
non siano in possesso dell’anzianità prescritta dal primo comma, sono valutati, indipendentemente dall’anzianità
predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.
I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati dei tribunali amministrativi regionali possono rinunciare
al turno di conferimento delle funzioni direttive previste dal secondo comma del presente articolo; il conferimento
delle funzioni può essere disposto nei turni successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso
degli interessati e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia.
Art. 22. (Nomina del presidente del Consiglio di Stato).
Il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato
per almeno cinque anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del consiglio di
presidenza.
In caso di vacanza del posto le funzioni del presidente del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente
di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica.
La nomina del presidente del Consiglio di Stato ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del
posto.
Art. 23. (Ruolo dei magistrati amministrativi).
La tabella A allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio
di Stato, allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché
quella di cui all’art. 12, lettera c), della suddetta legge n. 1034.
Nel ruolo del personale di magistratura sono collocati, secondo l’ordine seguente:
1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato;
2) nelle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del Consiglio
di Stato con qualifica di presidente di sezione;
3) nella qualifica di consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri, i primi referendari e i referendari
del Consiglio di Stato. I predetti primi referendari e referendari sono nominati consiglieri di Stato a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
4) nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, i consiglieri di tribunale amministrativo
regionale;
5) nelle qualifiche di primo referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari dei tribunali
amministrativi regionali.
I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell’ordine di iscrizione nei
ruoli di provenienza e col riconoscimento delle anzianità di carriera e di qualifica acquisite.
Ai magistrati dai tribunali amministrativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge
abbiano già conseguito la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad applicarsi
la disposizione di cui all’art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Salvo quanto previsto nel quarto comma del precedente art. 21 i primi referendari dei tribunali amministrativi
regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano all’atto della nomina a consigliere
di Stato l’anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel
limite di cinque anni, fatta salva la valutazione degli effetti economici, e prendono posto nel ruolo secondo la
predetta anzianità.
Ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Stato in possesso di tale
qualifica alla data dell’entrata in vigore della presente legge, che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari
e dai referendari dei tribunali amministrativi regionali per effetto dell’abbreviazione del periodo di anzianità
prevista dagli articoli 17, 18 e 50 della presente legge, è riconosciuta l’anticipazione della data della
nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento. In nessun caso,
però, i referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, nominati consiglieri ai sensi del secondo
comma, n. 3), del presente articolo, possono conseguire la nomina alle qualifiche direttive se non abbiano effettivamente
svolto funzioni di istituto per almeno otto anni complessivi. Tale anticipazione della nomina non comporta il superamento
in ruolo dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale in possesso di tale qualifica alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale pervenuti a tale qualifica a norma dell’art. 16, secondo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la retrodatazione della nomina prevista dall’art. 51, primo comma,
della presente legge non comporta anteposizione in ruolo rispetto ai consiglieri di Stato che alla data di entrata
in vigore della presente legge godevano di una maggiore anzianità nella qualifica. A tale fine la data della
nomina di questi ultimi è anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad
evitare che i predetti consiglieri di tribunale amministrativo regionale li superino nel ruolo.
Art. 24. (Garanzie).
I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altra
sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro consenso
o per i motivi stabiliti dalla legge.
Art. 25. (Trasferimento d’ufficio).
I trasferimenti d’ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla
legge.
Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari
a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso,
di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d’ufficio nell’ambito dei tribunali
più vicini, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.
I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed
hanno diritto per tutta la durata dell’incarico alla indennità di missione intera.
Art. 26. (Obbligo di residenza).
I magistrati amministrativi hanno l’obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l’ufficio
presso il quale esercitano le loro funzioni.
Art. 27. (Collocamento a riposo per limiti di età).
Si applicano ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento
a riposo per raggiunti limiti di età.
Art. 28. (Incompatibilità di funzioni).
Ai magistrati amministrativi si applicano, anche per quanto riguarda l’esercizio di compiti diversi da quelli
istituzionali e l’accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità
previste per i magistrati ordinari.
E’ abrogato l’art. 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
Art. 29. (Collocamento fuori ruolo).
Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni
di istituto per almeno quattro anni.
Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell’art. 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza
fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio,
un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.
E’ consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso
le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n.
1114.
In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo di magistrati oltre le 20 unità.
Art. 30. (Trattamento economico).
Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di
trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonché di indennità
di missione.
Art. 31. (Sorveglianza).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l’alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati
e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi
conferiti a norma del terzo comma del precedente art. 29.
Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati.
I magistrati con funzioni direttive esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati
che ne fanno parte.
Art. 32. (Disciplina).
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i
magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.
Art. 33. (Titolarità dell’azione disciplinare ed istruttoria del procedimento).
Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente del
Consiglio di Stato.
Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento
disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l’incarico di procedere agli accertamenti
preliminari da svolgersi entro 30 giorni.
Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato
con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare
gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa
entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni
deve essere data immediata comunicazione all’interessato.
Art. 34. (Decisione del procedimento disciplinare).
Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente,
fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni
prima all’interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese
non oltre dieci giorni prima della discussione.
Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell’articolo
precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola
ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.
Art. 35. (Ruoli organici).
Per le esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato, del consiglio di amministrazione di cui al successivo
art. 38, della segreteria del consiglio di presidenza di cui al precedente art. 7 e dei tribunali amministrativi
regionali, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario
e ausiliario tecnico sono stabiliti dalle tabelle B, C, D, E, F e G, allegate alla presente legge, in sostituzione
di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 1971, e successive modificazioni,
nonché al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il
consiglio di presidenza.
Art. 36. (Ruoli e attribuzioni).
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge i ruoli e le attribuzioni del personale di segreteria
ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali restano stabiliti dalla legge 10
aprile 1964, n. 193, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.
Il presidente del Consiglio di Stato ed i presidenti dei tribunali amministrativi regionali provvedono, sentiti
i rispettivi segretari generali, ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le istruzioni necessarie
al loro funzionamento.
Possono, inoltre, con proprio decreto, affidare ad impiegati del ruolo esecutivo il compito di notificare
nelle forme di rito gli avvisi di segreteria. Tale incarico non dà titolo ad attribuzione di speciali compensi
salvo rimborso spese.
Art. 37. (Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e segretari generali dei tribunali amministrativi
regionali).
Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei tribunali amministrativi
regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici.
Per ricoprire l’incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei
tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso
della qualifica di dirigente superiore.
In caso di assenza o impedimento dell’impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea
del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall’impiegato
presente nell’ufficio che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore
anzianità nella qualifica stessa.
Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale
previsto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 38. (Consiglio di amministrazione).
Il consiglio di amministrazione per il personale, di cui al presente titolo, è presieduto da un presidente
di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale ed è composto
dal segretario generale del Consiglio di Stato, da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale amministrativo
regionale designati dal consiglio di presidenza, dal direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro
rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.
Il consiglio di amministrazione è nominato ogni due anni con decreto del presidente del Consiglio di
Stato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore
a direttore di segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato.
Agli uffici di segreteria del consiglio di presidenza e del consiglio di amministrazione è addetto
il personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti ivi stabiliti.
Art. 39. (Commissione di disciplina).
La commissione di disciplina è costituita all’inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio
di Stato, sentito il consiglio di amministrazione.
La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale
amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo
regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore
a direttore di segreteria.
Art. 40. (Inquadramento).
Il personale appartenente ai ruoli del Consiglio di Stato ed il personale in servizio presso il Consiglio di
Stato alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli organici previsti dall’art.
35.
I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo,
da almeno sei mesi presso i tribunali amministrativi regionali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli
previsti dall’art. 35.
Il personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, addetto alla
trattazione di affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, può chiedere, con
le modalità stabilite dal presente articolo, di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall’art.
35. Si applicano al personale così inquadrato le disposizioni di cui al titolo III, capo II, e al titolo
IV, capo II, della presente legge.
Per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti si applicano i criteri previsti dal successivo art. 42.
La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, al presidente del tribunale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, corredate di una relazione sull’attività svolta dal richiedente, dello stato di servizio rilasciato
dall’amministrazione di provenienza e di ogni altro documento utile ai fini dell’inquadramento.
Art. 41. (Commissione per l’inquadramento).
All’inquadramento di cui all’articolo precedente provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale
amministrativo regionale, che la presiede, da due consiglieri di Stato, da due consiglieri di tribunale amministrativo
regionale e da due impiegati in servizio presso il Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria o equiparato.
Art. 42. (Criteri di inquadramento).
La commissione, acquisiti i fascicoli dei dipendenti, unitamente alle domande ed alle relazioni indicate dall’art.
40, compie le operazioni di inquadramento in base ai seguenti criteri:
1) determina la qualifica funzionale e il ruolo di inquadramento, tenendo conto della corrispondente posizione
formale acquisita da ciascun dipendente nell’amministrazione di provenienza;
2) determina l’anzianità complessiva di ciascun dipendente, computando il servizio svolto presso il
tribunale, quello reso presso l’amministrazione di provenienza e quello reso presso altri enti ed uffici nell’ambito
di un rapporto di pubblico impiego valutando: a) per intero, l’anzianità maturata in qualifiche corrispondenti
alla qualifica funzionale di inquadramento; b) per metà, e per non più di quattro anni, quella
maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore;
3) stabilisce la posizione che lo stesso dipendente avrebbe conseguito con la predetta anzianità in
relazione ai tempi ordinari di permanenza nei vari profili professionali nello stesso ruolo, previsti dalle norme
in vigore per gli impiegati civili dello Stato;
4) computa, agli effetti del calcolo, l’anzianità ad anni e le frazioni superiori a sei mesi come anno
intero;
5) attribuisce tre aumenti periodici non riassorbibili.
Il personale non di ruolo è collocato nel profilo professionale iniziale del ruolo corrispondente alla
posizione acquisita nell’amministrazione di provenienza, conservando a tutti gli effetti l’anzianità in
essa maturata.
L’inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero nei
profili professionali dei ruoli previsti nelle tabelle allegate alla presente legge.
I posti in soprannumero previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze
successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 43. (Criteri di inquadramento dei dirigenti).
Il personale che abbia conseguito la nomina a dirigente presso una amministrazione dello Stato, compresa quella
di segretario comunale generale di prima o di seconda classe, è inquadrato nel ruolo del personale dirigente,
di cui alla tabella B allegata alla presente legge.
Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui all’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili dopo
l’applicazione del comma precedente.
Art. 44. (Conseguimento della qualifica di primo dirigente).
Il personale che al momento dell’entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di segretario generale
del tribunale amministrativo regionale o di direttore di segreteria di sezione di tribunale amministrativo regionale
o di incaricato della direzione dell’ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi
regionali può chiedere, con le modalità indicate nell’art. 40, di essere inquadrato anche in soprannumero
nel profilo professionale di direttore capo aggiunto di segreteria all’ultima classe di stipendio e continua a
svolgere le funzioni di cui è incaricato.
Il personale inquadrato a norma del precedente comma può, inoltre, conseguire la qualifica di primo
dirigente mediante superamento di apposito concorso per titoli, integrato da esame-colloquio, al quale potranno
partecipare i dipendenti che abbiano complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo,
ivi compreso il servizio prestato presso gli uffici di cui al primo e al settimo comma del presente articolo, il
quale va valutato ad ogni effetto di legge come proprio di detto ruolo.
Ai fini del raggiungimento di detta anzianità si valuta per intero il servizio prestato nel ruolo direttivo
e per metà quello prestato nel ruolo di concetto.
Le materie sulle quali verterà l’esame-colloquio saranno indicate nei relativi bandi di concorso.
Il primo concorso sarà bandito entro il termine massimo di tre mesi dall’entrata in vigore della presente
legge.
La commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all’art. 41.
I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche al personale in servizio presso il Consiglio
di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge dirige il servizio di segreteria di ciascuna sezione
o di ufficio equiparato del Consiglio di Stato oppure riveste il profilo professionale di direttore di segreteria
con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.
Il conseguimento della qualifica di primo dirigente disciplinato nel presente articolo può aver luogo
sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nella tabella B.
Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti in
organico che rimarranno scoperti nella carriera dirigenziale a seguito dell’applicazione delle norme di cui ai
commi secondo e settimo del presente articolo, si applica la disciplina prevista dalla legge 30 settembre 1978,
n. 583.
Art. 45. (Modalità di inquadramento).
L’inquadramento è disposto sulla base degli atti trasmessi dalla commissione con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ed ha effetto economico dalla data di entrata in vigore della presente legge ed effetto
giuridico dal 1º gennaio 1978.
Il personale è iscritto nel ruolo secondo la qualifica funzionale attribuita in sede di inquadramento.
Nell’ambito della stessa qualifica funzionale, l’iscrizione è effettuata secondo l’ordine di anzianità
riconosciuto in sede in inquadramento. In caso di parità prevale il criterio della maggiore anzianità
di età.
I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.
Art. 46. (Passaggio di carriera).
Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo appartenente ad amministrazioni dello Stato,
esclusi i dirigenti, può chiedere, con le modalità previste dall’art. 40, di essere inquadrato nella
qualifica funzionale del profilo professionale corrispondente alle mansioni esercitate qualora tale qualifica sia
superiore a quella spettantegli ai sensi del primo comma dell’art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, se:
1) sia in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso a tale qualifica ovvero sia in possesso del
requisito stabilito dall’art. 16, secondo comma, o dall’art. 21 o dall’art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
2) abbia lodevolmente esercitato presso il Consiglio di Stato ovvero presso i tribunali amministrativi regionali,
o presso l’ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, per
almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore.
Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale
che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2).
L’esame è sostenuto presso la commissione di cui all’art. 41. Per i programmi di esame si applicano
le norme in vigore per il personale del Consiglio di Stato.
Il personale proveniente dagli enti locali può chiedere l’inquadramento nella qualifica superiore come
previsto nel primo e nel secondo comma del presente articolo, qualora non abbia già usufruito di analogo
beneficio presso l’ente di provenienza.
L’inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto con i criteri stabiliti dal terzo e quarto
comma dell’art. 42 della presente legge.
Il personale di cui al presente articolo prende posto nelle rispettive qualifiche dopo il personale di ruolo
inquadrato ai sensi dei precedenti articoli e senza pregiudizio di esso.
Art. 47. (Personale in servizio presso il Consiglio di Stato).
Al personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano le norme degli articoli 42 e seguenti. La domanda deve essere presentata nel termine previsto dall’art.
40, ultimo comma, al presidente del Consiglio di Stato, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri
corredata di una relazione sull’attività svolta dal richiedente, dello stato di servizio e di ogni altro
documento utile.
Il personale inquadrato ai sensi del primo comma dell’art. 40 non può essere assegnato in servizio
ai tribunali amministrativi regionali se non in base a domanda.
I funzionari dirigenti del Consiglio di Stato sono inquadrati ad ogni effetto dalla data del conseguimento
della qualifica.
Art. 48. (Passaggi di ruolo e concorsi).
Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di ruolo previsti dagli articoli 40, 43, 44 e 46, si provvede alla
copertura dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente ai ruoli speciali degli impiegati ed operai
dello Stato, previsti dall’art. 24-quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Successivamente all’applicazione di quanto disposto dal comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
su proposta del presidente del Consiglio di Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per esami al profilo professionale
iniziale di ciascun ruolo per il numero di posti rimasti disponibili nello stesso profilo professionale.
Art. 49. (Stato giuridico ed economico).
Per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al presente titolo, si applicano, per
quanto non diversamente disposto, le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 50. (Norme transitorie).
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall’art. 35 del regio decreto 21 aprile
1942, n. 444, e dall’art. 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio di Stato indìce
la prima elezione del consiglio di presidenza di cui al precedente art. 7. I reclami relativi alla predetta operazione
elettorale sono decisi in via definitiva dall’ufficio elettorale.
Entro 90 giorni dal suo insediamento il consiglio di presidenza provvede ad adeguare alle disposizioni della
presente legge la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
Nulla è innovato per quanto concerne la composizione organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio
di giustizia amministrativa per la regione siciliana.
I consiglieri di Stato che, non avendo conseguito la nomina a presidente di sezione o qualifiche equiparate,
cessano dal presiedere un tribunale amministrativo regionale sono destinati al Consiglio di Stato, anche in soprannumero
rispetto ai posti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano
o hanno esercitato le funzioni di presidente presso un tribunale amministrativo regionale, possono, conservando
la posizione di stato, essere destinati o mantenuti, con il loro consenso, nella funzione stessa. Alla cessazione
da tale funzione sono destinati al Consiglio di Stato con l’applicazione della disposizione di cui al comma precedente.
Fermo restando l’ordine di ruolo risultante dal precedente art. 23, nella prima attuazione della presente legge
e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, le anzianità
stabilite negli articoli 17, 18 e 19, n. 1), limitatamente ai posti di organico effettivamente vacanti, sono ridotte
alla metà.
I consiglieri di tribunali amministrativi regionali, trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato ai sensi
dell’art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono, a domanda, da presentarsi nel termine perentorio di
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riassumere la qualifica di consigliere di tribunale
amministrativo regionale.
I predetti magistrati vanno ad occupare la posizione di ruolo che avrebbero avuto nella qualifica di consigliere
di tribunale amministrativo regionale, se non fossero stati trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato.
I posti di consiglieri di Stato, conseguentemente resisi vacanti, sono riservati ai consiglieri di tribunale
amministrativo regionale.
Art. 51. (Effetti giuridici ed economici).
Per coloro che hanno già maturato le anzianità previste dagli articoli 17, 18 e 21, le relative
nomine sono conferite, agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianità e, agli effetti economici,
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente
art. 21. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Ai fini dell’applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, l’attribuzione
del trattamento inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive equivale al pieno possesso
di tale qualifica.
Art. 52. (Norme transitorie).
Per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente legge sono estese al Consiglio di Stato ed ai
tribunali amministrativi regionali le disposizioni relative alla assunzione temporanea di personale a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia.
All’assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti presso il Consiglio di Stato ed i singoli tribunali
amministrativi regionali, i rispettivi presidenti.
Il personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che non abbia presentato la domanda di
inquadramento prevista dal precedente art. 40, è gradualmente restituito alla amministrazione o ente di
provenienza in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Nei confronti del personale che gode di un trattamento economico superiore rispetto a quello risultante dopo
l’inquadramento, si applica il disposto di cui all’art. 12, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.
Le norme e i benefici della presente legge si applicano anche agli impiegati di cui ai precedenti articoli
35 e seguenti in servizio alla data del 1º gennaio 1980 e collocati a riposo anteriormente alla entrata in
vigore della legge medesima.
Gli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti articoli nella carriera direttiva e dirigenziale possono chiedere
il riscatto degli anni di studio universitario.
Ai soli fini dell’applicazione del disposto di cui al precedente art. 44, l’effettivo svolgimento delle funzioni
di cui al primo ed al settimo comma del medesimo articolo per un periodo non inferiore a quattro anni equivale
per gli interessati al pieno possesso di tali funzioni al momento della entrata in vigore della presente legge.
Art. 53. (Spese di funzionamento).
Gli impegni e gli ordini di spesa relativi ai tribunali amministrativi regionali, nei limiti dei fondi assegnati
in bilancio, nonché i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dai rispettivi presidenti.
Art. 54. (Effetti economici).
Ai fini economici la presente legge ha effetto dal giorno della sua entrata in vigore.
Art. 55. (Sottoscrizione e pubblicazione delle sentenze).
Le sentenze del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono sottoscritte dal Presidente
e dall’estensore.
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario dà atto del deposito
in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro 5 giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.
Le sentenze debbono essere redatte non oltre il 45º giorno da quello della decisione della causa.
Art. 56. (Trentino-Alto Adige).
L’ordinamento e la disciplina degli organi di giustizia amministrativa nella regione Trentino-Alto Adige sono
regolati dal titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di
attuazione.
Art. 57. (Onere finanziario).
L’onere derivante dalla attuazione della presente legge è valutato in lire 13.000 milioni in ragione d’anno.
Alla spesa relativa all’anno 1982, valutata in lire 7.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario
medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 58. (Norma finale).
E’abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o non essa incompatibile.
Allegato 1
Omissis

Giuseppe Salvi








