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Legge 2 aprile 1968, n. 482
(in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 109).
Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.
Art. 1. (Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria).
La presente legge disciplina l’assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato
e quelle municipalizzate, nonchè le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti
a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi
del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra
o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il
55º anno di età, nonchè nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa
o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità
dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
Art. 2. (Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra).
Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l’effettivo servizio
militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in
seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di
guerra.
Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che - non militari - siano divenuti inabili a proficuo lavoro
o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate
per fatto di guerra.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:
a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876,
ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;
b) alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle
voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;
c) alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da
4 a 10 della tabella stessa.
Art. 3. (Invalidi per servizio).
Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare
o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili
a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità
incontrate o aggravate per causa di servizio.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle
condizioni di cui ai punti a) e c) del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.
Art. 4. (Invalidi del lavoro).
Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio
sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subìto una riduzione della capacità lavorativa non
inferiore ad un terzo.
Art. 5. (Invalidi civili).
Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche,
che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi
di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio
o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni
della presente legge.
Art. 6. (Privi della vista).
Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta
o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni
e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l’assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni
di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi
della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme.
I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili,
che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause
che hanno dato origine alla cecità.
Art. 7. (Sordomuti).
Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita
o contratta prima dell’apprendimento del linguaggio.
Per l’assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonchè
gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
Art. 8. (Orfani e vedove).
Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che
siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo
a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di
guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che
siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.
Art. 9. (Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari).
L’aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui
al primo comma dell’art. 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie
di riservatari nelle misure seguenti:
invalidi di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
invalidi civili di guerra . . . . . . . . . . . . . . 10%
invalidi per servizio . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
invalidi del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro…….. 15%
invalidi civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
sordomuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti
e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni
con un numero inferiore di dipendenti e dell’amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale
riservata ai sordomuti è attribuita agli invalidi civili.
In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo
le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
Art. 10. (Trattamento, licenziamento).
A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento
economico, giuridico e normativo.
La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra,
per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l’occupazione a cui siano assunti,
nonchè alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro.
Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi
di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui
all’art. 20, sia accertata, su richiesta dell’imprenditore o dell’invalido interessato, la perdita di ogni capacità
lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità
dei compagni di lavoro, nonchè alla sicurezza degli impianti.
In caso di licenziamento l’azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel
termine di 10 giorni, all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore
licenziato con altro avente diritto all’assunzione obbligatoria.
Art. 11. (Aziende private).
I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori
tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle
categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio;
le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.
Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente comma saranno riservati ai mutilati e invalidi
almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita
dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi
per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell’assegnazione di detti posti dovrà
essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell’arto superiore o inferiore,
ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per
le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni.
Nell’ambito dell’aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti
tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all’art. 9.
Agli effetti della determinazione dell’obbligo dell’assunzione di appartenenti a singole categorie di beneficiari,
non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente
occupati, nonchè, per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati
che ne siano soci.
Art. 12. (Enti pubblici).
Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell’art. 1, i quali abbiano complessivamente
più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze,
lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle
vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai
posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell’organico:
a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull’intero contingente
da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento dell’idoneità
professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all’assunzione nella prima e seconda categoria;
b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;
c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.
Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.
Nell’ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti
tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all’art. 9.
Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate
nel precedente titolo, che abbiano conseguito l’idoneità, verranno inclusi nell’ordine di graduatoria tra
i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità
di punteggio valgono le precedenze stabilite dall’art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 13. (Esclusioni, esoneri).
Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi
di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all’osservanza
dell’obbligo di cui al precedente articolo.
Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione
od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche
e percentuali:
a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;
b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento;
c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento.
I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie,
linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.
Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso
l’Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l’Azienda di Stato per i servizi telefonici, l’Amministrazione
dei monopoli di Stato.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione provinciale di cui all’art.
16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera
percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione
che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione
di orfani e vedove comporta la decadenza dell’esonero.
Le domande di esonero dovranno essere presentate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
nella cui provincia l’azienda ha la sua sede principale.
I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono
esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.
Art. 14. (Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare).
Le case di cura e i sanatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l’obbligo di assumere,
in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di
cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, secondo le modalità e nella percentuale stabilità
dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Art. 15. (Esecutivi e impugnative dei provvedimenti amministrativi).
Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso
le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo
è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri
aventi diritto con la presente legge. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano
stati ricoperti, anche parzialmente, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è
subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli
aventi diritto.
I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle
disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l’annullamento tanto in via amministrativa quanto
in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come disoccupati
negli elenchi di cui al successivo art. 19, che dell’Unione nazionale mutilati per servizio, dell’Ente nazionale
protezione e assistenza sordomuti, dell’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonchè
delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalità di diritto pubblico, cui è
affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; può ugualmente
adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione.
Art. 16. (Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali).
Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio,
di cui al successivo comma.
É istituita in ogni provincia, presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell’Ufficio del lavoro e della
massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni,
di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro,
designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e da un ispettore medico
del lavoro.
I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica
due anni.
Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente
legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente art. 12 hanno facoltà di
scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente
legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una
categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio
proporzionale.
Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a
posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di
beni, nonchè i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma lettera b) e penultimo comma dell’art.
14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di cui all’art. 19 della presente
legge.
L’avviamento al lavoro degli invalidi di cui all’art. 2 è effettuato, per un periodo di 5 anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell’Opera nazionale degli invalidi
di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il
predetto termine tale avviamento verrà effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Art. 17. (Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio).
La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:
a) approvare le graduatorie per l’avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all’art.
19;
b) approvare l’aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente
legge;
c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili
con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell’ambito
della stessa categoria predetta i criteri di preferenze stabiliti dall’art. 15, comma quarto, della legge 29 aprile
1949, n. 264;
d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli
datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell’aliquota
complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;
e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;
f) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni di invalidi, presentate dalle aziende a norma
dell’art. 13 della presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all’art. 21.
Art. 18. (Sottocommissione centrale).
Presso la commissione centrale per l’avviamento al lavoro e per l’assistenza ai disoccupati di cui all’art. 1
della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituita una sottocommissione composta dal direttore generale del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede, da 4 rappresentanti
dei datori di lavoro facenti parte della predetta commissione centrale, da un rappresentante, rispettivamente,
dell’Unione nazionale mutilati per servizio, dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti,
dell’Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, nonchè da un rappresentante
di ciascuna delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto
pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente
legge.
La sottocommissione ha il compito di:
1) esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento
obbligatorio e sulla determinazione dei criteri che le commissioni provinciali debbono seguire ai fini delle precedenze
nell’avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge;
2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in più province
per le assunzioni e compensazioni territoriali previste dall’art. 21.
Art. 19. (Elenchi).
Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi
di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi
civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi
che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.
La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere,
enti di cui all’art. 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti
che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali
del richiedente anche in relazione all’occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una
dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l’invalido, per la natura e il grado della
mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei
compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati
dell’arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge
10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.
La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie degli aventi
diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all’art. 16.
Art. 20. (Accertamento sanitario).
L’invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura
e il grado dell’invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all’incolumità dei compagni
di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
L’accertamento sanitario di cui al precedente comma è demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto,
che ha sede presso l’ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che lo presiede, da un ispettore
medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall’associazione,
opera od ente, di cui all’ultimo comma dell’art. 15; il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.
Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso dell’invalido stesso, circa la compatibilità
dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all’atto dell’assunzione o successivamente.
Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l’invalido già
assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso
in cui il referto del collegio riesca favorevole all’invalido. In tale caso il datore di lavoro è altresì
tenuto ad assegnare all’invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.
Fermo il disposto dell’art. 2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l’invalido
a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purchè compatibili con le condizioni fisiche dell’invalido
stesso.
L’onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell’associazione di categoria del richiedente la
visita.
Art. 21. (Denunce delle aziende private).
Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro
il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, all’ufficio provinciale del lavoro competente per territorio un
prospetto recante:
a) l’indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti,
per sesso e per categorie di mestiere;
b) l’indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano
alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza.
Le aziende, che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province,
le quali siano soggette all’osservanza della presente legge, dovranno fare le denuncie di cui al presente articolo,
distintamente per le singole province, ai competenti uffici provinciali del lavoro, e complessivamente al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l’entità numerica
dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, dopo aver sentito le
commissioni per il collocamento obbligatorio delle singole province interessate, autorizzare, su loro motivata
e documentata richiesta, le aziende private che svolgono attività in più di una provincia ad assumere,
nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri
aventi diritto superiore a quello prescritto, portando l’eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti
nelle altre.
La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha luogo di diritto per il personale dipendente da
amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui al precedente art. 1, a carattere nazionale o aventi uffici in
più province.
Art. 22. (Denunce degli enti pubblici).
Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza
governativa sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente art. 18, entro i mesi di gennaio
e luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale
di ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione, il numero degli invalidi
e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio, corredati di un elenco nominativo degli
assunti.
Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra alle commissioni per il collocamento obbligatorio
della provincia, entro la cui circoscrizione provinciale essi operano.
Art. 23. (Contravvenzioni).
I privati datori di lavoro che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall’art. 21 sono
puniti con un’ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.
I privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi
o altri aventi diritto, non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con un’ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per
ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto.
Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano
state previste apposite sanzioni, si applica l’ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.
Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della
presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del
codice penale.
Art. 24. (Definizioni delle contravvenzioni).
Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto
della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.
Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all’art. 16 della presente legge, determina con decisione
definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l’ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro
i limiti minimo e massimo stabiliti, con facoltà di ridurne l’importo fino alla metà, ma comunque
non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.
Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l’ammontare delle somme
non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed
in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell’articolo medesimo.
Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione
della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all’autorità
giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.
Art. 25. (Devoluzione delle ammende).
Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni,
saranno versate dagli uffici del registro al Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori che le assegnerà
agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi.
Art. 26.
Le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e 13, nonchè quelle stabilite dall’art. 9 per la
ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere
modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all’art. 18.
Art. 27. (Profughi).
Fino alla scadenza del triennio stabilito dalla legge 9 febbraio 1968, n. 83, rimangono valide le disposizioni
vigenti per l’assunzione dei profughi.
Art. 28. (Vigilanza).
La vigilanza per l’applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che la esercita per mezzo dell’Ispettorato del lavoro.
Art. 29. (Copertura finanziaria).
Alla spesa di lire 14 milioni occorrente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, e della legge 5 giugno 1967, n. 417, per il funzionamento delle commissioni provinciali per il collocamento
obbligatorio di cui all’art. 16 della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo della somma stanziata
sul capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l’anno 1968.
Art. 30. (Norma transitoria).
Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di
lavoro, sono mantenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote di
obbligo stabilite dalla presente legge, nonchè se già assunti presso aziende con meno di 36 dipendenti.
Art. 31. (Entra in vigore).
La presente legge entra in vigore nel 1º giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Hanno immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle commissioni provinciali e della
sottocommissione di cui all’art. 18.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Giuseppe Salvi








