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Legge 4 agosto 1984, n. 464
(in Gazz. Uff., 17 agosto, n. 226).
Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica
e geofisica del sottosuolo nazionale.
Art. 1. Obblighi di informazione nei confronti del Servizio geologico.
Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni
e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri dal piano
di campagna ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, deve
darne comunicazione al Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato entro trenta giorni dall’inizio degli studi e delle indagini, indicando su apposite
mappe la localizzazione degli studi e delle indagini programmati e deve fare pervenire al Servizio geologico, entro
trenta giorni dall’ultimazione degli studi e delle indagini una dettagliata relazione, corredata dalla relativa
documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.
Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può modificare con proprio decreto, sentito
il Comitato geologico, i limiti delle dimensioni indicate nel primo comma.
Art. 2. Poteri del Servizio geologico.
Il Servizio geologico può eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta cognizione dei fenomeni
naturali osservabili nel corso dell’esecuzione degli studi e delle indagini di cui al primo comma dell’art. 1 della
presente legge e richiedere la documentazione relativa a scavi, pozzi, perforazioni e gallerie di dimensioni inferiori
a quelle indicate nel primo comma dello stesso art. 1.
Art. 3. Sanzioni.
Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell’art. 1 della presente legge o di mancata
ottemperanza, nel termine all’uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio
geologico di cui al successivo art. 2 è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Giuseppe Salvi








