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Legge 13 agosto 1984, n. 476
(in Gazz Uff., 21 agosto, n. 229).
Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.
Art. l.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni:
All’art. 71:
nell’undicesimo comma, alle parole: <
<
E’ soppresso l’ultimo comma;
All’art. 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: <
<
All’art. 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: <
presso università o istituti di ricerca>>.
Art. 2.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano
le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Art. 3.
I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all’art. 68, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più di cinque
università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.
Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell’opera di singoli docenti appartenenti
a sedi anche non consorziate.
Art. 4.
Sono esenti dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio
di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti
dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario,
in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l’assistenza scolastica nell’ambito universitario,
nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
E’ abrogato il quarto comma dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, come sostituito dall’art. 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.

Giuseppe Salvi








