Legge 1423/1956

Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 327). Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Art. 1. Possono essere[...]

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Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

(in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 327).

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Art. 1.

Possono essere diffidati dal questore:

1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;

2) coloro che sono abitualmente o notoriamente dediti a traffici illeciti;

3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte,
con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano
fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;

4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la
tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico
illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l’uso;

5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà
luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Qualora le persone indicate nell’articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica
moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento
motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per
un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate.

Il contravventore è punito con l’arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del
rimpatrio.

Art. 3.

Alle persone indicate nell’art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando
siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, può essere applicata, nei
modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto
di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie.

Nei casi di particolare pericolosità, può essere imposto l’obbligo del soggiorno in un determinato
Comune.

Art. 4.

Per l’applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, il questore nella cui Provincia la persona
dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al presidente del tribunale
avente sede nel capoluogo di Provincia.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con
l’intervento del pubblico ministero e dell’interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale. L’interessato può presentare memorie e farsi assistere
da un avvocato o procuratore.

Ove l’interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale
lo invita a comparire e, se egli non ottempera all’invito, può ordinarne l’accompagnamento a mezzo della
forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore
ad un anno nè superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte
d’appello ed all’interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d’appello, anche per
il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La Corte d’appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione
del ricorso.

Avverso il decreto della Corte d’appello è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da
parte del pubblico Ministero e dell’interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera
di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quanto stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano, in
quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale, riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi
relativi all’applicazione delle misure di sicurezza.

Art. 5.

Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, nel provvedimento
sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e
si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive
di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere
nel termine stesso all’autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all’autorità
medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di
non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive,
altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte
a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più
presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia alla
autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente
nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze
di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più
provincie.

Qualora sia applicata la misura dell’obbligo di soggiorno in un determinato comune, può essere, inoltre,
prescritto:

1) di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed
a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sè
e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Se la proposta riguarda la misura dell’obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il presidente del tribunale,
nella pendenza del procedimento di cui all’art. 4, secondo comma, può, ove sussistano motivi di particolare
gravità, disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere
giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Art. 7.

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 è comunicato al questore
per l’esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lo
propose, può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata
la causa che lo ha determinato.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Art. 8.

I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge,
sono sottoposti a convalida dell’autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

All’uopo, il questore trasmette, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, una copia di ciascun
provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell’art. 4.

Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento.
Il questore ne dà notizia all’interessato entro i quindici giorni successivi.

Art. 9.

Il contravventore alle prescrizioni del decreto di sorveglianza speciale della pubblica sicurezza è
punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.

Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso
dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può
essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

Art. 10.

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione
non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Art. 11.

La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all’interessato
e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia,
nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna
e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata
la pena.

Art. 12.

La persona sottoposta all’obbligo del soggiorno in un determinato Comune che contravviene alle relative prescrizioni
è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per
effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell’obbligo del soggiorno in un
determinato Comune.

L’obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza
detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare in un determinato Comune è applicata la libertà
vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorno.

Art. 13.

L’applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall’art. 3 della presente legge importa gli stessi effetti
conseguenziali prodotti dall’ammonizione e dall’assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

Commenti dei lettori

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  • Enrico

    13 Feb 2009 - 18:44 - #1
    0 punti
    Up Down

    Questa Legge N° 1423/1956, non è stata aggiornata alla Legge N° 327/1988, che ne ha sostituito gran parte dei suoi articoli.

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