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Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792
(in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 306).
Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d’intesa tra la Repubblica italiana
e la Santa Sede ai sensi dell’art. 6 dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984
e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visto l’art. 87 della Costituzione; Visto l’art. 6 dell’accordo firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con
il quale la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose
determinate d’intesa fra le Parti; Vista l’intesa intervenuta tra le Parti; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro degli affari esteri; Emana il seguente decreto:
Art. 1.
Sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio
1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121:
tutte le domeniche;
il 1º gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;
il 6 gennaio, Epifania del Signore;
il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
il 1º novembre, tutti i Santi; l’8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;
il 25 dicembre, Natale del Signore;
il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Giuseppe Salvi








