Legge 111/1984

untitled Legge 2 maggio 1984, n. 111 (in Gazz. Uff., 7 maggio, n. 124). Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra del decreto[...]

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Legge 2 maggio 1984, n. 111

(in Gazz. Uff., 7 maggio, n. 124).

Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni
di guerra del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 1. Classificazione delle lesioni ed infermità.

Dal 1º gennaio 1984 la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio
si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 2. Assegno di superinvalidità.

Dal 1º gennaio 1984 gli importi degli assegni di superinvalidità non reversibili, previsti dall’art.
100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato
dall’art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle misure annue:

1) lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000

2) lettera A-bis . . . . . . . . . . . . . . . >> 6.480.000

3) lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 5.760.000

4) lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 5.040.000

5) lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 4.320.000

6) lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 3.600.000

7) lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 2.880.000

8) lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 2.160.000

9) lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 1.440.000

Art. 3. Indennità di assistenza e di accompagnamento.

Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella
tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è liquidata d’ufficio
con decorrenza dal 1º gennaio 1984, una indennità mensile per la necessità di assistenza e per
la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato
da un familiare del minorato, pari a:

1) per lettera A . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000

2) per la lettera A-bis . . . . . . . . . . . >> 335.000

3) per la lettera B . . . . . . . . . . . . . >> 296.000

4) per la lettera C . . . . . . . . . . . . . >> 260.000

5) per la lettera D . . . . . . . . . . . . . >> 220.000

6) per la lettera E . . . . . . . . . . . . . >> 182.000

7) per la lettera F . . . . . . . . . . . . . >> 143.000

8) per la lettera G . . . . . . . . . . . . . >> 105.000

9) per la lettera H . . . . . . . . . . . . . >> 69.000

Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis;
B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4,
secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l’assegnazione di altri due accompagnatori militari
e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione
dell’indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione
del secondo e del terzo accompagnatore, darà immediatamente comunicazione di tale adempimento alla direzione
provinciale del Tesoro che ha in carico la partita dell’invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.

La misura dell’integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori
militari previsti dal comma stesso, è stabilita:

1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, della tabella E allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza
dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito
trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in L. 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta
lettera A;

2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;

3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera A-bis.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis,
numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo
di integrazione dell’indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili.

L’indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, è
corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l’importo
corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo
e del terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all’istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali
giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all’invalido.

Ai fini dell’applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare
comunicazione dell’eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione
dell’invalido ricoverato.

Art. 4. Assegno di cumulo.

L’assegno per cumulo di infermità si aggiunge a quello di superinvalidità, sempre che si tratti di
invalidità diverse da quelle che diano titolo all’assegno di superinvalidità. Al mutilato o invalido
è dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834.

Art. 5. Adeguamento automatico degli assegni accessori.

All’assegno di superinvalidità, all’indennità di assistenza e di accompagnamento e all’assegno per
cumulo di infermità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è concesso un adeguamento
in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra dall’art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per il triennio 1982-84, mediante l’attribuzione di un assegno aggiuntivo.

L’adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota
di adeguamento sarà determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 6. Assegni di incollocabilità.

L’ultimo comma dell’art. 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è sostituito dal seguente:

< o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità,
viene conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga
l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma>>.

Art. 7. Perdita totale o parziale dell’organo superstite.

Dopo il secondo comma dell’art. 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

< quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione
organica>>.

Art. 8. Pensione o assegno privilegiato tabellare.

Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981,
per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio
1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure
previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.

Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1º gennaio 1984, lo stipendio o paga che concorre
a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all’importo previsto per la prima categoria della
tabella B citata nel precedente comma.

Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari,
relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall’art. 67 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092.

Art. 9. Esonero dal servizio militare.

L’unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o di deceduto per l’aggravarsi
delle infermità contratte per causa di servizio, sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.

Lo stesso beneficio compete all’unico figlio maschio e al primo figlio maschio dell’invalido per servizio di
prima categoria, e di seconda categoria, su richiesta del genitore.

I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio.

Art. 10. Decorrenza dei nuovi benefici.

Le nuove maggiori misure degli assegni di indennità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e
l’adeguamento automatico di cui all’art. 5 hanno decorrenza dal 1º gennaio 1984.

Gli aumenti sono corrisposti d’ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.

Art. 11. Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita.

Ai mutilati od invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi spetta l’applicazione dell’art.
15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e, se più favorevole, l’applicazione dell’art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 12. Ambito di applicazione della legge.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo
Stato nonché dai fondi e casse richiamati nell’art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 13. Onere finanziario.

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi per l’anno 1984, in lire
23,5 miliardi per l’anno 1985 ed in lire 25,1 miliardi per l’anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l’anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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