Legge 195/1974

untitled Legge 2 maggio 1974, n. 195 (in Gazz. Uff., 25 maggio, n. 135). Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici. Art. 1. A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il[...]

untitled

Legge 2 maggio 1974, n. 195

(in Gazz. Uff., 25 maggio, n. 135).

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

Art. 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di
cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.

L’erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.

Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie
liste di candidati per l’elezione della Camera dei deputati in più dei due terzi dei collegi elettorali
ed abbiano ottenuto, a’ sensi dell’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno
un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero
una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.

Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con
proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni
il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 2.

I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti politici, su domanda dei rispettivi
segretari politici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti modalità:

a) il 15 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno
diritto a’ termini del comma terzo del precedente articolo;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti previsti dal terzo e dal quarto comma dell’art. 1, in
proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.

I contributi di cui alla lettera a) sono versati entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati
da parte degli uffici elettorali.

I contributi di cui alla lettera b) sono versati, per un terzo, entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva
dei risultati da parte degli uffici elettorali e, per gli altri due terzi, in rate annuali per la durata della
legislatura.

Art. 3.

A titolo di contributo per l’esplicazione dei propri compiti e per l’attività funzionale dei relativi
partiti i gruppi parlamentari hanno diritto a finanziamenti per la somma annua complessiva di lire 45.000 milioni.

La predetta somma è iscritta per lire 15.000 milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 30.000 milioni nel capitolo del medesimo
stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.

I contributi previsti dal primo comma sono versati entro il mese di gennaio di ciascun anno e sono ripartiti
secondo i criteri seguenti:

a) il 2 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i gruppi parlamentari
fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, n. 3 e 16 dei rispettivi regolamenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;

b) il 23 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra le rappresentanze parlamentari
dei partiti di cui al terzo comma dell’art. 1 e le componenti parlamentari dei gruppi misti appartenenti ai partiti
di cui al quarto comma dell’art. 1, nella misura di un decimo del contributo spettante ai partiti di cui al terzo
comma dell’art. 1, se composte di due o più membri, ovvero di un trentesimo se composte di un solo membro;
a ciascun gruppo parlamentare diverso dal gruppo misto, che non rappresenti un partito politico organizzato che
abbia partecipato alle elezioni politiche con proprio contrassegno, è attribuito un decimo dei contributi
spettanti ai partiti di cui al terzo comma dell’art.1;

c) la somma residua è erogata ai gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.

I Presidenti delle Camere procedono, su domanda dei presidenti dei gruppi parlamentari, all’assegnazione dei
contributi in base ad un piano di ripartizione compilato in conformità dei predetti criteri e approvato
dai rispettivi uffici di presidenza.

I presidenti dei gruppi parlamentari sono tenuti a versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore al
95 per cento del contributo riscosso, nei termini e nei modi stabiliti dai relativi statuti e regolamenti. La presidenza
dei gruppi misti è tenuta a ripartire proporzionalmente tra i partiti nella cui lista sono stati eletti
i componenti del gruppo medesimo una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi della
lettera c) del presente articolo.

Art. 4.

In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del
Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo.
Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.

Art. 5.

I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge
devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.

Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari
indicheranno, nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.

Art. 6.

Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo.
I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa nè imposta, diretta o indiretta.

Art. 7.

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di
organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico
superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica,
a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte
di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni
politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati
dall’organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla
legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi
delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell’organo societario
o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società
stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo
delle somme versate in violazione della presente legge.

Art. 8.

I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi previsti nella presente legge, sono tenuti
a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano di diffusione
nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall’organo di partito competente e redatto
secondo il modello allegato alla presente legge.

Nella relazione allegata al bilancio devono essere specificate, con l’indicazione nominativa delle persone fisiche
o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare superiore a L. 1.000.000.

Copia del bilancio del partito e dei giornali di cui al primo comma è trasmessa dal segretario politico
del partito o dal presidente del rispettivo gruppo parlamentare della Camera, entro il 28 febbraio successivo,
al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera dei deputati, d’intesa con il Presidente del Senato controlla la regolarità
della redazione del bilancio avvalendosi di revisori ufficiali dei conti designati, in riunione congiunta, dalle
conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel primo comma o di irregolare redazione del bilancio, è
sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni tipo di contributo previsto nella presente legge e si
applica il precedente art. 4. I relativi decreti di sospensione sono emanati dal Presidente della Camera o dal
Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza.

La rettifica del bilancio irregolare è soggetta alle stesse forme di pubblicità stabilite nel
primo comma del presente articolo. Il bilancio deve essere sottoscritto dal responsabile amministrativo del partito.

Art. 9.

La erogazione ai gruppi parlamentari dei contributi previsti dal precedente art. 3 nella misura annua ivi stabilita
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

All’onere complessivo previsto nella misura massima di lire 45.000 milioni per l’esercizio finanziario 1974
si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni
di bilancio.

Allegato

BILANCIO DEL PARTITO

Entrate.

1) Quote associative annuali ……………………… L. ……

2) Contributi dello Stato:

a) quote rimborso spese elettorali ………………..>> ……

b) contribuzione annuale all’attività del grup-

po parlamentare alla Camera dei deputati ………>> ……

c) contribuzione annuale all’attività del grup-

po parlamentare al Senato ………………………….. >> ……

d) contribuzioni annuali ai gruppi parlamentari

alla Camera e al Senato ………………………………>> ……

3) Proventi finanziari diversi:

a) fitti, dividendi su partecipazioni e interes-

si su titoli ………………………………………………… >> ……

b) interessi su finanziamenti ………………………….>> ……

c) altri proventi finanziari …………………………….>> ……

4) Entrate diverse:

a) da attività editoriali ……………………………….. >> ……

b) da manifestazioni ………………………………….>> ……

c) da altre attività statutarie …………………………>> ……

5) Atti di liberalità:

a) contribuzioni straordinarie degli associati …. L. …..

b) contribuzioni di non associati (privati,

società private, organismi privati vari, contribu-

zioni di associazioni sindacali e di categoria) ……>> ……

——–

Totale entrate …………………………L…….

Spese.

1) Personale ……………………………………. L. ……

2) Spese generali ……………………………….. >> ……

3) Contributi alle sedi e organizzazioni periferi-

che (1) ……………………………………… >> ……

4) Spese per attività editoriali, di informazione e

di propaganda ………………………………… >> ……

5) Spese straordinarie per campagne elettorali ……… >> ……

———

Totale spese ………………………………………… L…….

Riepilogo.

Totale entrate ……………………………….. L. ……

Totale spese …………………………………. >> ……

———

Differenza ……………………………………… L…….

——————–

(1) é in facoltà dei partiti, secondo i propri statuti o

regolamenti interni, presentare in allegato la distribuzione dei

contributi fra le sedi e organizzazioni periferiche.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Le vostre opinioni

Inserisci per primo un commento a questo articolo.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori.
Commenta questo articolo

Registrati per riservare il tuo nickname preferito e per caricare il tuo avatar. Se sei già registrato, effettua il login per usare il tuo nickname.

Si No

Anteprima del commento