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Legge 22 agosto 1985, n. 450
(in Gazz. Uff., 28 agosto, n. 202).
Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge
6 giugno 1974, n. 298, l’ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può
superare il massimale previsto dall’art. 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.
2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall’obbligo delle tariffe a forcella, l’ammontare del risarcimento
non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore,
a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.
Art. 2.
1. L’ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad
uso pubblico e degli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non può
essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202.

Giuseppe Salvi








