Legge 425/1984

untitled Legge 6 agosto 1984, n. 425 (in Gazz. Uff., 8 agosto, n. 217). Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno[...]

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Legge 6 agosto 1984, n. 425

(in Gazz. Uff., 8 agosto, n. 217).

Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

L’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che l’indennità in esso prevista
spetta esclusivamente ai magistrati dell’ordine giudiziario.

L’art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta
nel senso che il trattamento previsto dall’art. 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall’art.
10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti.

L’art. 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché
agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all’entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola
volta, con effetto dal 1º gennaio 1979, indipendentemente dall’anzianità maturata nelle singole qualifiche,
un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio
acquisita.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1º gennaio 1983 l’indennità di cui al primo comma dell’art. 1 viene estesa ai
magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia
militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 3.

Con effetto dal 1º luglio 1983 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge
19 febbraio 1981, n. 27, si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale
di qualifica o livello retributivo ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull’ultima
classe di stipendio.

Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono
attribuiti in ragione del 2,50 per cento da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riassorbibili
con la successiva progressione economica.

Art. 4.

La determinazione dei nuovi stipendi di cui all’art. 3 è effettuata sulla base degli anni di effettivo
servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983 con le modalità indicate nei commi seguenti.

I periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso
alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli
avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati
attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali
dell’attuale carriera di appartenenza.

Ai fini esclusivamente economici si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte
dei conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche
amministrazioni.

Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa che non abbiano ricoperto la posizione
di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni, la determinazione dei nuovi stipendi è
effettuata valutando ai soli fini economici, all’atto dell’immissione in ruolo, un’anzianità convenzionale
nella qualifica di cinque anni, salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.

I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo,
per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per cento
dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a quella di magistrato di corte di appello, al 2 per cento dello
stipendio iniziale della qualifica di magistrato di corte di appello o equiparato, all’1,50 per cento dello stipendio
iniziale della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive
ed equiparate.

L’importo complessivo del beneficio derivante dall’applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio
iniziale della qualifica rivestita e all’ammontare così ottenuto si somma l’incremento di stipendio conseguente
alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.

L’eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l’aumento periodico o tra due
aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento
periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione
ai fini economici, va considerata per l’ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra
i suddetti stipendi è espressa in mesi ed è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa
per l’importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

Le anzianità maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di
appartenenza, sono valutate tenendo conto dell’equiparazione esistente tra le diverse qualifiche delle varie magistrature
e dell’avvocatura dello Stato.

In ogni caso, agli effetti di quanto previsti dal quinto e sesto comma, per il personale che ha conseguito la
nomina a magistrato di corte d’appello o a magistrato di cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla
legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, l’anzianità viene determinata in
misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo
segue nel ruolo.

I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti nonché gli avvocati dello Stato alla
terza classe di stipendio conseguono rispettivamente, il trattamento economico della qualifica superiore e la classe
di stipendio superiore al compimento dell’anzianità di complessivi sedici anni di carriera o otto anni di
qualifica o classe di stipendio.

Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si considerano
appartenenti a carriere distinte.

Le disposizioni di cui ai commi dal secondo all’undicesimo si applicano anche nei confronti del personale che
consegue la nomina in magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data prevista dal primo comma.

Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono escluse le anzianità convenzionali
di qualsiasi genere in precedenza riconosciute.

Art. 5.

Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1º
luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell’importo corrispondente
alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.

Art. 6.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo, sull’assegno
alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate
del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 7.

L’adeguamento triennale previsto dal primo capoverso dell’art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non produce
effetti incrementativi relativamente all’anno 1985.

Art. 8.

Salvo quanto previsto nell’art. 10, al personale indicato dall’art. 3, al quale per effetto della presente legge
compete, dal 1º luglio 1983, una retribuzione complessiva inferiore a quella goduta a tale data anche a seguito
di provvedimenti giudiziali passati in giudicato o di atti amministrativi assunti in applicazione delle disposizioni
richiamate nell’art. 1, è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione
economica di cui agli articoli 3 e 4, pari alla differenza fra le due retribuzioni.

Art. 9.

La normativa dell’art. 3 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell’anzianità,
agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente
legge, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione dell’art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e delle norme in esso richiamate dall’art. 9, ultimo comma, della legge 2
aprile 1979, n. 97, e dall’art. 29, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 10.

I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati
o conseguenti a domanda fondata sull’applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge
stessa, sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali
non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall’art. 3 della presente legge in
esecuzione di provvedimenti giudiziali passati in giudicato, che hanno pronunciato su domande fondate sull’applicazione
dell’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché sulle disposizioni richiamate negli articoli 8 e
9 della presente legge, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione
economica e nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico
dell’indennità di buonuscita.

Art. 11.

In sede di prima applicazione della presente legge la differenza tra la retribuzione in essere al momento della
decorrenza dei nuovi trattamenti retributivi e quella cui si avrebbe diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4 della
legge stessa viene attribuita: per un terzo a decorrere dal 1º gennaio 1983, per quanto riguarda le indennità
di cui all’art. 2, e dal 1º luglio 1983, per quanto riguarda gli aumenti retributivi a norma degli articoli
3 e 4; per un terzo a decorrere dal 1º luglio 1984; per un terzo dal 1º luglio 1985.

Ai fini degli articoli 8 e 10 della presente legge i livelli retributivi di riferimento sono quelli determinati
a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Sono abrogati l’art. 3, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e
l’art. 2, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui attribuiscono alla Corte dei conti
a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego
dei dipendenti della Corte stessa.

Sono abrogati l’art. 13, penultima parte, e l’art. 65 del predetto testo unico approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e gli articoli 59 e 60 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto
1933, n. 1038.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei
tribunali amministrativi regionali.

Art. 13.

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 in complessive
lire 105.400 milioni e per ciascuno degli anni 1985 e 1986 in lire 105.400 milioni si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1984, all’uopo utilizzando per lire 100.000 milioni
lo specifico accantonamento < dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali, e per gli avvocati e procuratori dello
Stato>>, e per lire 5.400 milioni lo specifico accantonamento < magistrature speciali>>.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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