Legge 26/1986

untitled Legge 29 gennaio 1986, n. 26 (in Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39). Incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato[...]

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Legge 29 gennaio 1986, n. 26

(in Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39).

Incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalità e di squilibrio socio-economico
conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge
per l’incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate nei territori delle province di Trieste
e Gorizia e concernenti:

a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;

b) la ricerca scientifica e tecnologica;

c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti esclusi
gli istituti di credito e le imprese di assicurazione.

2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995.

Art. 2.

1. Nelle province di Trieste e Gorizia si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni dell’art. 105 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218.

2. Nella provincia di Trieste e per le attività di cui all’art. 1 si applicano sino al 31 dicembre 1995
le disposizioni agevolative previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950
e n. 66 del 18 aprile 1953, recepite dall’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e già prorogate al 31 dicembre 1985 in forza dell’art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47.

3. Nella provincia di Gorizia si applica sino al 31 dicembre 1995 l’esenzione dall’imposta locale sui redditi
prevista nell’art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700.

4. Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni fiscali previste dall’art. 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790,
convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, relativamente alla zona portuale dell’Aussa Corno.

5. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1986.

Art. 3.

1. Una quota fino al venti per cento della consistenza patrimoniale del fondo di rotazione per iniziative economiche
nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all’art. 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e
successive modificazioni, è riservata al finanziamento della costruzione di alloggi con caratteristiche
di edilizia economica e popolare, realizzati anche attraverso il recupero dei centri storici, da parte dei soggetti
di cui all’art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali alloggi, se costruiti in regime di edilizia convenzionata,
sono assegnati prioritariamente in proprietà o in locazione, ai dipendenti delle imprese operanti nei settori
di cui all’art. 1 che prevedano un incremento di posti di lavoro ai sensi del comma 2 dell’art. 4.

Art. 4.

1. Alle imprese operanti nei territori di cui all’art. 1 e che fruiscono di sgravi degli oneri sociali è
concesso, per la durata di quattro anni a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, una sgravio aggiuntivo di due punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali
e previdenziali.

2. In relazione a nuove assunzioni che si verifichino a decorrere dal 1º giugno 1985 fino al 31 dicembre
1991 e che comportino incrementi delle unità effettivamente occupate alla medesima data del 1º giugno
1985 lo sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma è concesso in ragione di 7,5 punti per ciascuna delle
aliquote contributive, assistenziali e previdenziali. Tale agevolazione è concessa altresì per le
assunzioni derivanti da nuove iniziative. Essa è comunque condizionata al mantenimento dell’incremento occupazionale
per tutta la durata dell’agevolazione concessa.

3. Alle minori entrate derivanti dallo sgravio degli oneri relativi all’assistenza sanitaria di cui al presente
articolo si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale a decorrere dall’anno 1986. Nel medesimo stato di previsione, a decorrere dall’anno
1988, sono altresì iscritte le somme occorrenti sulla base degli importi ri ultanti dai rendiconti annuali,
per il rimborso all’INPS delle minori entrate derivanti dalla concessione dello sgravio degli oneri previdenzia
i previsto dai precedenti commi.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono soggetti al pagamento in misura fissa delle imposte di registro
e di trascrizione ipotecaria e sono altresì esenti dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili
gli atti ed i contratti concernenti operazioni immobiliari, nelle quali siano parte per il perseguimento dei loro
fini istituzionali:

1) l’ente zona industriale di Trieste (EZIT);

2) i consorzi per lo sviluppo delle zone industriali di Gorizia e di Monfalcone;

3) il consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste costituito con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

Art. 6.

1. Per i fini previsti dall’art. 1 della presente legge:

a) la dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia
di Gorizia di cui all’art. 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è elevata di lire dieci miliardi per l’anno
1985, di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 e di lire trenta miliardi per l’anno 1989;
tale incremento è destinato ai settori di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 1 della presente legge e,
nel loro ambito, con preferenza per le iniziative che comportino l’introduzione di innovazioni ad alta tecnologia,
il trasferimento nella produzione di nuovi risultati della ricerca o quelle che incrementino l’occupazione;

b) la dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste di cui all’art. 70 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, consolidato con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114, e la legge 18 luglio 1980, n. 373, è
elevata di lire nove miliardi per l’anno 1985, di lire quindici miliardi per l’anno 1986, di lire venti miliardi
per l’anno 1987, e di lire ventinove miliardi per l’anno 1988 e di lire trenta miliardi per ciascuno degli anni
del 1989 al 1995. La dotazione complessiva del fondo è destinata almeno per il 50 per cento, a partire dal
1986, ad interventi direttamente finalizzati ai settori di cui all’art. 1 della presente legge. Per la predisposizione
del piano di utilizzo del fondo previsto dall’art. 3 della legge 18 luglio 1980, n. 373, la Commissione prevista
dall’art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, acquisisce il parere degli enti locali ed economici
della provincia, nonchè delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e dei datori
di lavoro. L’intervento a favore delle imprese avviene secondo criteri e priorità fissati nel piano con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese comprese quelle cooperative ed artigiane;

c) la dotazione del fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell’economia della provincia
di Gorizia di cui all’art. 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è incrementata di lire
due miliardi per l’anno 1985, di lire sei miliardi per l’anno 1986, di lire sette miliardi per l’anno 1987 e di
lire dieci miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995. L’attività del fondo è prorogata a
tutto il 31 dicembre 1995.

Art. 7.

1. All’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è aggiunto il seguente
comma:

< di lire cinque miliardi per l'anno 1985, incrementato di lire dieci miliardi per l'anno 1986, di lire ventinove
miliardi per l'anno 1987, di lire ventisei miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989. A valere
sul predetto fondo un importo complessivamente non superiore a lire dieci miliardi può essere destinato
alle spese di gestione del consorzio stesso>>.

2. Dopo la lettera o) dell’art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 102, è aggiunta la seguente:

< forma di società per azioni, o di società di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come
fine lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente
innovative; la relativa autorizzazion è concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Minis ro del tesoro>>.

3. All’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è aggiunto il seguente
comma:

< partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attività di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente
secondo comma>>.

4. E’ abrogato il secondo comma dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
Del collegio dei revisori dei conti, previsto dall’art. 16 del medesimo decreto, fa parte un rappresentante del
Ministero del tesoro. La vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica nei riguardi del consorzio di cui al medesimo art. 12 si esplica, nei casi che saranno stabiliti
dallo statuto del consorzio stesso, secondo procedure che prevedano anche l’istituto del silenzio-assenso. Le disposizioni
previste dal secondo comma dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, sono
estese al direttore generale ed ai dirigenti responsabili di servizio del consorzio obbligatorio per l’impianto,
la gestione e lo sviluppo dell’area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

5. Il consiglio di amministrazione del consorzio di cui al precedente comma è composto da:

a) il presidente nominato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

b) un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;

c) un rappresentante del comune di Trieste;

d) un rappresentante della provincia di Trieste;

e) un rappresentante della comunità montana del Carso;

f) due membri eletti dall’assemblea dei soci del consorzio;

g) due membri eletti dal consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia con voto limitato;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e un rappresentante
delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro.

6. Il presidente del comitato tecnico-scientifico partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione del
consorzio con voto consultivo. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione del consorzio debbono essere
scelti tra esperti riconosciuti in materia di programmazione economica, di programmazione della ricerca, di amministrazione
pubblica e di promozione industriale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consorzio obbligatorio per
l’impianto, la gestione e lo sviluppo dell’area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste
presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica le proposte
di modifica al vigente statuto necessarie per adeguarne la struttura ai nuovi compiti ad esso attribuiti. Per l’approvazione
delle modifiche statutarie si applica l’ultimo comma dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 102.

Art. 8.

1. Per l’acquisizione delle aree del comprensorio per l’area per la ricerca scientifica e tecnologica nella
provincia di Trieste, di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, si applicano,
in deroga all’art. 17 del codice civile, le disposizioni previste per le università dall’art. 11, ottavo
comma, del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,
n. 766, in relazione all’art. 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

2. Il consorzio di cui al precedente art. 7, sentita la comunità montana del Carso, predispone un programma
per la progressiva acquisizione dei terreni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione, in conformità
agli strumenti urbanistici del comune di Trieste.

Art. 9.

1. All’art. 5 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è aggiunto il seguente comma:

< di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985>>.

2. All’Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste si applicano, con riferimento alla promozione e alla partecipazione
alla costituzione ed altresì all’ingresso in consorzi costituiti, anche in società per azioni o di
società di imprese nazionali e internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle ricerche e delle
prospezioni geofisiche e i servizi ad esse attinenti, le norme di cui al comma 2 del precedente art. 7. La relativa
autorizzazione è concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 10.

1. Per favorire lo sviluppo della ricerca a livello internazionale dell’Università degli studi di Trieste,
per l’attuazione di programmi edilizi e l’acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche è autorizzata
la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986
e lire 5 miliardi per l’esercizio 1987. Nell’ambito di tale stanziamento una somma sino a 5 miliardi di lire è
destinata a programmi di ricerca. I programmi di ricerca sono approvati dal senato accademico e realizzati in cooperazione
con università straniere, anche mediante borse di studio da utilizzare all’estero in regime di reciprocità.

2. L’Università degli studi di Trieste istituisce, nella provincia di Gorizia, anche in deroga alle norme
relative all’ubicazione territoriale, il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà
di scienze politiche, nonchè la scuola diretta a fini speciali di amministrazione e controllo aziendale.

3. Vengono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli rilasciati dall’<>.
Il riconoscimento dei titoli è subordinato all’accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte
dei candidati mediante prova d’esame.

4. Presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati è istituito, ai sensi dell’art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, un laboratorio interdisciplinare di scienze naturali
e umanistiche. Per l’attività di studio e di ricerca del laboratorio alla Scuola possono essere assegnati,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nell’ambito delle complessive dotazioni organiche, posti di
professore di ruolo, destinati a scienziati stranieri, fuori della quota prevista dall’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalità indicate dal medesimo articolo. La Scuola
può inoltre chiamare, con contratto quinquennale e per periodi non superiori al quadrimestre per anno, docenti
e ricercatori stranieri in qualità di professori visitatori nominati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione
emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo.

Art. 11.

1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato presenta al Parlamento ogni tre anni, a decorrere
dalla entrata in vigore della presente legge, una relazione sull’utilizzo e sugli effetti delle provvidenze di
cui alla legge stessa.

Art. 12.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge nel quadriennio 1985-1988, valutati in lire 40
miliardi per l’anno 1985, in lire 80 miliardi per l’anno 1986, in lire 100 miliardi per l’anno 1987 e in lire 116
miliardi per l’anno 1988, ivi compresi quelli derivanti dalle minori entrate, stimate in lire 10 miliardi annui,
connesse alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 2 e 5, nonchè gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi,
assistenziali e previdenziali di cui all’art. 4, stimati rispettivamente, in ragione d’anno, in lire 9 miliardi
e in lire 12 miliardi, si provvede, relativamente all’anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno medesimo e, relativamente
agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l’anno 1986,
utilizzando lo specifico accantonamento <>.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

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