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Legge 23 luglio 1980, n. 383
(in Gazzetta. Ufficiale, 1º agosto, n. 210).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la
rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali,
al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell’anno scolastico 1979-80.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:
Articolo unico.
E’ convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la
liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare
il regolare svolgimento degli esami finali dell’anno scolastico 1979-80 con le seguenti modificazioni:
Nel titolo sono soppresse le parole: al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell’anno
scolastico 1979-80.
Dopo l’art. 1 è aggiunto il seguente:
Art. 1-bis.
Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità,
il Ministero della pubblica istruzione trasmette l’elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono
stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.
Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare i
sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda — ove possibile — nell’ambito degli elenchi
trasmessi.
All’art. 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli
istituti d’arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità
negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonchè ai componenti le commissioni degli
esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici è corrisposto
il compenso giornaliero di L. 1.500. Ai presidenti è corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.500.
All’art. 8, le parole: anno finanziario 1983, sono sostituite dalle seguenti: anno finanziario 1981.

Giuseppe Salvi








