DL 267/1980

untitled Decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267 (in Gazz. Uff., 24 giugno, n. 171). Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole[...]

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Decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267

(in Gazz. Uff., 24 giugno, n. 171).

Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami
nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell’anno scolastico 1979-80.

Testo risultante a seguito della conversione - Legge 23.07.1980 n. 383

Nel titolo sono soppresse le parole: al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell’anno
scolastico 1979-80.

Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria
necessità e l’urgenza di emanare norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai
componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli
esami finali dell’anno scolastico 1979-80; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 19 giugno
1980; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Emana il presente decreto:

Art. 1.

I compensi forfettari a favore dei componenti delle commissioni di esame di maturità, previsti dall’art.
9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, prorogato
con legge 15 aprile 1971, n. 146, sono fissati in lire cinquecentomila per il presidente e in lire trecentotrentamila
per i commissari, compresi i rappresentanti di classe ed i membri aggregati a pieno titolo.

I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti anche al presidente ed ai commissari per gli esami
di maturità professionale e di arte applicata.

Il compenso previsto nel presente articolo per il presidente è corrisposto anche agli ispettori tecnici
incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità.

Testo risultante a seguito dalla conversione

Dopo l’art. 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità,
il Ministero della pubblica istruzione trasmette l’elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono
stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.

Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare
i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda — ove possibile — nell’ambito degli
elenchi trasmessi.

Art. 2.

Il compenso giornaliero previsto dall’art. 2 della legge 20 maggio 1966, n. 335, per i componenti le commissioni
per gli esami nelle scuole magistrali statali è elevato a L. 5.000.

La propina prevista da detta norma per ogni candidato esaminato è elevata a L. 1.200.

Il trattamento di cui al presente articolo si applica, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 marzo 1958, n.
207, anche ai presidenti delle commissioni di esami di abilitazione presso le scuole magistrali di cui all’art.
39, lettera c), del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 ed all’art. 144 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 3.

Il compenso giornaliero di L. 5.000 per il presidente e di L. 1.200 per i membri, previsto dalla legge 5 febbraio
1970, n. 22, per i componenti le commissioni degli esami di Stato di licenza media, è corrisposto anche
ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti
d’arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti
e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonchè ai componenti le commissioni degli esami dei corsi
integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici.

Per i membri delle commissioni nominati come esperti, i quali non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze
dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, resta, altresì, fermo quanto disposto dal penultimo comma
dell’art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, relativamente
alla corresponsione, per ogni giornata di effettiva partecipazione agli esami, di 1/30 della retribuzione, dell’indennità
integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia, mensilmente spettanti ai professori di ruolo, con stipendio
iniziale, delle materie di esame, cui gli esperti siano equiparati.

Testo risultante a seguito della conversione:

All’art. 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli
istituti d’arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità
negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonchè ai componenti le commissioni degli
esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici è corrisposto
il compenso giornaliero di L. 1.500. Ai presidenti è corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.500.

Art. 4.

Il compenso di L. 105.000 previsto dall’art. 3 della legge 17 agosto 1974, n. 483 a favore dei coordinatori
universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti
magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, è elevato a L. 200.000 per
ogni corso.

Art. 5.

Al personale contemplato nel presente decreto spettano, inoltre, l’indennità di trasferta e il rimborso
delle spese di viaggio, nei casi in cui ricorrano le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia
di trattamento economico di missione per i dipendenti statali.

Ai commissari governativi per la vigilanza sugli scrutini ed esami presso le scuole secondarie pareggiate e
legalmente riconosciute spetta il trattamento di missione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
16 gennaio 1978, n. 513. Qualora non ricorrano le condizioni indicate nel citato decreto presidenziale, ai predetti
commissari è corrisposta un’indennità forfettaria, pari a un quinto dell’indennità di missione
vigente, per ogni giorno impiegato nella vigilanza.

Art. 6.

Alla liquidazione dei compensi, dell’indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di viaggio di
cui al presente decreto provvedono le istituzioni scolastiche presso le quali si svolgono gli esami e i corsi di
cui ai precedenti articoli, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, e del decreto interministeriale 28 maggio 1975, concernente le istruzioni amministrativo-contabili per le
scuole statali.

I fondi occorrenti gravano sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e sono posti a disposizione
delle predette istituzioni scolastiche per il tramite dei provveditorati agli studi competenti per territorio,
mediante aperture di credito a favore dei provveditori agli studi, e direttamente a favore dei funzionari delegati
per quanto riguarda gli istituti di istruzione artistica non dotati di personalità giuridica.

Art. 7.

Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dall’anno scolastico 1979-80.

Art. 8.

A decorrere dall’anno finanziario 1983, i compensi previsti dal presente decreto possono essere annualmente
aumentati, nel limite massimo del 10% delle misure in atto nell’anno precedente, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per
la maggiorazione dell’indennità integrativa speciale.

L’aumento è arrotondato alle 100 lire, per eccesso.

Testo risultante dopo la conversione:

All’art. 8, le parole: anno finanziario 1983, sono sostituite dalle seguenti: anno finanziario 1981.

Art. 9.

All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in L. 15.737.000.000 per l’anno finanziario
1980, si provvede per L. 5.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1031 dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione per il suddetto anno finanziario e per L. 10.737.000.000 mediante riduzione
del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento <>.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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